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Supplenze sostegno: conferma possibile su richiesta delle famiglie anche per l’anno scolastico 2026/27. Ecco la Nota del Ministero con regole, requisiti e scadenze

  • Immagine del redattore: Debora De Patto
    Debora De Patto
  • 3 giorni fa
  • Tempo di lettura: 4 min

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato la nota ufficiale che disciplina la conferma dei docenti supplenti su posto di sostegno anche per l’anno scolastico 2026/2027. L’obiettivo è garantire la continuità didattica agli alunni con disabilità, rafforzando la stabilità del rapporto educativo.


Il provvedimento, firmato dalla direttrice generale Maria Assunta Palermo, è rivolto agli Uffici scolastici regionali e ai Dirigenti scolastici e si inserisce nel quadro normativo del decreto legislativo 66/2017 e dell’ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026.



Chi può essere confermato


La conferma dei contratti a tempo determinato interviene nell’ambito dell’attribuzione delle supplenze fino al termine dell’anno scolastico (31/08/2027) e fino al termine delle attività didattiche (30/06/2027), a seguito della conclusione delle operazioni relative al personale già di ruolo (ivi comprese le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie) e al personale individuato quale destinatario di contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato finalizzato al ruolo.


Il prerequisito essenziale per procedere alla conferma è, quindi, costituito dal fatto che i docenti potenzialmente confermabili stiano svolgendo nell’anno scolastico 2025/2026 una supplenza su posto di sostegno fino al termine dell’anno scolastico (31/08/2026) o fino al termine delle attività didattiche (30/06/2026), in quest’ultimo caso anche su spezzone orario.


Pertanto, non possono essere destinatari di conferma i docenti che siano in servizio per le supplenze temporanee.


Qualora sussista detto prerequisito, possono accedere alla conferma esclusivamente le seguenti categorie di docenti:


a) docenti specializzati sul medesimo grado di istruzione, individuati quali destinatari della supplenza nell’anno scolastico 2025/2026 attraverso qualsiasi procedura di reclutamento, cioè dalle graduatorie ad esaurimento (GAE), dalle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), dalle graduatorie d’istituto, anche relative alle scuole viciniori, e dalle procedure di interpello di cui all’articolo 13, comma 23, dell’ordinanza ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024; si specifica che il possesso della specializzazione va sempre riferito allo specifico grado e al momento in cui si svolge la specifica fase della procedura;


b) docenti non specializzati inseriti nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), esclusivamente se individuati a livello provinciale quali destinatari della supplenza nell’anno scolastico 2025/2026 dallo scorrimento della seconda fascia stessa;


c) docenti non specializzati non inseriti nella seconda fascia delle GPS, esclusivamente se

individuati a livello provinciale quali destinatari della supplenza nell’anno scolastico

2025/2026 dallo scorrimento incrociato delle GAE e delle GPS di posto comune.


Non possono invece essere confermati i docenti non specializzati individuati tramite interpello o graduatorie di istituto.


Può partecipare alla procedura, esclusivamente per posto intero, anche il personale con contratto a tempo indeterminato che nell’a.s. 2025/2026 sia stato assegnatario di un posto

di sostegno e che nell’a.s. 2026/2027 intenda fruire del medesimo istituto contrattuale.

Non possono prendere parte alla procedura i docenti con contratto a tempo indeterminato (o con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo) con decorrenza 1/09/2026, né i docenti con contratto a tempo indeterminato con decorrenza anteriore che non abbiano superato il periodo di prova. In ogni caso, l’istituto della conferma di cui alla presente nota è fruibile esclusivamente nell’ambito dell’attribuzione dei contratti a tempo determinato e, pertanto, non si applica alle fasi di mobilità annuale del personale di ruolo.



FASI DELLA PROCEDURA


La conferma non è automatica, ma subordinata a una procedura articolata che coinvolge famiglie e istituzioni scolastiche.


I passaggi principali sono:

  • Richiesta esplicita della famiglia degli alunni con disabilità certificata, da presentare entro il 31 maggio;

  • positiva valutazione della sussistenza delle condizioni per procedere alla conferma del docente nell’interesse del discente, anche sentendo il Gruppo di Lavoro Operativo con riferimento alla specifica situazione dell’alunno e della classe, da comunicare alla famiglia e al docente entro il 15 giugno;

  • espressa manifestazione di consenso alla conferma da parte del docente interessato, da acquisire entro il 15 giugno. Il consenso espresso in questa fase rappresenta una disponibilità alla conferma di carattere non vincolante, finalizzata a snellire le operazioni non attivando la procedura nei riguardi dei docenti non interessati.


L’esito della procedura deve essere comunicato dal Dirigente Scolastico all’Ufficio Scolastico Territoriale entro il 26 giugno tramite il sistema informativo ministeriale.



Accettazione e vincoli per il docente


La decisione finale spetta al docente, che dovrà esprimere la propria scelta attraverso la piattaforma POLIS, all’interno della domanda per le supplenze (fino a 150 preferenze).


L’accettazione della conferma è definitiva e irrevocabile e comporta:

  • priorità nell’assegnazione del posto;

  • esclusione da tutte le altre procedure di supplenza per lo stesso anno scolastico.


In caso di rinuncia in questa fase, il docente mantiene la possibilità di partecipare alle normali assegnazioni.



Verifiche e scadenza finale


L’Ufficio scolastico territoriale verificherà:

  • la disponibilità del posto;

  • il diritto del docente alla nomina.


Solo in presenza di tutti i requisiti si procederà alla conferma, che dovrà essere formalizzata entro il 31 agosto 2026.

Il docente confermato verrà escluso dalla platea dei nominabili a tempo

determinato e il relativo posto sarà sottratto dalle disponibilità per il conferimento delle supplenze.


Qualora un docente sia stato confermato su uno spezzone in una provincia diversa da quella di inserimento in GPS per l’anno scolastico 2026/2027, non sarà possibile procedere al completamento.


In caso di rinuncia alla conferma disposta o di mancata presa di servizio da parte del docente confermato, si applica quanto previsto dall’articolo 15, comma 1, lettera a), dell’Ordinanza, con la perdita della possibilità di conseguire supplenze annuali e

fino al termine delle attività didattiche per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie.


In caso di abbandono di servizio da parte del docente confermato, si applica quanto previsto

dall’articolo 15, comma 1, lettera b), dell’Ordinanza, con la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie.


La misura punta a ridurre il turn over sul sostegno, ma penalizza tutti i docenti non confermati sul sostengo per la scelta della sede di lavoro.



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