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Permessi per la formazione dei docenti: fino a 5 giorni l’anno. Il Dirigente può negarli? E le ore vanno recuperate?

Immagine del redattore: Debora De Patto
Debora De Patto
7 ore fa
Tempo di lettura: 5 min
Permessi per la formazione dei docenti

I permessi per la formazione sono spesso al centro di dubbi nelle scuole.

Le questioni principali riguardano il numero di giorni disponibili, la possibilità per il Dirigente scolastico di respingere una richiesta e l’eventuale recupero delle lezioni non svolte.

La risposta richiede di tenere insieme due esigenze: la tutela della formazione professionale del docente e la necessità di garantire il regolare funzionamento dell’istituzione scolastica.



Formazione in servizio: cosa prevede la normativa

L’articolo 1, comma 124, della legge n. 107/2015 definisce la formazione in servizio dei docenti di ruolo come obbligatoria, permanente e strutturale.

Il CCNL 2019-2021 completa questo quadro. L’articolo 36, comma 4, considera la formazione continua un diritto e un dovere del personale scolastico, in quanto funzionale allo sviluppo della professionalità.

Il comma 1 dello stesso articolo le attribuisce inoltre un ruolo strategico nello sviluppo professionale, nel sostegno ai processi di cambiamento e nella valorizzazione delle risorse umane.

La formazione, quindi, non rappresenta un’attività occasionale o estranea alla funzione docente. Il suo carattere permanente risponde alla necessità di aggiornare costantemente le competenze in una scuola che cambia sul piano didattico, tecnologico, organizzativo e normativo.

Definirla “strutturale”, tuttavia, non significa che possa essere organizzata arbitrariamente: deve inserirsi nella programmazione scolastica e rispettare le modalità previste dalla legge, dal contratto e dalle deliberazioni collegiali. Il CCNL riconduce infatti le attività formative nel quadro delle attività funzionali all’insegnamento.



Quali corsi possono essere considerati formazione

Non qualsiasi iniziativa scelta dal docente determina automaticamente il diritto all’esonero.

Le attività devono essere riconducibili ai percorsi programmati dalla scuola o riconosciuti secondo la disciplina ministeriale e avere attinenza con la professione o con le esigenze didattiche.

Possono riguardare, ad esempio, la propria disciplina, le metodologie di insegnamento, l’inclusione, l’innovazione digitale o la normativa scolastica. Non rientrano invece automaticamente nella formazione in servizio corsi relativi a hobby o interessi personali privi di collegamento con l’attività professionale.

La partecipazione deve inoltre essere effettiva e documentabile. A questo scopo possono essere richiesti iscrizione ufficiale, attestazione di frequenza e rilevazione delle ore svolte.



Il Piano di formazione del Collegio docenti

Un ruolo importante è svolto dal Piano di formazione del personale docente elaborato nell’ambito della programmazione collegiale.

Il Piano consente di organizzare le iniziative dell’anno scolastico in coerenza con il PTOF e con le esigenze professionali individuate dalla scuola.

Le attività inserite nella programmazione dell’istituto trovano quindi una precisa collocazione nell’organizzazione scolastica. Per le iniziative esterne, invece, deve essere verificata la loro riconducibilità alle condizioni previste per la formazione in servizio.

In questo modo il Piano costituisce sia uno strumento di programmazione per i docenti sia un riferimento per valutare le richieste presentate.



Quanti giorni spettano per la formazione?

L’articolo 36, comma 8, del CCNL 2019-2021 prevede per il personale docente cinque giorni nel corso dell’anno scolastico per partecipare a iniziative di formazione con esonero dal servizio.

Il concetto di esonero è fondamentale: durante il periodo interessato il docente è sollevato dalle ordinarie attività di servizio per partecipare all’iniziativa formativa, senza che ciò determini una riduzione della retribuzione o un’interruzione del rapporto di lavoro.



Il Dirigente può negare il permesso?

Il Dirigente scolastico, in base all’articolo 25 del D.lgs. 165/2001, è responsabile della gestione unitaria dell’istituzione e deve assicurarne il funzionamento.

Questo compito non gli attribuisce un potere illimitato sulle richieste di formazione. Un diniego non può essere motivato semplicemente da generiche difficoltà organizzative.

Se, ad esempio, manca nell’immediato un docente disponibile per una singola sostituzione, questa circostanza non dovrebbe essere sufficiente, da sola, a impedire la partecipazione all’attività.

Il problema assume caratteristiche diverse quando numerose richieste coincidono nella stessa giornata e la loro contemporanea accettazione determina un’oggettiva impossibilità di garantire vigilanza, sicurezza degli alunni e funzionamento minimo della scuola.

Il caso estremo è quello in cui tutti, o un numero molto elevato di docenti necessari al servizio, chiedano contemporaneamente di assentarsi per la formazione.



Cosa può fare la scuola in presenza di troppe richieste?

In situazioni realmente problematiche è possibile intervenire sull’organizzazione, purché vengano utilizzati criteri trasparenti e non arbitrari.

Una soluzione può essere il differimento, quando lo stesso corso è disponibile in più date. Se molti docenti chiedono di partecipare il 15 marzo e sono previste sessioni anche il 16 o il 17 marzo, le presenze possono essere distribuite.

Può essere utilizzata anche una rotazione, stabilendo criteri oggettivi di priorità. Tra gli elementi valutabili possono rientrare, a titolo esemplificativo, la disciplina insegnata, l’esperienza o l’urgenza dell’esigenza formativa. Se numerosi docenti di matematica e italiano chiedono lo stesso giorno, la partecipazione può essere distribuita tra date differenti per evitare di lasciare scoperti contemporaneamente determinati insegnamenti.

Un’altra possibilità è la rimodulazione, qualora il corso stesso lo consenta. Un’attività di sei ore potrebbe, ad esempio, prevedere sessioni differenti, una parte al mattino e una al pomeriggio oppure modalità online già contemplate dall’organizzazione del corso.

Si tratta comunque di soluzioni da utilizzare quando esiste una reale criticità. Per evitare decisioni discrezionali, può essere utile che la scuola stabilisca preventivamente, attraverso una regolamentazione interna, criteri e priorità da applicare in caso di richieste incompatibili tra loro.



Le ore di lezione devono essere recuperate?

L’articolo 36, comma 8, prevede i cinque giorni con esonero dal servizio e non stabilisce un obbligo di recupero delle ore di insegnamento non effettuate durante la partecipazione alla formazione.

Di conseguenza, il recupero non può essere imposto automaticamente come compensazione delle lezioni non svolte.

Una simile richiesta introdurrebbe una prestazione aggiuntiva non prevista dalla disposizione contrattuale e finirebbe per modificare la natura dell’esonero.

Le eventuali difficoltà determinate dall’assenza devono essere affrontate attraverso l’organizzazione del servizio, non facendo ricadere sistematicamente sul docente un obbligo di restituzione delle ore.



Il punto

La disciplina riconosce dunque ai docenti cinque giorni per la partecipazione a iniziative formative con esonero dal servizio, nel rispetto delle condizioni previste dal contratto e della programmazione scolastica.

Il Dirigente deve contemporaneamente assicurare il funzionamento dell’istituto e può intervenire sul piano organizzativo quando la concentrazione delle richieste crea un’effettiva situazione di incompatibilità con il servizio. In questi casi possono essere utilizzati differimento, rotazione o rimodulazione secondo criteri preventivi e trasparenti.

Per le giornate correttamente fruite con esonero, invece, il CCNL non prevede il recupero automatico delle ore di lezione non svolte.



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