Supplenze docenti 2026: domanda per le 150 preferenze dal 16 al 29 luglio. Guida completa su algoritmo, nomine, riserve e sanzioni
- Debora De Patto
- 1 giorno fa
- Tempo di lettura: 8 min

Domanda per le 150 preferenze: ecco la guida completa
Mancano pochi giorni all’apertura della procedura che consentirà ai docenti inseriti nelle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) di partecipare all’assegnazione degli incarichi per l’anno scolastico 2026/27.
Dal 16 luglio alle ore 14:00 al 29 luglio 2026 alle ore 14:00 sarà infatti possibile compilare l’istanza per le 150 preferenze, indispensabile per partecipare all’assegnazione delle supplenze annuali al 31 agosto e fino al 30 giugno, alla procedura di conferma del docente di sostegno e, per gli aventi diritto, alle assunzioni finalizzate al ruolo dalla prima fascia GPS sostegno.
Si tratta di una delle procedure più importanti dell’anno scolastico, poiché dalle scelte effettuate dipenderanno le possibilità di ottenere un incarico.
Chi deve presentare la domanda
La domanda delle 150 preferenze interessa tutti gli aspiranti inseriti nelle GPS che intendono partecipare alle procedure informatizzate di attribuzione delle supplenze annuali.
Attraverso la stessa istanza sarà, inoltre, possibile esprimere la volontà relativa alla conferma sul posto di sostegno, nei casi previsti dalla normativa e ottenere un contratto finalizzato al ruolo da GPS I fascia sostegno.
Anche i docenti di ruolo possono presentare domanda
I docenti già assunti a tempo indeterminato e inseriti nelle GPS di prima o seconda fascia possono partecipare alla procedura.
In questo caso, però, dovranno limitarsi a richiedere esclusivamente posti interi, senza poter indicare spezzoni orario.
Cosa succede se non si presenta la domanda
La mancata presentazione dell’istanza per le 150 preferenze non comporta automaticamente una sanzione per tutti.
Se il docente ha regolarmente presentato la domanda di inserimento o aggiornamento delle GPS 2026/28 (anche semplicemente per confermare la propria posizione senza modifiche), potrà comunque continuare a essere inserito nelle graduatorie. Rinuncerà però alla partecipazione alla procedura informatizzata delle supplenze annuali per l’anno scolastico 2026/27.
Diversa è invece la situazione di chi non ha presentato né la domanda GPS né quella delle 150 preferenze.
In questo caso il Ministero considera la mancata presentazione di entrambe le istanze come una rinuncia all’inserimento nelle graduatorie per l’intero biennio, con conseguente cancellazione dalle GPS 2026/28.
Le graduatorie di istituto restano valide
La scelta delle scuole per le graduatorie di istituto di seconda e terza fascia è già stata effettuata durante la domanda GPS.
Ogni aspirante ha potuto indicare fino a 20 istituzioni scolastiche per ciascuna classe di concorso.
Da tali graduatorie vengono attribuite le supplenze brevi e temporanee e, in caso di esaurimento delle GPS, anche eventuali incarichi al 31 agosto o al 30 giugno sui posti rimasti vacanti nelle scuole prescelte.
Per gli aspiranti inseriti nelle GaE, invece, la scelta delle scuole per la prima fascia delle graduatorie di istituto si è conclusa entro l’11 maggio.
Come compilare la domanda delle 150 preferenze
Ogni docente potrà indicare fino a 150 preferenze complessive, distribuite tra tutte le classi di concorso e tipologie di posto per le quali risulta inserito in graduatoria.
Le preferenze possono essere di due tipi:
puntuali, indicando una specifica scuola;
sintetiche, indicando un comune, un distretto oppure l’intera provincia.
È importante ricordare che la mancata indicazione di determinate sedi, classi di concorso o tipologie di posto equivale a rinuncia limitatamente alle preferenze non espresse.
Come funziona l’algoritmo
Terminate le operazioni di presentazione delle domande e definite le disponibilità dei posti, gli Uffici Scolastici Provinciali avviano la procedura informatizzata di assegnazione delle supplenze.
L’algoritmo esamina i candidati seguendo l’ordine delle graduatorie e attribuisce il primo posto disponibile compatibile con il punteggio posseduto e con le preferenze espresse.
Per il sostegno, il sistema segue un preciso ordine di scorrimento.
Per la scuola dell’infanzia e primaria, gli aspiranti inseriti negli elenchi di sostegno delle GaE mantengono la stessa fascia e lo stesso punteggio con cui risultano iscritti nelle rispettive Graduatorie ad esaurimento.
