NASpI 2026: requisiti, importo, durata e obblighi per docenti e personale ATA. TUTORIAL presentazione della domanda
- Debora De Patto
- 1 ora fa
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Cos’è la NASpI
La NASpI è l’indennità mensile di disoccupazione erogata dall’INPS su richiesta del lavoratore che ha perso involontariamente la propria occupazione.
Lo scopo principale della prestazione è garantire un sostegno economico temporaneo durante il periodo di ricerca di una nuova attività lavorativa.
Si tratta di uno degli strumenti più importanti di tutela del reddito previsti dall’ordinamento italiano per i lavoratori dipendenti e interessa particolarmente anche il personale della scuola, compresi docenti e personale ATA con contratto a tempo determinato.
Prima di analizzare nel dettaglio il funzionamento della prestazione, è fondamentale comprendere chi può richiederla, quali sono i requisiti necessari, quando conviene presentare la domanda e quali obblighi occorre rispettare per non perdere il diritto all’indennità.
A chi spetta la NASpI
La NASpI spetta ai lavoratori che si trovano in stato di disoccupazione e che abbiano perso involontariamente la propria occupazione.
Rientrano tra i destinatari della prestazione:
lavoratori dipendenti del settore privato;
apprendisti;
soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato;
personale artistico subordinato;
dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.
La perdita dell’occupazione deve essere involontaria. Ciò significa che la NASpI può essere riconosciuta nei casi di:
licenziamento;
scadenza naturale di un contratto a tempo determinato;
risoluzione consensuale del rapporto nei casi previsti dalla legge;
altre ipotesi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.
Sono invece esclusi dalla NASpI i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni volontarie, salvo i casi particolari riconosciuti dalla normativa, come ad esempio le dimissioni per giusta causa.
Requisiti per ottenere la NASpI
Per accedere alla NASpI è necessario soddisfare specifici requisiti.
Il primo requisito è lo stato di disoccupazione involontaria; il secondo requisito riguarda la contribuzione versata. Occorre infatti aver maturato almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.
Requisito contributivo: quali periodi sono utili
Ai fini del raggiungimento delle 13 settimane di contribuzione richieste dalla normativa, vengono considerati utili:
i contributi previdenziali comprensivi della quota contro la disoccupazione versati durante il rapporto di lavoro subordinato;
i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria, purché all’inizio dell’astensione risulti già versata o dovuta contribuzione;
i periodi di congedo parentale indennizzato intervenuti durante il rapporto di lavoro;
i periodi di lavoro svolti all’estero in Paesi dell’Unione Europea o in Stati convenzionati con l’Italia nei quali è prevista la possibilità di totalizzazione contributiva;
i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino a otto anni di età, nel limite massimo di cinque giorni lavorativi per anno solare.
Periodi non utili ai fini della NASpI
Non sono invece considerati utili, in quanto non coperti da contribuzione effettiva, i seguenti periodi coperti da contribuzione figurativa:
malattia e infortunio sul lavoro quando non è prevista integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro nel rispetto del minimale retributivo;
Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria o Straordinaria con sospensione dell’attività lavorativa a zero ore;
contratti di solidarietà utilizzati a zero ore;
assenza per permessi e congedi fruiti dal lavoratore che sia coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
aspettativa non retribuita per funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali ai sensi dell’articolo 31 della Legge n. 300 del 20 maggio 1970.
Non sono inoltre considerati utili i periodi di lavoro svolti all’estero presso Stati con i quali l’Italia non ha stipulato accordi bilaterali in materia di assicurazione contro la disoccupazione.
Quando presentare la domanda di NASpI
Uno degli aspetti più importanti da conoscere riguarda la decorrenza della NASpI, cioè il momento dal quale inizia effettivamente il diritto a percepire l’indennità di disoccupazione.
La data di decorrenza dipende dal momento in cui viene presentata la domanda all’INPS. Se la richiesta viene inoltrata entro l’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, l’indennità decorre dall’ottavo giorno successivo alla fine del contratto.
Facciamo un esempio pratico. Se un docente o un componente del personale ATA conclude il proprio contratto il 30 giugno e presenta la domanda di NASpI entro l’8 luglio, l’indennità decorrerà dall’8 luglio.
Se invece la domanda viene presentata oltre l’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, la prestazione decorrerà dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
Ad esempio, nel caso di un contratto terminato il 30 giugno, se la domanda viene presentata il 10 luglio, l’indennità sarà riconosciuta a partire dall’11 luglio. In questa situazione il lavoratore perderà comunque il diritto all’indennità relativa ai primi giorni di luglio.
Regole analoghe si applicano quando, al termine del rapporto di lavoro, sono presenti periodi tutelati quali maternità, malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale o preavviso. In questi casi la NASpI decorre dall’ottavo giorno successivo alla conclusione di tali periodi, purché la domanda venga presentata entro l’ottavo giorno. Se invece la richiesta viene inoltrata successivamente, ma comunque entro il termine massimo di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, la prestazione decorrerà dal giorno successivo alla presentazione della domanda.
