Supplenze sostegno 2026/27: la conferma non è una riserva del posto, decisiva la verifica della nominabilità

Per le supplenze su sostegno dell’anno scolastico 2026/27, la procedura di continuità didattica non può essere interpretata come una riserva automatica del posto occupato nell’anno precedente.
A chiarirlo è l’Ufficio Scolastico di Salerno, intervenuto con un riscontro ai reclami presentati dopo le operazioni di nomina.
Il principio richiamato è quello della nominabilità, cioè della verifica che il docente abbia effettivamente titolo a ricevere una supplenza nell’ambito della procedura informatizzata.
Come viene verificata la nominabilità
Il sistema tiene conto di tre elementi: posizione in graduatoria, preferenze espresse nella domanda delle 150 preferenze e posti effettivamente disponibili.
Non è necessario che il docente risulti nominabile proprio sulla scuola oggetto della richiesta di conferma. È sufficiente che, nel cosiddetto bollettino zero, abbia titolo a ottenere una nomina su almeno una delle preferenze indicate nella propria domanda.
La verifica serve quindi a evitare che la continuità sul sostegno si trasformi in un meccanismo di assegnazione automatica del posto, prescindendo dalla posizione occupata in graduatoria e dalle regole ordinarie di conferimento delle supplenze.
Il posto può essere disponibile ma la conferma non scatta
Può quindi accadere che il posto occupato nell’anno precedente sia ancora libero, ma che il docente non venga confermato.
Questo avviene quando, sulla base delle disponibilità presenti nel turno, delle preferenze espresse e della posizione in GPS, l’aspirante non risulta destinatario di alcuna nomina.
La disponibilità del posto, da sola, non è quindi sufficiente.
La procedura di conferma opera soltanto dopo aver accertato che il docente avrebbe comunque avuto titolo a una supplenza nell’ambito delle operazioni provinciali.
Perché la nominabilità è centrale
Secondo il chiarimento dell’Ufficio Scolastico, questo controllo consente di preservare merito e imparzialità nelle nomine.
La continuità didattica viene così applicata senza alterare l’ordine delle graduatorie né attribuire al docente un diritto automatico alla permanenza sul posto occupato l’anno precedente.




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