Assegnazioni provvisorie docenti 2026/27: domande dal 10 al 23 luglio. Chi può presentare domanda, quando serve la deroga e chi è escluso
- Debora De Patto
- 12 lug
- Tempo di lettura: 6 min

Per l’anno scolastico 2026/27 il personale docente, educativo e gli insegnanti di religione cattolica possono presentare domanda dal 10 luglio (ore 15:00) al 23 luglio 2026.
Per il personale ATA, invece, la finestra prevista è dal 13 luglio al 4 agosto 2026, salvo eventuali conferme definitive da parte del Ministero.
Le procedure sono disciplinate dal CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, sottoscritto il 10 luglio 2026, valido per il triennio 2025/26, 2026/27 e 2027/28.
I motivi che consentono di presentare domanda di assegnazione provvisoria
E' possibile presentare richiesta in presenza di almeno uno dei seguenti requisiti:
ricongiungimento ai figli o ai minori affidati con provvedimento dell’autorità giudiziaria;
ricongiungimento al coniuge, alla parte dell’unione civile o al convivente. Il ricongiungimento può riguardare anche parenti o affini, purché la convivenza risulti dalla certificazione anagrafica;
assistenza a un familiare con disabilità grave ai sensi dell’art. 33, commi 3, 5 e 7, della Legge 104/1992, anche se non convivente, a condizione che il docente abbia titolo, nell’anno scolastico di presentazione della domanda, a fruire dei permessi mensili retribuiti previsti dall’art. 33, comma 3, della Legge 104/1992 oppure del congedo straordinario di cui all’art. 42, comma 5, del D.Lgs. 151/2001;
gravi esigenze di salute del richiedente, documentate da idonea certificazione sanitaria;
ricongiungimento ai propri genitori.
Il requisito non basta sempre
Il possesso di uno dei motivi sopra indicati è una condizione indispensabile per poter presentare domanda, ma da solo non è sufficiente.
Occorre infatti verificare anche la propria posizione giuridica, considerando:
l’anno di immissione in ruolo;
la modalità di assunzione;
l’eventuale presenza di un vincolo triennale provinciale o interprovinciale (art. 13/5 del D.lgs. 59/2017);
i vincoli dei docenti assunti da GPS sostegno (art. 5/10 del DL 44/2023).
Prima di presentare la domanda è quindi fondamentale verificare se il proprio vincolo consenta o meno l’accesso all’assegnazione provvisoria prevista dal CCNI vigente.
Assegnazioni provvisorie 2026/27: chi può presentare domanda, deroghe ed esclusioni
La possibilità di presentare domanda di assegnazione provvisoria, come suddetto, dipende anche dalla modalità di assunzione e dagli eventuali vincoli di permanenza previsti dalla normativa.
Vediamo quali categorie di docenti possono presentare domanda e a quali condizioni.
Docenti assunti a tempo indeterminato
I docenti assunti a partire dall’anno scolastico 2023/24 devono permanere, per almeno tre anni (anno di prova compreso), nella scuola in cui hanno svolto il periodo di formazione e prova, sullo stesso tipo di posto e nella medesima classe di concorso, come previsto dall’art. 13, comma 5, del D.Lgs. 59/2017.
Il vincolo non si applica nei casi di soprannumero o esubero oppure quando ricorrono le condizioni previste dall’art. 33, commi 5 e 6, della Legge 104/1992, purché tali situazioni siano sopravvenute dopo il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso o, per gli iscritti nelle GaE, dopo l’anno di iscrizione in graduatoria.
Resta comunque sempre possibile per questi docenti presentare domanda di utilizzazione e di assegnazione provvisoria all’interno della provincia di titolarità. Per richiedere invece l’assegnazione provvisoria interprovinciale occorre verificare il possesso delle eventuali deroghe previste dal CCNI.
Assunti fino all’anno scolastico 2023/24
Gli assunti nel 2023/24, infatti, hanno ormai superato il vincolo triennale e possono possono presentare domanda di assegnazione provvisoria provinciale e/o interprovinciale..
Assunti nel 2024/25 e nel 2025/26
I docenti immessi in ruolo nel 2024/25 e nel 2025/26 possono:
presentare sempre domanda di assegnazione provvisoria provinciale;
presentare domanda interprovinciale soltanto se rientrano in una delle deroghe previste dal CCNI.
Quando il vincolo non si applica
I docenti ancora soggetti al vincolo possono comunque chiedere l’assegnazione interprovinciale senza necessità di deroga se:
sono stati dichiarati soprannumerari o risultano in esubero;
beneficiano delle tutele dell’art. 33, commi 5 e 6, della Legge 104/1992 per fatti sopravvenuti dopo la partecipazione al concorso o dopo l’iscrizione nelle GaE.
Docenti assunti con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo
In questa categoria rientrano due situazioni differenti:
docenti assunti dai concorsi PNRR senza abilitazione;
docenti assunti da GPS sostegno ai sensi del D.L. 44/2023.
Le regole non sono le stesse.