Durata della NASpI
La prestazione viene erogata per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive presenti nel quadriennio precedente la disoccupazione.
La durata massima non può comunque superare 24 mesi, pari a 104 settimane.
Ad esempio, se negli ultimi quattro anni risultano accreditate 80 settimane di contribuzione, il lavoratore avrà diritto a 40 settimane di NASpI.
Nel calcolo della durata non vengono considerate:
le settimane contributive che hanno già dato luogo a precedenti prestazioni di disoccupazione;
la contribuzione che ha già prodotto prestazioni fruite in forma anticipata e in unica soluzione.
Contribuzione figurativa durante la NASpI
I periodi di fruizione della NASpI sono coperti da contribuzione figurativa.
Si tratta di contributi previdenziali che non vengono versati materialmente dal lavoratore o dal datore di lavoro ma che vengono accreditati gratuitamente dall’INPS.
Lo scopo della contribuzione figurativa è evitare che il periodo di disoccupazione possa penalizzare il lavoratore nel calcolo della pensione futura. Grazie a questo meccanismo il periodo di percezione della NASpI continua a produrre effetti previdenziali utili ai fini pensionistici.
Come si calcola l’importo della NASpI
La misura della prestazione viene determinata sulla base della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali percepita negli ultimi quattro anni.
Per il 2026 la soglia di riferimento stabilita dall’INPS è pari a 1.456,72 euro.
Tale soglia è rivalutata annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT e reso noto ogni anno dall'INPS con circolare pubblicata sul sito.
Se la retribuzione media mensile è inferiore o uguale a 1.456,72 euro, la NASpI corrisponde al 75% della retribuzione media.
Se invece la retribuzione media mensile supera la soglia di 1.456,72 euro, l’indennità viene calcolata sommando:
il 75% di 1.456,72 euro;
il 25% della differenza tra la retribuzione media e 1.456,72 euro.
L’importo dell’indennità non può comunque superare il massimale previsto per il 2026, pari a 1.584,70 euro lordi mensili.
Formula di calcolo
La retribuzione media utilizzata per il calcolo della NASpI viene determinata dividendo la retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni per il numero totale delle settimane di contribuzione e moltiplicando il risultato ottenuto per il coefficiente numerico 4,33.
Questa operazione consente di individuare la retribuzione media mensile di riferimento sulla quale applicare le percentuali previste dalla normativa.
Riduzione dell’importo nel tempo
La NASpI non mantiene sempre lo stesso importo per tutta la sua durata.
La prestazione si riduce infatti del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione.
Per i beneficiari che hanno compiuto 55 anni alla data di presentazione della domanda, la riduzione decorre dall’ottavo mese.
NASpI e attività lavorativa
L’importo della NASpI può subire riduzioni in presenza di attività lavorative compatibili con la prestazione.
In particolare, la riduzione può verificarsi quando il beneficiario svolge attività subordinate, autonome o parasubordinate che generino un reddito annuo non superiori a un certa soglia. In tali casi è necessario comunicare all’INPS il reddito annuo presunto derivante dall’attività.
La comunicazione deve essere effettuata entro un mese:
dall’inizio dell’attività lavorativa;
oppure dalla presentazione della domanda di NASpI se l’attività era già in essere.
La mancata comunicazione comporta la decadenza dalla prestazione.
Sospensione della NASpI
La prestazione viene sospesa nei seguenti casi:
rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi, salvo che il beneficiario effettui la comunicazione del reddito annuo presunto e che il reddito risulti inferiore a 8.174 euro;
nuova occupazione in paesi dell'UE o con cui l'Italia ha stipulato convenzioni bilaterali in tema di assicurazione contro la disoccupazione o in paesi extracomunitari.
Quando si perde il diritto alla NASpI
Il lavoratore decade dal diritto alla prestazione quando:
perde lo stato di disoccupazione;
avvia un rapporto di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi o a tempo indeterminato senza effettuare le comunicazioni previste;
non comunica entro un mese il reddito presunto derivante da rapporti di lavoro part-time già esistenti al momento della domanda;
inizia un’attività autonoma o parasubordinata senza effettuare la comunicazione del reddito presunto entro un mese dal suo inizio o dalla data di presentazione della domanda se l'attività lavorativa autonoma o l'iscrizione alla Gestione Separata era preesistente alla domanda stessa;
raggiunge i requisiti per la pensione di vecchiaia;
raggiunge i requisiti per la pensione anticipata;
acquisisce il diritto all’assegno ordinario di invalidità senza optare per la NASpI;
non partecipa, senza giustificato motivo, alle iniziative di orientamento e alle attività previste dai Centri per l’Impiego.
