Immissioni in ruolo 2026, la priorità della Legge 104 si applica solo nella Fase 2 per la scelta della scuola.
- Debora De Patto
- 12 ore fa
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È entrata nel vivo la procedura delle immissioni in ruolo dei docenti per l’anno scolastico 2026/27. Gli aspiranti convocati dagli Uffici Scolastici Regionali dovranno partecipare alla procedura informatizzata attraverso due distinte istanze su Istanze Online: la prima per la scelta della provincia e la seconda per la scelta della sede scolastica.
Tra gli aspetti che generano più dubbi vi è l’applicazione delle precedenze previste dalla Legge 104/92. Molti candidati ritengono infatti che il beneficio possa essere utilizzato già nella scelta della provincia, ma non è così.
Le istruzioni operative del Ministero chiariscono che le precedenze della Legge 104 non operano nella Fase 1, dedicata alla scelta della provincia, ma esclusivamente nella Fase 2, quando il docente dovrà indicare le scuole di preferenza all’interno della provincia già assegnata.
Proprio per questo motivo è opportuno preparare fin da subito tutta la documentazione necessaria, così da averla pronta al momento dell’apertura della seconda istanza.
Le due fasi delle immissioni in ruolo
La procedura informatizzata si articola in due momenti distinti, ciascuno con finalità differenti.
Fase 1: scelta della provincia e della classe di concorso
La prima istanza è denominata: “Informatizzazione Nomine in Ruolo – Espressione preferenze provincia – classe di concorso/tipo posto”.
Attraverso questa domanda il candidato indica:
l’ordine di preferenza delle province;
le classi di concorso e le tipologie di posto per le quali intende concorrere, per ogni graduatoria in cui è incluso;
l’eventuale rinuncia ad alcune graduatorie, province o insegnamenti. Qualora invece venga espressa rinuncia a tutte le possibili inclusioni, il candidato verrà escluso dalla procedura di assunzione.
Per gli aspiranti inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento (GaE) la provincia è già determinata e pertanto non dovrà essere scelta; sarà invece necessario indicare gli insegnamenti per i quali si intende partecipare.
È importante ricordare inoltre che:
la domanda deve essere presentata esclusivamente dai candidati convocati dall’Ufficio Scolastico competente;
il numero dei convocati è normalmente superiore ai posti disponibili, così da consentire le sostituzioni in caso di rinunce;
la semplice presentazione della domanda non comporta automaticamente l’immissione in ruolo.
Fase 2: scelta della sede scolastica
La seconda istanza è denominata: “Informatizzazione Nomine in Ruolo – Espressione preferenze sede”.
Possono presentarla solo i candidati che nella prima fase hanno ottenuto l’assegnazione della provincia e dell’insegnamento.
In questa domanda il docente deve indicare:
le scuole in ordine di preferenza;
obbligatoriamente un comune di partenza da utilizzare qualora nessuna delle sedi indicate risulti disponibile.
Infatti, se tutte le preferenze analitiche espresse risultano occupate, il sistema procederà allo scorrimento delle scuole presenti nel comune indicato e, successivamente, dell’intera provincia.
È proprio durante questa seconda fase che entra in gioco il sistema delle precedenze previsto dalla Legge 104.
La Legge 104 non dà priorità nella scelta della provincia
Per le immissioni in ruolo effettuate dalle graduatorie di merito regionali il sistema delle precedenze previsto dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 non opera nella scelta della provincia.
Ciò significa che:
non è possibile ottenere una determinata provincia grazie alla Legge 104;
la provincia viene assegnata esclusivamente sulla base della posizione in graduatoria e delle preferenze espresse.
Solo dopo aver ottenuto la provincia si potrà usufruire della precedenza nella scelta della scuola.
Quando opera la precedenza
Una volta assegnata la provincia, il Ministero garantisce la priorità nell’individuazione della sede ai docenti che possiedono i requisiti previsti dalla Legge 104.
L’ordine di applicazione è il seguente:
docenti di cui all’articolo 21 della Legge 104: aspiranti con disabilità personale superiore ai due terzi, oppure con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge n. 648/1950;
docenti di cui all’articolo 33, comma 6: aspiranti con disabilità personale riconosciuta in situazione di gravità;
docenti di cui all'articolo 33, commi 5 e 7: riguarda invece chi presta assistenza ad un familiare con disabilità grave. La precedenza può spettare per l’assistenza a, figlio, genitore, coniuge, fratello o sorella (i genitori della persona con grave disabilità devono essere scomparti o totalmente inabili) e soggetto sottoposto a tutela legale. È opportuno ricordare che il Decreto Legislativo n. 105/2022 ha eliminato il principio del referente unico. Di conseguenza, più figli possono assistere lo stesso genitore con disabilità grave e più fratelli o sorelle possono assistere contemporaneamente il medesimo familiare.
La precedenza viene comunque riconosciuta alle condizioni previste dal vigente Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulla mobilità.
Le condizioni previste dal CCNI Mobilità
Il possesso della Legge 104, da solo, non è sufficiente.
Il beneficio è riconosciuto soltanto se vengono rispettate precise condizioni.
Articolo 21 e articolo 33 comma 6
Per i docenti con disabilità personale la precedenza opera soltanto se la provincia ottenuta coincide con quella di residenza. Nella domanda di scelta della sede occorre inoltre indicare come prima preferenza il comune di residenza, oppure indicare una o più scuole presenti in quel comune.
Solo dopo aver espresso il comune di residenza sarà possibile inserire scuole o comuni differenti.
Articolo 33 commi 5 e 7
Per chi assiste un familiare con disabilità grave, invece, la precedenza opera esclusivamente se la provincia assegnata coincide con quella nella quale è domiciliata la persona assistita.
Inoltre, nella domanda sarà obbligatorio indicare come prima preferenza il comune di domicilio del familiare, oppure una o più scuole presenti in quel comune.
Anche in questo caso il comune interessato deve precedere qualsiasi altra preferenza.
I documenti da allegare
Nella seconda istanza, quella dedicata alla scelta della sede, l’aspirante può allegare:
un unico documento in formato PDF contenente tutta la documentazione;
oppure una cartella compressa (.zip) con tutti gli allegati necessari.
Le modalità operative sono illustrate anche negli avvisi pubblicati dai diversi Uffici Scolastici Regionali. È quindi opportuno consultare sempre anche l’avviso emanato dal proprio USR, che può contenere istruzioni operative e scadenze specifiche.
La tempistica delle assunzioni 2026
Ecco il cronoprogramma delle operazioni comunicato dal Ministero:
scorrimento da GaE, graduatorie di merito ed elenchi regionali per posti comuni e di sostegno: entro il 30 luglio 2026, fatti salvi gli eventuali scorrimenti successivi dovuti alle rinunce.
Assunzioni da GPS sostegno prima fascia: domanda dal 16 luglio ore 14.00 al 29 luglio ore 14.00; nomine a partire dal 31 luglio e possibilità di ulteriori scorrimenti fino al 13 agosto per coprire le rinunce.
Mini Call Veloce: gli USR dovrenno comunicare eventuali posti residui entro il 14 agosto ore 10.00. Presentazione delle domande: dal 14 agosto ore 14.00 al 18 agosto ore 12.00. Attribuzione delle province: entro il 21 agosto 2026.




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