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Permessi per la formazione dei docenti: diritto, organizzazione e ruolo del Dirigente Scolastico

  • Immagine del redattore: Debora De Patto
    Debora De Patto
  • 2 giorni fa
  • Tempo di lettura: 3 min

La formazione del personale docente rappresenta un tema centrale nella professione educativa, ma è spesso oggetto di equivoci e interpretazioni contrastanti.


La formazione docente: obbligatoria, permanente e strutturale

La legge n. 107/2015 definisce la formazione in servizio dei docenti di ruolo come obbligatoria, permanente e strutturale. Queste caratteristiche sono ulteriormente chiarite dal CCNL 2019-21, che le traduce in regole operative:


  • Obbligatoria: la formazione è sia un diritto sia un dovere, funzionale allo sviluppo della professionalità docente.

  • Permanente: l’aggiornamento professionale deve essere costante, rispondendo alla continua evoluzione della didattica e del sistema scolastico.

  • Strutturale: la formazione deve essere integrata stabilmente nell’organizzazione scolastica, programmata e regolata, e non considerata un’attività accessoria o episodica.


Il CCNL sottolinea come la formazione rappresenti una leva strategica per il miglioramento delle competenze del personale e per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo della scuola.


Quali attività rientrano nella formazione

Non tutte le iniziative possono essere considerate formazione in servizio. Devono rientrare in percorsi ufficialmente programmati dall’istituto o riconosciuti a livello ministeriale e risultare coerenti con il profilo professionale del docente o con le esigenze della scuola.


Esempi tipici di attività formative riconosciute:

  • Corsi disciplinari o metodologici.

  • Aggiornamenti su inclusione e didattica speciale.

  • Innovazione digitale e strumenti tecnologici per la didattica.

  • Normativa scolastica e gestione dell’organizzazione della classe.


Attività esterne generiche, hobby o corsi scollegati dal lavoro docente non possono giustificare l’esonero dal servizio.

Per esercitare correttamente il diritto alla formazione, è necessario documentare la partecipazione con:

  1. Iscrizione ufficiale al corso o seminario.

  2. Attestati di frequenza o partecipazione.

  3. Registrazione dell’orario effettivamente svolto.


Il Piano di formazione del Collegio Docenti

Il Piano di formazione elaborato dal Collegio Docenti è lo strumento principale per organizzare in modo coerente le attività formative annuali, garantendo coerenza con il PTOF e le esigenze professionali dei docenti.

  • Le attività incluse nel Piano hanno valore ufficiale e riconosciuto dall’istituzione scolastica.

  • Iniziative esterne non automaticamente giustificano l’esonero dal servizio.


Il Piano serve anche a tutelare il Dirigente Scolastico, permettendogli di verificare la coerenza tra le richieste di permesso e gli obiettivi formativi della scuola senza comprimere i diritti dei docenti.


Esonero dal servizio: cosa significa concretamente

Secondo l’art. 36 c. 8 del CCNL, ogni docente, sia a tempo determinato che indeterminato, ha diritto a cinque giorni di permesso annuali per partecipare a iniziative formative, con esonero dal servizio.

  • Durante l’attività formativa, il docente non svolge lezioni ma esercita comunque il proprio servizio professionale.

  • Non è previsto alcun recupero delle ore di lezione non effettuate, poiché la partecipazione alla formazione è considerata a tutti gli effetti prestazione lavorativa.

  • La retribuzione rimane invariata.


L’esonero tutela il diritto alla formazione senza trasformarlo in un onere aggiuntivo.


Il ruolo del Dirigente Scolastico

Il Dirigente, ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 165/2001, è responsabile della gestione unitaria dell’istituzione scolastica.

  • Non può negare il permesso per ragioni generiche o per disagio organizzativo ordinario.

  • Deve garantire la continuità del servizio e la sicurezza degli studenti.


In situazioni eccezionali, ad esempio se più docenti richiedono contemporaneamente di partecipare a un corso, il Dirigente può ricorrere a strumenti di gestione come:

  1. Differimento della partecipazione a una data successiva.

  2. Rotazione tra docenti, con criteri oggettivi di priorità.

  3. Rimodulazione della partecipazione, ad esempio frazionando la giornata o utilizzando sessioni online.


Queste misure non costituiscono negazione del diritto, ma strumenti per conciliare esigenze formative e organizzative.


Recupero delle ore: cosa dice la legge

Non è previsto alcun recupero delle ore non svolte durante la formazione.

  • Chiedere il recupero significherebbe trasformare un diritto-dovere già riconosciuto in un obbligo aggiuntivo.

  • L’esonero dal servizio tutela il docente e garantisce che la partecipazione alla formazione rientri pienamente nell’orario lavorativo.


Conclusioni

La formazione dei docenti è un diritto-dovere strutturale, riconosciuto e tutelato da legge e contratto. Va esercitata con responsabilità, nel rispetto delle regole contrattuali e delle esigenze organizzative della scuola.

Strumenti come il Piano di formazione, l’esonero dal servizio e la gestione delle richieste tramite differimento o rotazione permettono di conciliare i diritti dei docenti con il corretto funzionamento della scuola.


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