GPS 2026/27, spezzone orario e part-time: si possono ridurre ulteriormente le ore dopo la nomina?
- Debora De Patto
- 7 ago
- Tempo di lettura: 5 min

In attesa della pubblicazione dei primi bollettini di nomine da GPS, previsti per la fine di agosto, uno dei dubbi che continua a interessare molti aspiranti riguarda la possibilità di modificare l’orario di servizio dopo l’assegnazione dell’incarico.
In particolare, occorre distinguere con attenzione due situazioni che, pur avendo un elemento in comune – un numero di ore inferiore a quello della cattedra completa – hanno natura giuridica differente: lo spezzone orario e il rapporto di lavoro part-time.
La questione può essere sintetizzata in una domanda: un docente nominato da GPS su uno spezzone, magari molto vicino all’orario completo, può chiedere il part-time per diminuire ancora le ore di servizio?
Spezzone orario: l’incarico nasce già con un numero ridotto di ore
Lo spezzone non è una cattedra completa che viene successivamente ridotta su richiesta dell’insegnante. È, invece, una disponibilità che fin dall’origine presenta un numero di ore inferiore rispetto all’orario ordinario previsto per quella tipologia di posto.
Prendiamo come riferimento la scuola secondaria, dove l’orario ordinario di insegnamento è generalmente di 18 ore settimanali. Se nelle operazioni di conferimento delle supplenze viene resa disponibile una cattedra di 18 ore, l’aspirante concorre per un posto ad orario intero. Se, invece, la disponibilità è costituita, ad esempio, da 12, 16 o 17 ore, siamo di fronte a uno spezzone.
Il punto decisivo è proprio questo: il numero ridotto di ore esiste già prima della nomina.
Il docente individuato su uno spezzone accetta quindi un incarico avente quella determinata consistenza oraria e il relativo contratto viene stipulato sulla base delle ore effettivamente assegnate.
Il part-time segue una logica differente. In questo caso si parte da un rapporto di lavoro a tempo pieno e il dipendente chiede all’amministrazione di trasformarlo in un rapporto a tempo parziale, secondo le condizioni e le procedure previste.
Avere meno di 18 ore, dunque, non significa automaticamente essere in part-time.
Differenza tra spezzone e COE
Un’altra distinzione importante riguarda le Cattedre Orario Esterne (COE).
La COE costituisce una cattedra completa formata attraverso ore distribuite tra due o più istituzioni scolastiche. Se, ad esempio, una cattedra è composta da 10 ore presso una scuola e dalle restanti 8 presso un altro istituto, il docente non ha ottenuto due distinti spezzoni.
Ha ottenuto un’unica cattedra completa, la cui articolazione prevede lo svolgimento del servizio in più sedi.
La differenza rispetto allo spezzone è quindi sostanziale: nel primo caso l’orario complessivo della cattedra è completo, anche se distribuito tra scuole differenti; nel secondo la disponibilità assegnata è già inferiore all’orario ordinario.
Si può chiedere il part-time dopo aver ottenuto uno spezzone?
È proprio la diversa natura dei due istituti a portare alla risposta negativa.
Il docente nominato su uno spezzone non può utilizzare successivamente l’istituto del part-time con lo scopo di ridurre ulteriormente il numero di ore dello spezzone ricevuto.
Chi aveva l’esigenza di lavorare con un monte ore ridotto poteva orientare diversamente la propria domanda per le supplenze.
Una possibilità consisteva nell’indicare, per gli spezzoni, un limite minimo e massimo di ore compatibile con le proprie necessità. In questo modo l’aspirante concorre soltanto per disponibilità comprese nell’intervallo indicato.
Una scelta di questo tipo, tuttavia, restringe inevitabilmente le possibilità di nomina, perché esclude le disponibilità non compatibili con i limiti inseriti.
Una strada differente è quella di concorrere anche per le cattedre intere e, in caso di assegnazione di un posto ad orario completo, presentare successivamente domanda di trasformazione del rapporto di lavoro in part-time, secondo la disciplina prevista.
