Due docenti vogliono lo stesso giorno libero: chi ha la precedenza e chi decide l’orario?

Chi lavora in part-time verticale può scegliere i giorni nei quali prestare servizio? E cosa succede se il giorno libero richiesto entra in conflitto con l’orario di un collega? Chi deve cambiare giorno?
Il giorno libero scelto dal docente non è intoccabile
Il giorno libero indicato dal docente è una preferenza, non un diritto assoluto.
Questo è il primo aspetto da chiarire.
Il docente può comunicare alla scuola le proprie preferenze sulla distribuzione dell’orario, ma non può decidere unilateralmente in quali giorni lavorare.
La scuola può accogliere la richiesta del docente se è compatibile con le esigenze didattiche e organizzative, ma il fatto che sia stato inizialmente autorizzato non significa necessariamente che non possa più essere modificato.
Se, al momento della costruzione definitiva dell’orario, emergono incompatibilità concrete, la distribuzione delle giornate può essere rivista.
Anche il part-time verticale deve rispettare determinate regole
Il part-time verticale non significa automaticamente poter concentrare il proprio servizio nei giorni scelti dal lavoratore.
Tra i riferimenti della disciplina sul lavoro a tempo parziale del personale scolastico rientrano l’articolo 39 del CCNL, l’O.M. n. 446/1997 e l’O.M. n. 55/1998.
Per il part-time verticale, l’articolo 7 dell’O.M. n. 446/1997 prevede un’articolazione della prestazione lavorativa su non meno di tre giorni alla settimana.
Ciò non significa che debbano essere necessariamente tre: in relazione all’orario e alle esigenze della scuola, il servizio può essere distribuito anche su quattro giornate.
Chi ha quindi la precedenza?
Non esiste una precedenza automatica basata semplicemente su chi ha chiesto per primo un determinato giorno libero.
Non si può quindi affermare che un docente conserverà sicuramente il giorno concordato.
Prima deve essere verificata l’intera organizzazione dell’orario affinché tutti i docenti possano svolgere il proprio servizio.
Chi prende la decisione finale?
La responsabilità dell’organizzazione del servizio fa capo al Dirigente scolastico, nell’ambito delle competenze previste dall’articolo 25 del D.Lgs. 165/2001 e dall’articolo 396 del D.Lgs. 297/1994, che dovrà valutare tutte le esigenze coinvolte, considerando anche i criteri stabiliti dagli organi collegiali competenti.




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