Per la scuola secondaria di primo e secondo grado, invece, l’inserimento negli elenchi di sostegno avviene sulla base della migliore posizione di fascia e del relativo punteggio posseduti in una qualsiasi GaE del corrispondente grado di istruzione.
Qualora tali elenchi risultino esauriti o incapienti, si procede con lo scorrimento della prima fascia GPS sostegno e successivamente della seconda fascia.
Solo dopo l’esaurimento di queste graduatorie potranno essere individuati docenti privi del titolo di specializzazione, attraverso lo scorrimento delle GaE e delle GPS su posto comune, sulla base del miglior punteggio.
Una supplenza assegnata non viene riassegnata
Una volta attribuito un incarico, la procedura non viene rifatta.
Se il docente rinuncia alla supplenza assegnata oppure decide di non prenderne servizio, il posto non viene riassegnato ripetendo l’intera procedura.
La rinuncia impedisce inoltre qualsiasi rifacimento delle operazioni anche per altre classi di concorso o tipologie di posto.
La novità del 2026/27: l’algoritmo torna a scorrere
Una delle principali novità dell’anno scolastico 2026/27 riguarda la gestione dei posti che si liberano successivamente.
Le disponibilità sopravvenute, anche a seguito di rinunce, saranno oggetto di ulteriori turni di nomina destinati esclusivamente agli aspiranti che, pur avendo presentato domanda, non hanno ricevuto alcun incarico sulla base delle preferenze espresse.
Non potranno invece partecipare a queste ulteriori fasi coloro che:
hanno rinunciato alla supplenza assegnata;
non hanno preso servizio entro i termini stabiliti.
Per tali docenti l’esclusione riguarderà tutte le graduatorie per le quali hanno titolo e durerà per l’intero periodo di validità delle graduatorie.
Questa novità offre un vantaggio importante agli aspiranti, ma bisogna prestare attenzione alle preferenze espresse: sarà possibile indicare soltanto le sedi realmente gradite, senza sentirsi obbligati a inserire preferenze poco desiderate per timore di restare senza incarico. Naturalmente la compilazione dovrà essere effettuata con attenzione, valutando consapevolmente le conseguenze delle proprie scelte.
Quando arriveranno le nomine
La prima scadenza certa è il 31 agosto 2026, termine entro il quale dovranno essere formalizzate le conferme dei docenti di sostegno richieste dalle famiglie.
Anche per le supplenze annuali è probabile che gli Uffici Scolastici riescano a effettuare almeno un primo turno di nomine entro la stessa data, consentendo a molti docenti di prendere servizio già dal 1° settembre 2026.
Su richiesta dell’interessato, il contratto a tempo pieno può essere trasformato in rapporto di lavoro a tempo parziale, secondo le modalità previste dalla normativa.
Controlli su titoli e servizi
Dopo la stipula del primo contratto, la scuola presso cui il docente prende servizio dovrà avviare tempestivamente le verifiche sulle dichiarazioni rese nella domanda GPS.
Le procedure di controllo dovranno iniziare entro tre giorni lavorativi dalla stipula del contratto e riguarderanno tutti i titoli e i servizi dichiarati dall’aspirante.
Come funzionano le riserve dei posti
Durante l’assegnazione delle supplenze trovano applicazione anche le riserve previste dalla normativa.
I posti destinati ai riservisti non possono superare il 50% dei posti interi disponibili per ciascun turno di nomina e per ogni classe di concorso.
La percentuale viene calcolata esclusivamente sui posti a orario intero.
La riserva opera separatamente per ciascuna fascia delle graduatorie, poiché i requisiti di accesso sono differenti.
È importante precisare che il docente beneficiario della riserva non viene chiamato prima dello scorrimento della graduatoria. Una volta individuato, potrà scegliere tra i posti interi disponibili riservati alla propria categoria.
Qualora il docente sia titolare sia della riserva sia della precedenza prevista dalla Legge 104/1992, eserciterà per primo la scelta tra gli altri candidati beneficiari della riserva.
Privacy nelle operazioni di nomina
Per ragioni di tutela dei dati personali, gli Uffici scolastici non possono pubblicare i nominativi dei docenti beneficiari di riserve o precedenze.
Alcuni Uffici rendono comunque disponibile un prospetto con il numero complessivo dei posti riservati, consentendo agli aspiranti di comprendere come viene applicata la quota di riserva nel singolo turno di nomina.
