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Supplenze, dal 30 giugno stop a migliaia di contratti: ferie, NASpI, TFR e Carta del Docente. Ecco a cosa si ha diritto

  • Immagine del redattore: Debora De Patto
    Debora De Patto
  • 2 giorni fa
  • Tempo di lettura: 3 min
Docente con contratto di supplenza in scadenza: guida ai diritti dopo il 30 giugno 2026 su ferie, NASpI, TFR e Carta del Docente.

Con la scadenza dei contratti al 30 giugno 2026, migliaia di docenti precari hanno concluso il proprio rapporto di lavoro. Per molti si apre ora il periodo estivo, durante il quale è importante conoscere i diritti previsti dalla normativa in materia di ferie non godute, NASpI, TFR e Carta del Docente.

Ecco cosa spetta ai supplenti con contratto fino al termine delle attività didattiche.


Ferie non godute

Uno degli aspetti che continua a generare maggiore contenzioso riguarda la monetizzazione delle ferie non godute dei docenti con contratto a tempo determinato.

Negli ultimi anni la giurisprudenza, anche alla luce delle più recenti pronunce della Corte di Cassazione, ha chiarito che il diritto all’indennità sostitutiva può spettare quando il docente non ha potuto fruire delle ferie per cause non imputabili alla propria volontà.

Ogni situazione deve comunque essere valutata in base alle specifiche modalità di svolgimento del rapporto di lavoro e ai periodi di effettiva sospensione delle lezioni.




NASpI: domanda entro 68 giorni

I docenti precari che hanno perso involontariamente il lavoro possono richiedere la NASpI, l’indennità di disoccupazione erogata dall’INPS.

La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica entro 68 giorni dalla cessazione del contratto.

Il mancato rispetto del termine comporta la decadenza dal diritto alla prestazione.

Per ottenere l’indennità è inoltre necessario possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente.




TFR: quando sarà pagato

Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è liquidato dall’INPS sulla base dei dati trasmessi dalla scuola datrice di lavoro.

Per i contratti cessati il 30 giugno 2026, il pagamento non avverrà prima di luglio 2027.

La normativa prevede infatti che:

  • il TFR possa essere liquidato non prima di 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro;

  • decorso tale termine, l’INPS disponga di ulteriori tre mesi per effettuare il pagamento.

Di conseguenza, il TFR del contratto scaduto il 30 giugno 2026 sarà liquidato nell’estate 2027.


Carta del Docente

Dal 2026 la Carta del Docente è stata estesa anche ai docenti con contratto annuale al 31 agosto e fino al 30 giugno, in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Ministeriale n. 59 del 31 marzo 2026.

I docenti interessati possono utilizzare il bonus per l’aggiornamento e la formazione professionale nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente.





Un’estate tra attese e nuove domande

Per molti supplenti il termine del contratto coincide con l’avvio delle procedure per il prossimo anno scolastico. Oltre alla domanda di NASpI, a partire dal 16 luglio 2026 sarà infatti necessario presentare la domanda per le 150 preferenze, fondamentale per partecipare alle assegnazioni delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche per l’anno scolastico 2026/27.


📢 Dal 16 luglio alle ore 14:00 al 29 luglio alle ore 14:00 sarà possibile presentare l’istanza telematica per le 150 preferenze relative all’anno scolastico 2026/27.





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