Obblighi per gli iscritti alla Gestione Separata
Tutti gli iscritti alla Gestione Separata sono tenuti alla dichiarazione del reddito presunto, anche quando tale reddito è pari a zero.
L’adempimento deve essere effettuato:
direttamente nella domanda;
oppure entro un mese dalla presentazione della stessa.
La mancata dichiarazione comporta la decadenza dal beneficio.
Per verificare la propria iscrizione alla Gestione Separata è possibile consultare il proprio estratto conto contributivo INPS.
Liquidazione anticipata della NASpI
Il lavoratore può richiedere la liquidazione anticipata dell’importo della NASpI in un’unica soluzione.
Questa possibilità è prevista quando il beneficiario intende:
avviare un’attività autonoma;
aprire un’impresa individuale;
partecipare a una cooperativa di lavoro in qualità di socio lavoratore.
La misura rappresenta un importante incentivo all’autoimpiego e all’imprenditorialità.
Come presentare la domanda
La domanda di NASpI si presenta esclusivamente online attraverso il servizio telematico dedicato disponibile sul portale INPS.
Per accedere è necessario utilizzare una delle credenziali digitali abilitate:
SPID;
Carta d’Identità Elettronica (CIE);
Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
Tempi di lavorazione
Il termine ordinario per l’emanazione del provvedimento è fissato in 30 giorni.
I tempi effettivi possono tuttavia variare in base al numero delle domande e alle verifiche necessarie.
Modalità di pagamento
La NASpI può essere riscossa mediante:
accredito su conto corrente bancario o postale;
bonifico domiciliato presso l’ufficio postale del CAP di residenza o domicilio.
Il conto corrente deve essere obbligatoriamente intestato o cointestato al beneficiario della prestazione.
Generalmente i pagamenti vengono effettuati tra il 7 e il 15 del mese successivo rispetto al periodo di riferimento, anche se le date possono variare in base alle procedure interne dell’INPS.
DID: Dichiarazione di Immediata Disponibilità
Per ottenere la prestazione il lavoratore deve inoltre dichiarare la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro previste dai Centri per l’Impiego.
La presentazione della domanda di NASpI equivale automaticamente al rilascio della Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID).
Non è quindi necessario presentare una DID separata sul portale delle politiche attive del lavoro.
Attraverso la DID il lavoratore dichiara:
la propria disponibilità immediata allo svolgimento di attività lavorativa;
la disponibilità a partecipare alle misure di politica attiva del lavoro.
Centro per l’Impiego e Patto di Servizio personalizzato
Entro i 15 giorni successivi alla presentazione della domanda di NASpI il beneficiario deve recarsi presso il Centro per l’Impiego per la stipula del Patto di Servizio Personalizzato. Qualora il lavoratore non si presenti spontaneamente, sarà convocato dal Centro per l’Impiego.
La partecipazione alle attività concordate costituisce un obbligo per il mantenimento della prestazione.
Obbligo di iscrizione al SIISL
Dal 24 novembre 2024 i beneficiari delle prestazioni NASpI e DIS-COLL sono tenuti all’iscrizione sulla piattaforma SIISL, il Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa.
Le modalità operative sono state illustrate dall’INPS con il Messaggio n. 4011 del 28 novembre 2024.
All’atto dell’iscrizione l’INPS trasmette automaticamente alla piattaforma:
dati anagrafici;
dati relativi alla domanda di NASpI o DIS-COLL;
indirizzo di residenza;
domicilio, se diverso dalla residenza;
indirizzo PEC, se presente;
indirizzo e-mail;
numero di telefono cellulare.
Gli adempimenti sulla piattaforma SIISL
Entro 15 giorni dalla data di inizio della fruizione della prestazione il beneficiario deve accedere alla piattaforma SIISL per:
compilare i dati necessari al Patto di Attivazione Digitale;
sottoscrivere il Patto di Attivazione Digitale;
integrare il proprio curriculum vitae;
inserire le informazioni necessarie alla predisposizione del Patto di Servizio.
Successivamente il Centro per l’Impiego provvederà alla finalizzazione del Patto di Servizio Personalizzato.
L’iscrizione e la partecipazione alle attività previste rappresentano un obbligo per il percettore della NASpI.
Conclusioni
La NASpI rappresenta uno strumento fondamentale di tutela per i lavoratori che perdono involontariamente il proprio impiego. Per ottenere e mantenere correttamente la prestazione è essenziale rispettare i requisiti previsti dalla normativa, presentare tempestivamente la domanda, comunicare eventuali attività lavorative o redditi percepiti e adempiere agli obblighi previsti nei confronti dell’INPS, del Centro per l’Impiego e della piattaforma SIISL.
Per docenti e personale ATA con contratto a tempo determinato, conoscere nel dettaglio il funzionamento della NASpI consente di evitare errori, ritardi nei pagamenti o addirittura la perdita del beneficio, garantendo così una maggiore tutela economica nei periodi di disoccupazione tra un incarico e l’altro.




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