Assegnazioni provvisorie docenti 2026/27: ecco i principali chiarimenti utili per compilare correttamente la domanda
- Debora De Patto
- 14 lug
- Tempo di lettura: 5 min

C’è tempo fino alle ore 23:59 del 23 luglio per presentare la domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione per l’anno scolastico 2026/27 tramite Istanze online.
Tra i dubbi più frequenti dei docenti ci sono quelli relativi al ricongiungimento familiare, alle precedenze, alle deroghe ai vincoli e alla compilazione delle preferenze.
Ecco i principali chiarimenti utili per compilare correttamente la domanda.
Domanda online o cartacea?
I docenti già assunti a tempo indeterminato devono presentare la domanda esclusivamente attraverso Istanze online.
La modalità cartacea è invece riservata ai docenti assunti nell’anno scolastico 2025/26 con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo, che non risultano ancora registrati dal sistema come personale a tempo indeterminato.
Domanda cartacea: quali documenti allegare
I docenti che devono presentare la domanda cartacea sono tenuti ad allegare tutta la documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti.
Oltre al modulo relativo al proprio grado di istruzione, vanno allegati gli eventuali documenti relativi alle esigenze di famiglia, alle deroghe ai vincoli (come l’Allegato G, quando previsto) e la documentazione relativa alla Legge 104, se si richiedono precedenze o deroghe.
Devono inoltre essere presentate le autodichiarazioni relative al ricongiungimento familiare, alla composizione del nucleo familiare e ai figli.
I docenti assunti con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo devono allegare anche il decreto di superamento dell’anno di prova, documento necessario per dimostrare il possesso dei requisiti richiesti per la presentazione della domanda.
Caso in cui nel comune di ricongiungimento non ci sono scuole del proprio grado di istruzione
Il comune di residenza della persona con cui ci si ricongiunge deve sempre indicato tra le preferenze espresse nella domanda. È possibile inserire prima una o più scuole appartenenti a quel comune, ma il comune deve comunque essere presente come prima preferenza, pena la perdita del punteggio spettante per il ricongiungimento.
Se nel comune non sono presenti scuole del proprio grado di istruzione, occorre indicare come prima preferenza il comune viciniore, individuato attraverso le tabelle di viciniorietà predisposte dall’Ufficio scolastico provinciale.
Qualora anche il primo comune individuato non disponga di scuole con la propria classe di concorso, bisogna proseguire fino al primo comune utile.
ATTENZIONE: nella domanda non è possibile indicare il singolo plesso scolastico. Le preferenze possono riguardare esclusivamente l’istituzione scolastica identificata dal relativo codice meccanografico.
Legge 104: come funzionano precedenze, deroghe e documentazione
Tra gli aspetti che generano più dubbi nella compilazione della domanda rientrano le agevolazioni previste ai sensi dalla Legge 104/92.
Innanzitutto, la precedenza personale riconosciuta al docente (sia ai sensi dell’articolo 21 sia dell’articolo 3, comma 3) viene valutata prima della precedenza spettante a chi assiste un familiare con disabilità.
L’assistenza a un familiare con Legge 104 può avere un duplice effetto: consentire la deroga ai vincoli e, contemporaneamente, attribuire una precedenza nelle operazioni di assegnazione provvisoria. In questo caso è necessario compilare l’Allegato G, allegare il verbale della Legge 104 e presentare le autodichiarazioni relative al familiare assistito e al ricongiungimento.
Diversa è la situazione dei docenti che non sono più soggetti al vincolo: in questo caso l’Allegato G non deve essere compilato. Resta però necessario dichiarare la precedenza spettante nella domanda e allegare il verbale della Legge 104.
Anche nella compilazione delle preferenze la Legge 104 incide sull’ordine da seguire. Se il docente beneficia della precedenza per l’assistenza a un familiare e intende anche ricongiungersi al coniuge, prevale sempre il comune di residenza della persona assistita, che deve essere inserito come prima preferenza.
Per chi assiste un genitore con Legge 104, nella sezione dedicata alle precedenze occorre selezionare l’apposita voce prevista dal CCNI, indicando la provincia e la tipologia di familiare assistito e allegando la relativa documentazione.
Infine, nei comuni suddivisi in distretti subcomunali, come Roma, anche il docente con 104 personale può chiedere l’assegnazione provvisoria verso il distretto di riferimento. In questo caso è possibile inserire prima alcune scuole del distretto, e poi indicare il distretto subcomunale.
È bene ricordare, infine, che l’età del genitore superiore ai 65 anni non attribuisce alcuna precedenza. Può rilevare esclusivamente come motivo di deroga nei casi previsti dal CCNI, mentre la precedenza è riconosciuta solo in presenza dei requisiti previsti dalla Legge 104.
Figli minori di 14 anni
Per usufruire della deroga prevista per i figli minori di 14 anni rileva esclusivamente il comune di residenza del figlio.
Utilizzazione e assegnazione provvisoria possono coesistere
In presenza dei requisiti previsti dal CCNI è possibile presentare sia la domanda di utilizzazione sia quella di assegnazione provvisoria.
Posto comune e sostegno: quali richieste sono consentite
I docenti in possesso della specializzazione sul sostegno possono chiedere, nella stessa domanda di assegnazione provvisoria, sia il posto comune sia il posto di sostegno, allegando la documentazione che attesti il possesso del titolo.
Diversa è la disciplina dell’utilizzazione. Il docente titolare sul sostegno non può chiedere l’utilizzazione su posto comune. Può, invece, presentare domanda di assegnazione provvisoria sul posto comune. Al contrario, il docente titolare su posto comune può richiedere l’utilizzazione sul sostegno, purché sia in possesso della relativa specializzazione e ricorrano gli altri requisiti previsti dal CCNI.
COE e spezzoni orario
Nella domanda è possibile esprimere la disponibilità ad accettare specifiche tipologie di incarico, ampliando così le possibilità di ottenere il movimento.
Tra le opzioni selezionabili figurano le cattedre orario esterne (COE), gli incarichi di durata inferiore all’anno scolastico, i posti nelle scuole carcerarie, i progetti previsti dal CCNI e gli incarichi compatibili con un eventuale rapporto di lavoro part time. In quest’ultimo caso è necessario indicare anche l’orario di servizio svolto.
Chi è titolare su cattedra orario esterna può inoltre chiedere l’ottimizzazione della cattedra, qualora si rendano disponibili le ore necessarie nella scuola di titolarità, nei tempi stabiliti dall’Ufficio scolastico.
Anno di prova non concluso: quando è possibile presentare la domanda
Il mancato superamento o la mancata conclusione dell’anno di prova non impediscono ai docenti già assunti a tempo indeterminato di presentare domanda di assegnazione provvisoria.
L’obbligo di aver concluso positivamente l’anno di prova riguarda infatti esclusivamente i docenti assunti con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo. I docenti già di ruolo possono quindi partecipare alla mobilità annuale anche se non hanno ancora svolto l’anno di prova, purché siano in possesso degli altri requisiti previsti dal CCNI, comprese le eventuali deroghe ai vincoli, ove necessarie.
Più deroghe non aumentano le possibilità
Chi possiede più motivi di deroga ai vincoli non è tenuto a dichiararli tutti nella domanda. È infatti sufficiente indicarne uno, purché consenta la presentazione dell’istanza.
La deroga serve esclusivamente a superare il vincolo che impedirebbe la partecipazione alla mobilità annuale e non attribuisce alcun vantaggio aggiuntivo se vengono dichiarate più situazioni contemporaneamente.




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