Docenti assunti da GPS sostegno
Per i docenti assunti da GPS sostegno continua ad applicarsi il vincolo previsto dall’art. 5, comma 10, del D.L. 44/2023, che consente di presentare domanda di assegnazione provvisoria soltanto dopo tre anni di effettivo servizio nella scuola in cui è stato svolto l’anno di prova, salvo i casi di soprannumero o esubero.
In particolare:
gli assunti nell’a.s. 2025/26 possono presentare domanda provinciale o interprovinciale solo se superano l’anno di prova e possiedono una delle deroghe previste;
la stessa regola vale per gli assunti nel 2024/25 che stanno svolgendo l’anno di prova nel 2025/26;
gli assunti nel 2024/25, già immessi in ruolo dal 2025/26, possono presentare domanda provinciale o interprovinciale solo in presenza di una deroga;
gli assunti nel 2023/24, immessi in ruolo dal 2024/25 o dal 2025/26, hanno ormai superato il vincolo e possono presentare domanda senza necessità di deroghe.
Docenti assunti dai concorsi PNRR senza abilitazione
Per i docenti vincitori dei concorsi PNRR assunti senza abilitazione:
gli assunti nel 2025/26 possono presentare domanda provinciale solo dopo aver conseguito l’abilitazione; per quella interprovinciale è necessario anche rientrare in una delle deroghe previste;
gli assunti nel 2024/25, divenuti di ruolo nel 2025/26 dopo il conseguimento dell’abilitazione, possono presentare domanda provinciale, mentre quella interprovinciale resta subordinata al possesso di una deroga.
Anche per questi docenti il vincolo non opera nei casi di:
soprannumero o esubero;
sopravvenuta applicazione dell’art. 33, commi 5 e 6, della Legge 104/1992.
Docenti assunti con contratto a TD finalizzato al ruolo con procedure straordinarie precedenti al 2023/24
Rientrano in questa categoria:
assunti da GPS sostegno prima fascia negli anni scolastici 2021/22 e 2022/23;
assunti da GPS prima fascia posto comune nel 2021/22;
assunti tramite concorso straordinario bis.
Qualora siano ancora con contratto a tempo determinato nel 2025/26, possono presentare domanda:
provinciale, dopo il superamento dell’anno di prova;
interprovinciale, dopo il superamento dell’anno di prova e in presenza di una delle deroghe previste.
Anche per questi docenti il vincolo non opera nei casi di:
soprannumero o esubero;
sopravvenuta applicazione dell’art. 33, commi 5 e 6, della Legge 104/1992.
Domande presentate con riserva
I docenti assunti con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo possono presentare la domanda di assegnazione provvisoria con riserva.
Rientrano in questa categoria:
i docenti assunti da GPS;
i docenti assunti tramite concorso straordinario bis;
i docenti non abilitati assunti dai concorsi PNRR.
La riserva riguarda due diverse situazioni:
docenti assunti da GPS e da concorso straordinario bis: la domanda è subordinata alla successiva verifica, da parte dell’Ufficio scolastico territorialmente competente, del superamento del periodo di formazione e prova;
docenti non abilitati assunti dai concorsi PNRR: la domanda è subordinata alla successiva verifica del conseguimento dell’abilitazione.
Quando la domanda non viene convalidata
La domanda non sarà convalidata e il docente non potrà partecipare ai movimenti se:
non supera il periodo di formazione e prova;
non consegue l’abilitazione, nei casi in cui questa sia richiesta.
Per i docenti non abilitati assunti dai concorsi PNRR resta inoltre l’obbligo di comunicare il conseguimento dell’abilitazione all’Ufficio scolastico destinatario della domanda entro il termine che sarà indicato dal Ministero. Lo scorso anno tale comunicazione doveva essere effettuata entro l’11 agosto.
Deroghe al vincolo triennale
I docenti ancora soggetti al vincolo triennale possono comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale se rientrano in una delle deroghe previste dal CCNI sulla mobilità annuale.
Le deroghe riguardano le seguenti categorie di personale:
genitori di figli minori di 14 anni. Il requisito è soddisfatto anche se il figlio compie 14 anni entro il 31 dicembre dell’anno di presentazione della domanda;
docenti beneficiari dell’art. 21 della Legge 104/1992, ossia personale con disabilità e invalidità civile pari o superiore al 67%;
docenti con disabilità grave riconosciuta ai sensi dell’art. 33, comma 6, della Legge 104/1992;
docenti che assistono un familiare con disabilità grave ai sensi dell’art. 33, comma 3, della Legge 104/1992. La deroga si applica per l’assistenza al coniuge, alla parte dell’unione civile, al convivente di fatto, nonché ai parenti o affini entro il secondo grado. Può estendersi ai parenti o affini entro il terzo grado quando i genitori, il coniuge, la parte dell’unione civile o il convivente siano mancanti, deceduti, affetti da patologie invalidanti;
docenti che fruiscono del congedo straordinario biennale per l’assistenza a un familiare con disabilità, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 151/2001;
coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile, ai sensi della Legge 118/1971;
docenti con genitori di età pari o superiore a 65 anni, deroga introdotta dall’art. 18, comma 2, del D.L. 19/2026. Il requisito è soddisfatto se il genitore compie 65 anni entro il 31 dicembre dell’anno di presentazione della domanda.




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