FERIE DOCENTI E ATA: QUANDO SI POSSONO RICHIEDERE?
- Debora De Patto
- 3 giorni fa
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Le ferie rappresentano un diritto irrinunciabile riconosciuto a tutti i lavoratori e finalizzato alla tutela della salute, del benessere psicofisico e del recupero delle energie. Anche nel settore scolastico la loro fruizione è disciplinata da regole precise che variano a seconda del profilo professionale e della tipologia di contratto.
Tra i dubbi più frequenti vi sono quelli relativi ai periodi in cui è possibile assentarsi dal servizio e alle differenze tra personale docente e ATA. Le disposizioni contrattuali, infatti, prevedono modalità differenti di utilizzo dei giorni di ferie.
Quando possono andare in ferie i docenti
Per il personale docente a tempo indeterminato, così come per i supplenti annuali, la fruizione delle ferie è strettamente collegata al calendario scolastico e alla sospensione delle attività didattiche.
In linea generale, gli insegnanti possono usufruire delle ferie nei periodi in cui non si svolgono lezioni e purché non siano impegnati in attività obbligatorie previste dal servizio, come scrutini, esami o riunioni collegiali programmate.
Tra i periodi normalmente utilizzabili rientrano i giorni che precedono l’inizio delle lezioni a settembre, le vacanze natalizie e pasquali, il periodo compreso tra la fine delle attività didattiche e il 30 giugno.
Luglio e agosto sono riservati unicamente ai docenti con contratto a tempo indeterminato o con supplenza al 31 agosto, salvo eventuali impegni con gli esami di esami di Maturità.
Ferie durante il periodo delle lezioni
Nel corso dell’attività didattica, docenti di ruolo e supplenti possono usufruire fino a sei giorni di ferie, che vengono detratti dal monte ferie annuale. La concessione è subordinata alla possibilità di garantire la sostituzione del docente assente con personale già in servizio nell’istituto, senza costi aggiuntivi per la scuola.
Per i docenti di ruolo, gli stessi sei giorni possono essere utilizzati, in alternativa alle ferie, come permessi per motivi personali o familiari adeguatamente documentati o autocertificati. In questo caso, si aggiungono ai tre giorni di permesso retribuito previsti dal contratto.
Qualora il docente non riesca a usufruire delle ferie entro il 31 agosto per esigenze di servizio, maternità obbligatoria, infortunio o malattia, i giorni residui possono essere recuperati nel successivo anno scolastico. La fruizione dovrà comunque avvenire esclusivamente nei periodi di sospensione delle attività didattiche.
Ferie del personale ATA: cosa prevede il contratto
Per il personale ATA a tempo indeterminato la normativa prevede una gestione delle ferie più flessibile rispetto a quella dei docenti. I giorni di ferie possono essere fruiti durante tutto l’anno scolastico, compatibilmente con le esigenze organizzative dell’istituto e anche in modo frazionato.
Resta però un vincolo: nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 agosto deve essere garantito al lavoratore un periodo minimo di 15 giorni lavorativi consecutivi di riposo.
Se esigenze di servizio, malattia, infortunio o maternità impediscono la fruizione completa delle ferie entro il 31 agosto, il personale ATA può recuperare i giorni residui entro il mese di aprile dell’anno scolastico successivo, previo parere del DSGA.
Come si calcolano le ferie
Il conteggio delle ferie tiene conto dell’organizzazione dell’orario settimanale di lavoro. Per il personale che lavora su cinque giorni, il sabato viene comunque considerato come giornata lavorativa ai fini del calcolo delle ferie spettanti.
Quando le ferie vengono richieste per singole giornate o per periodi inferiori alla settimana, ogni giorno di assenza viene conteggiato con un coefficiente di 1,2 giorni rispetto al monte ferie annuale previsto dal contratto.




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