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Docenti all’estero, servizio fino a nove anni: proroga, rientro anticipato e possibilità di una nuova partenza

  • Immagine del redattore: Debora De Patto
    Debora De Patto
  • 2 ore fa
  • Tempo di lettura: 4 min
Docenti all’estero, servizio fino a nove anni

Il servizio dei docenti italiani all’estero può durare sei anni e, grazie alle modifiche introdotte nel 2024, può essere prorogato fino a un massimo di nove anni nella stessa sede. La scelta di prolungare la permanenza, tuttavia, produce conseguenze sulla possibilità di partecipare in futuro a una nuova selezione per un altro incarico fuori dall’Italia.

Allo stesso tempo, il periodo inizialmente previsto non obbliga il docente a restare all’estero per tutti i sei anni: in presenza di esigenze personali o professionali è possibile chiedere anticipatamente la restituzione ai ruoli metropolitani e rientrare in Italia.



Per partire bisogna poter garantire sei anni di servizio

Uno dei requisiti da considerare riguarda la durata del periodo che il docente deve essere nelle condizioni di assicurare al momento della partenza.

Il personale destinato all’estero deve infatti poter garantire sei anni di servizio.

Un caso significativo è quello di un insegnante vicino alla pensione. Se il tempo che manca al collocamento a riposo non consente di assicurare l’intero periodo previsto, l’Ufficio scolastico regionale non può concedere il necessario nulla osta alla partenza.

Essere nelle condizioni di garantire sei anni, però, non significa essere obbligati in ogni circostanza a trascorrere tutto questo periodo fuori dall’Italia.

Il docente che, per qualsiasi ragione, abbia necessità di tornare può infatti presentare domanda di restituzione ai ruoli anche prima della conclusione del mandato.



Rientro anticipato in Italia: come funziona

Per chi decide di interrompere anticipatamente l’esperienza all’estero esistono quindi specifiche modalità di rientro.

Una possibilità è chiedere direttamente la restituzione ai ruoli. Diversa è la situazione di chi può programmare con anticipo il ritorno e intende riprendere servizio in Italia a partire dall’anno scolastico successivo.

In questo caso la richiesta può essere presentata in tempo utile per ottenere il rientro dal 1° settembre, prima dello svolgimento delle operazioni di mobilità.

Questa procedura permette al personale interessato di partecipare alla mobilità beneficiando di una specifica precedenza.

Il vantaggio è significativo perché consente al docente di indicare le proprie preferenze per il rientro, naturalmente a condizione che nelle sedi richieste siano disponibili posti.

La domanda viene presentata in modalità cartacea e, nel rispetto dei requisiti previsti, la procedura può consentire anche il passaggio di cattedra.



Dal 2024 si può arrivare fino a nove anni all’estero

La disciplina sulla durata del servizio è stata modificata nel 2024.

In precedenza, il mandato all’estero aveva una durata di sei anni. Il docente che, una volta rientrato, desiderava svolgere una nuova esperienza fuori dall’Italia doveva prestare altri sei anni di servizio effettivo sul territorio nazionale e partecipare nuovamente alla procedura di selezione.

Il limite complessivo previsto nell’arco della carriera era di dodici anni.

Con le novità introdotte dal decreto-legge n. 71/2024 è stata invece prevista la possibilità di prolungare il periodo trascorso all’estero.

In particolare, il personale arrivato al quinto anno può presentare domanda per ottenere una proroga di ulteriori tre anni nella stessa sede, portando così la permanenza complessiva fino a nove anni.

Non si tratta, quindi, di un nuovo mandato né di un trasferimento verso un’altra destinazione, ma della prosecuzione del servizio nella sede nella quale il docente si trova già.



Proroga oltre i sei anni: cosa succede alla possibilità di ripartire

La decisione di usufruire della proroga deve essere valutata attentamente perché incide sulle possibilità future. Chi supera il periodo ordinario di sei anni usufruendo della proroga non potrà successivamente partecipare a una nuova selezione per svolgere un altro mandato all’estero.

Il docente si trova quindi davanti a due possibilità.

Può terminare il periodo ordinario di sei anni e conservare, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa, la possibilità di partecipare in futuro a una nuova procedura per tornare a lavorare all’estero.

In alternativa, può scegliere di prolungare la permanenza nella stessa sede fino a nove anni, rinunciando però alla possibilità di intraprendere successivamente un nuovo mandato.

La proroga rappresenta dunque un’opportunità soprattutto per chi desidera proseguire l’esperienza professionale nella sede già assegnata, ma comporta una scelta che può avere effetti sul resto della carriera.



Con la proroga non si può scegliere un’altra sede

Un ulteriore aspetto da chiarire riguarda la possibilità di cambiare destinazione durante il servizio.

Nel sistema ordinario delle scuole italiane all’estero, dei corsi e dei lettorati, non sono previsti trasferimenti a domanda. La proroga introdotta nel 2024, di conseguenza, non può essere utilizzata per ottenere una nuova destinazione.

Il prolungamento permette di restare fino a tre anni in più, ma sempre nella stessa sede.

Una disciplina differente riguarda invece le Scuole europee, per le quali è prevista la possibilità di trasferimento a domanda.

Per chi sta valutando il servizio all’estero, dunque, la durata dell’incarico rappresenta un elemento da considerare fin dall’inizio: sei anni costituiscono il periodo ordinario, nove il limite raggiungibile attraverso la proroga nella stessa sede, mentre resta possibile chiedere il rientro anticipato in Italia seguendo le procedure previste.



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