Attenzione: il part-time non viene concesso automaticamente
Anche su questo punto è necessario evitare un equivoco piuttosto frequente.
Presentare domanda di part-time non significa avere automaticamente diritto alla riduzione dell’orario richiesta.
La trasformazione del rapporto di lavoro è sottoposta alle regole previste per il personale scolastico e deve tenere conto, tra gli altri aspetti, dei limiti stabiliti per i rapporti a tempo parziale e delle esigenze organizzative e di servizio dell’amministrazione.
Di conseguenza, chi accetta una cattedra completa contando sulla possibilità di ridurla successivamente deve considerare che la richiesta di part-time è soggetta alla relativa procedura e al suo accoglimento.
È un ulteriore elemento che permette di comprendere la distanza rispetto allo spezzone: quest’ultimo non nasce da una richiesta personale del docente, ma dalla consistenza stessa del posto disponibile.
Sullo spezzone è possibile il completamento dell’orario
Un’altra differenza significativa riguarda il completamento orario.
Il docente che ottiene una supplenza su spezzone può, ricorrendone le condizioni previste dalla normativa, completare il proprio orario attraverso un ulteriore incarico.
Chi riceve, ad esempio, una supplenza di 12 ore può aspirare a completare il proprio servizio fino all’orario previsto per la cattedra.
La logica del part-time è esattamente opposta. In questo caso è il lavoratore ad aver chiesto di svolgere un’attività con un orario inferiore rispetto a quello pieno e non avrebbe senso utilizzare il completamento per riportare il rapporto alle condizioni dalle quali si era chiesto di essere esonerati.
Anche sotto questo aspetto, quindi, spezzone e part-time producono conseguenze differenti.
Esami di Maturità: spezzone e part-time possono comportare obblighi diversi
La distinzione assume rilievo anche in occasione degli Esami di Stato conclusivi del secondo ciclo.
Le ordinanze ministeriali emanate annualmente individuano i docenti obbligati alla presentazione della domanda come commissari esterni e quelli che possono invece presentarla volontariamente.
Il docente in regime di part-time può rientrare, secondo quanto stabilito dall’ordinanza relativa all’anno di riferimento, tra il personale per il quale la presentazione dell’istanza avviene su base volontaria.
Non è invece sufficiente avere uno spezzone orario per essere automaticamente equiparati a un docente in part-time.
Il fatto che il servizio settimanale sia inferiore alle 18 ore non determina infatti, da solo, l’applicazione delle disposizioni previste per chi ha ottenuto la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale.
Per conoscere gli obblighi effettivamente applicabili sarà comunque necessario fare riferimento alla specifica ordinanza ministeriale sugli Esami di Stato relativa all’anno scolastico interessato.
Spezzone e attività funzionali all’insegnamento
Un ultimo aspetto particolarmente importante riguarda gli obblighi collegiali.
Il fatto che il docente abbia ricevuto una supplenza su un numero ridotto di ore di insegnamento non comporta automaticamente una riduzione proporzionale di tutte le attività funzionali previste dal contratto.
L’articolo 44 del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021 distingue, tra l’altro, la partecipazione alle attività del Collegio dei docenti e alle relative articolazioni, entro il limite contrattualmente previsto, dalla partecipazione ai consigli di classe, interclasse e intersezione, compresi i GLO. A queste attività si aggiungono gli adempimenti relativi a scrutini ed esami.
Per il docente che presta servizio su spezzone, quindi, non si può applicare indistintamente una semplice proporzione matematica a tutti gli obblighi collegiali.
In particolare, la riduzione dell’orario di insegnamento non determina una corrispondente riduzione del monte delle attività collegiali riconducibili alla prima tipologia prevista dall’art. 44, per le quali resta il limite delle 40 ore annue.
Diversamente, per la partecipazione ai consigli di classe, interclasse e intersezione e alle attività ricomprese nella seconda tipologia, la programmazione degli impegni deve essere effettuata tenendo conto della situazione concreta e dell’orario di servizio del docente.
Scrutini ed esami seguono invece la specifica disciplina contrattuale e non rientrano nei due contingenti delle 40 ore.




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