Quali categorie beneficiano della riserva
riserva A, destinata a vedove, vedovi e figli delle vittime del dovere o di azioni terroristiche, che prevale su ogni altra tipologia di riserva;
legge 68/99 (riserva N: invalidi civili pari al 7% del totale del personale; riserva M: orfani, profughi, coniugi superstiti di vittime di guerra, per servizio o per lavoro e categorie equiparate pari all’1% del totale del personale);
riserva R, prevista dal D.Lgs. 66/2010, destinata ai volontari delle Forze Armate con i requisiti previsti dalla legge;
riserva S, introdotta dal D.L. 44/2023 per gli operatori volontari del Servizio civile universale e, dall’a.s. 2026/27, estesa anche a coloro che hanno svolto il Servizio civile nazionale.
Completamento dell’orario per i supplenti
La normativa consente di svolgere diverse tipologie di incarico nel corso dello stesso anno scolastico, ma non contemporaneamente. Ogni rapporto di lavoro deve quindi rispettare le regole sulla compatibilità previste dalla disciplina vigente.
Il docente che ottiene una supplenza con orario non completo conserva il diritto a conseguire il completamento dell’orario.
Supplenze brevi e temporanee
Per il conferimento delle supplenze brevi e temporanee, le scuole utilizzano la procedura informatica di gestione delle graduatorie, che consente di verificare in tempo reale la situazione lavorativa degli aspiranti.
Le convocazioni vengono quindi inviate esclusivamente ai docenti che possono accettare l’incarico, ossia:
docenti totalmente inoccupati;
docenti già titolari di un incarico parziale che possono completare l’orario.
La disponibilità all’accettazione viene acquisita attraverso la procedura informatica di convocazione utilizzata dall’istituzione scolastica.
Come funziona il completamento dell’orario
Il completamento può essere ottenuto anche attraverso più incarichi, purché siano rispettate alcune condizioni.
In particolare, è possibile frazionare le ore disponibili, a condizione che restino unitari:
l’insegnamento della stessa classe di concorso, compreso il sostegno;
l’orario complessivo deve inoltre risultare compatibile.
Il completamento è consentito solo tra insegnamenti con lo stesso monte ore obbligatorio previsto per il personale di ruolo.
Scuola secondaria
Il completamento può avvenire:
con ore della stessa classe di concorso;
oppure con ore appartenenti a classi di concorso diverse.
In ogni caso devono essere rispettati alcuni limiti organizzativi:
massimo tre sedi scolastiche;
massimo due comuni;
sedi facilmente raggiungibili tra loro.
Infanzia e primaria
Stessi limiti: il completamento può avvenire su un massimo di tre scuole situate in non più di due comuni, purché compatibili sotto il profilo logistico.
Completamento tra scuole statali e paritarie
Il completamento dell’orario può essere effettuato anche tra scuole statali e scuole non statali.
Gli interpelli
Quando le graduatorie di istituto risultano esaurite e non è possibile individuare un supplente, le scuole possono ricorrere alla procedura dell’interpello.
In questo caso l’istituzione scolastica pubblica sul proprio sito un avviso per la ricerca di docenti, dando priorità ai candidati in possesso dell’abilitazione o, nel caso del sostegno, della specializzazione. Solo in assenza di tali aspiranti possono essere presi in considerazione i candidati in possesso del solo titolo di studio richiesto per l’accesso alla classe di concorso.
Gli avvisi vengono trasmessi anche all’Ufficio Scolastico Territoriale, che provvede a pubblicarli sul proprio sito istituzionale.
Non possono partecipare agli interpelli i docenti che sono già titolari di un contratto di supplenza a tempo determinato.
Anche gli incarichi conferiti tramite interpello sono contratti a tempo determinato e sono soggetti a tutte le disposizioni previste dall’Ordinanza ministeriale sulle supplenze, comprese le norme in materia di rinuncia, mancata presa di servizio, abbandono dell’incarico e relative sanzioni.
Rinuncia, mancata presa di servizio e abbandono da GaE e GPS: le sanzioni
L’Ordinanza ministeriale prevede conseguenze diverse a seconda che la supplenza sia stata conferita da GaE o GPS oppure dalle graduatorie di istituto.
Rinuncia o mancata presa di servizio
Il docente che rinuncia all’incarico assegnato oppure non prende servizio entro il termine fissato dall’Amministrazione perde la possibilità di ottenere, per l’intero periodo di validità delle graduatorie, ulteriori supplenze:
dalle GaE;
dalle GPS;
dalle graduatorie di istituto (in caso di esaurimento di GaE e GPS);
tramite interpello.
La sanzione riguarda tutte le classi di concorso e tutte le tipologie di posto per le quali il docente è inserito.
Abbandono del servizio
In questa ipotesi il docente viene escluso dalla possibilità di ottenere qualsiasi altra supplenza, per tutte le classi di concorso, tutti i gradi di istruzione e tutte le tipologie di posto, per l’intera durata di validità delle graduatorie.




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