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Vincolo quinquennale sul sostegno, il Tribunale riconosce anche il servizio da precario: può valere per la mobilità

Immagine del redattore: Debora De Patto
Debora De Patto
10 lug
Tempo di lettura: 3 min
Vincolo quinquennale sul sostegno, il Tribunale riconosce anche il servizio da precario: può valere per la mobilità

Una recente ordinanza del Tribunale del Lavoro di Ravenna riapre il dibattito sul vincolo quinquennale di permanenza sul posto di sostegno. Secondo il giudice, infatti, ai fini del raggiungimento dei cinque anni necessari per poter chiedere il trasferimento su posto comune, deve essere preso in considerazione anche il servizio svolto a tempo determinato sul sostegno prima dell’immissione in ruolo.

Si tratta di una decisione importante perché si pone in linea con un orientamento giurisprudenziale sempre più favorevole al riconoscimento del servizio pre-ruolo e potrebbe interessare molti docenti che hanno maturato anni di esperienza sul sostegno come supplenti.


Il caso

Il ricorso riguardava un docente che chiedeva il riconoscimento del servizio prestato sul sostegno con contratti a tempo determinato ai fini del superamento del vincolo quinquennale previsto per la mobilità.

L’Amministrazione, infatti, riteneva che i cinque anni dovessero essere maturati esclusivamente dopo l’immissione in ruolo.

Il docente ha contestato tale interpretazione sostenendo che non vi fosse alcuna ragione oggettiva per distinguere il servizio prestato sul sostegno come precario da quello svolto come docente di ruolo.

Secondo la tesi difensiva, infatti, la prestazione lavorativa è sostanzialmente identica sotto il profilo delle funzioni svolte, delle responsabilità e delle competenze richieste.


Il giudice cambia orientamento

Il Tribunale del Lavoro di Ravenna, pur richiamando un proprio precedente orientamento contrario, ha deciso di aderire all’interpretazione più recente della giurisprudenza.

In particolare richiama il principio secondo cui ai fini del passaggio dal posto di sostegno al posto comune, il quinquennio previsto dall’articolo 12 del DPR n. 970/1975 deve essere calcolato considerando anche il servizio svolto sul sostegno durante il periodo di pre-ruolo, in conformità alla clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE.

Il riferimento è all’orientamento espresso dalla giurisprudenza nel 2023, che valorizza il principio europeo di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato.


Riconosciuto il diritto a partecipare alla mobilità

Il giudice ha accolto il ricorso in via d’urgenza.

La tutela cautelare è stata ritenuta necessaria perché attendere la conclusione del giudizio ordinario avrebbe impedito al docente di partecipare alle imminenti procedure di mobilità.

Di conseguenza il Tribunale ha riconosciuto il diritto del ricorrente a vedersi computato anche il servizio svolto sul sostegno come docente precario ai fini del raggiungimento del quinquennio richiesto dalla normativa.


Anche le frazioni di servizio devono essere conteggiate

L’ordinanza affronta anche un altro aspetto particolarmente rilevante: il modo in cui devono essere calcolati i periodi di servizio.

Secondo il giudice trova applicazione l’articolo 489 del Decreto Legislativo n. 297/1994, nella formulazione modificata dal cosiddetto Decreto Salva Infrazioni (D.L. n. 69/2023, convertito nella Legge n. 103/2023).

La norma stabilisce che, ai fini del riconoscimento del servizio, deve essere valutato il servizio effettivamente prestato, senza applicare le regole sulla validità dell’anno scolastico.


Questo significa che:

  • tutte le supplenze svolte sul sostegno devono essere considerate;

  • le frazioni di servizio si sommano tra loro giorno per giorno;

  • non rileva la durata del contratto;

  • non rileva l’orario di servizio (tempo pieno o spezzone).

Il calcolo, quindi, deve essere effettuato sulla base dei giorni effettivamente lavorati.


Richiamate anche Cassazione e Corte di Giustizia UE

Nel motivare la decisione, il Tribunale richiama anche la più recente giurisprudenza nazionale ed europea.


In particolare vengono citate:

  • la Cassazione n. 31149/2019, che valorizza il principio del servizio effettivamente prestato;

  • la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza del 30 novembre 2023 (causa C-270/22), che ribadisce il principio di non discriminazione tra personale a tempo determinato e personale di ruolo.


Secondo questo orientamento, il servizio svolto come supplente sul sostegno non può essere trattato in modo deteriore rispetto a quello prestato dopo l’assunzione a tempo indeterminato, salvo che vi siano ragioni oggettive che giustifichino tale differenza.


Una decisione che potrebbe interessare molti docenti

L’ordinanza del Tribunale di Ravenna riguarda il singolo caso esaminato e non modifica automaticamente la normativa vigente. Tuttavia rappresenta un ulteriore tassello di un orientamento giurisprudenziale che sta progressivamente riconoscendo il valore del servizio pre-ruolo anche ai fini del superamento del vincolo quinquennale sul sostegno.

Per i docenti interessati alla mobilità su posto comune, la decisione potrebbe costituire un importante precedente da valutare, soprattutto nei casi in cui il quinquennio risulti raggiunto sommando il servizio svolto come supplente e quello prestato dopo l’immissione in ruolo.


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