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Supplenze GPS 2026/27: graduatorie incrociate, riserve, Legge 104, graduatorie di istituto, titolo estero, presa di servizio e incompatibilità. Le regole da conoscere

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    Debora De Patto
  • 2 giorni fa
  • Tempo di lettura: 6 min
Supplenze GPS 2026/27: graduatorie incrociate, riserve, Legge 104, graduatorie di istituto, titolo estero, presa di servizio e incompatibilità. Le regole da conoscere

Nella procedura delle supplenze entrano in gioco numerose disposizioni che regolano l’assegnazione degli incarichi: il funzionamento delle graduatorie incrociate, le riserve di posti, le precedenze previste dalla Legge 104, le convocazioni dalle Graduatorie di Istituto, le proroghe dei contratti e la presa di servizio.

Conoscere queste regole è fondamentale per evitare errori e comprendere come possono evolversi le opportunità di nomina nel corso dell’anno scolastico.


Supplenze sul sostegno: quando intervengono le graduatorie incrociate

Per l’assegnazione delle supplenze sui posti di sostegno il Ministero segue un preciso ordine di scorrimento delle graduatorie.

Le nomine vengono effettuate inizialmente da Graduatorie ad Esaurimento (GAE). In caso di esaurimento o insufficienza degli aspiranti si passa alle GPS sostegno di prima fascia e successivamente alle GPS sostegno di seconda fascia del relativo grado di istruzione.

Per quanto riguarda il sostegno, qualora risultassero esaurite anche queste graduatorie, i posti residui vengono assegnati ai docenti non specializzati attraverso le cosiddette graduatorie incrociate. In questa fase l’Amministrazione utilizza dapprima le GaE e, successivamente, le GPS di posto comune di prima e seconda fascia, individuando gli aspiranti sulla base del miglior punteggio posseduto.

La partecipazione alle graduatorie incrociate non è automatica. Il docente deve aver espresso l’apposita disponibilità nella domanda delle 150 preferenze; in mancanza di tale opzione non potrà essere convocato sui posti di sostegno privi di candidati specializzati.


Docenti con titolo estero inseriti con riserva

Possono partecipare alle operazioni di supplenza anche gli aspiranti inseriti con riserva nella prima fascia GPS in attesa del riconoscimento del titolo estero di abilitazione o di specializzazione sul sostegno.

In caso di nomina, il contratto viene stipulato con clausola risolutiva espressa.

Se il titolo viene successivamente riconosciuto, il rapporto di lavoro prosegue fino alla naturale scadenza dell’incarico. Diversamente, qualora il Ministero rigetti la richiesta di riconoscimento durante lo svolgimento della supplenza, il contratto viene risolto anticipatamente.


Riserva dei posti: come funziona la Legge 68/1999

La normativa prevede quote di riserva a favore delle categorie tutelate dalla Legge n. 68/1999, ma il meccanismo applicativo varia in base alla graduatoria utilizzata.

Nelle Graduatorie ad Esaurimento la riserva opera considerando l’intera graduatoria come un elenco unico.

Nelle GPS, invece, la riserva viene applicata separatamente nella fascia di appartenenza dell’aspirante, distinguendo quindi tra prima e seconda fascia.

Ai fini del calcolo della quota riservata vengono presi in considerazione esclusivamente gli incarichi a tempo pieno.


Legge 104: quando opera la precedenza nella scelta della sede

La Legge 104/1992 riconosce specifiche priorità nella scelta dell’istituzione scolastica.

La precedenza spetta ai docenti che beneficiano della normativa per disabilità personale oppure per l’assistenza a un familiare con disabilità grave.

La precedenza opera esclusivamente tra candidati destinatari di incarichi aventi la medesima durata e la stessa consistenza economica.

Occorre però distinguere due situazioni.

Chi beneficia della Legge 104 per disabilità personale esercita la precedenza su qualsiasi sede disponibile.

Chi invece usufruisce della normativa per assistere un familiare può esercitare il diritto di scelta prioritariamente nelle scuole situate nel comune di residenza o domicilio dell’assistito oppure, in assenza di disponibilità, nel comune viciniore.


Graduatorie di Istituto: quando vengono utilizzate

Contestualmente all’aggiornamento delle GPS ogni aspirante ha indicato fino a 20 istituzioni scolastiche della stessa provincia per la costituzione delle Graduatorie di Istituto.


Queste graduatorie vengono utilizzate direttamente dai dirigenti scolastici per attribuire:

  • supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche non assegnate dalle procedure provinciali;

  • supplenze brevi e temporanee;

  • incarichi che si rendono disponibili dopo il 31 dicembre.


Le convocazioni seguono l’ordine delle tre fasce:

  • prima fascia (aspiranti presenti nelle GAE);

  • seconda fascia (aspiranti inseriti nella prima fascia GPS);

  • terza fascia (aspiranti inseriti nella seconda fascia GPS).


È possibile lasciare una supplenza breve?

Il docente che sta svolgendo una supplenza breve può interrompere il rapporto di lavoro per accettare una supplenza annuale al 31 agosto o fino al termine delle attività didattiche al 30 giugno.

Si tratta tuttavia di una facoltà e non di un obbligo.

Chi decide di proseguire la supplenza breve già in corso fino alla sua naturale scadenza non incorre in alcuna sanzione e mantiene il diritto a partecipare alle successive convocazioni.


Docenti in servizio su più scuole

Quando un insegnante presta servizio presso più istituzioni scolastiche, ciascuna scuola gestisce autonomamente le eventuali sostituzioni.

Se, ad esempio, il docente svolge dodici ore in una scuola e sei ore in un’altra, in caso di assenza ogni istituto provvederà autonomamente alla nomina del supplente limitatamente alle ore di propria competenza.

Non viene quindi effettuata una nomina unica per l’intero orario di servizio.


Proroga e conferma del contratto: quali differenze

La normativa distingue chiaramente tra proroga e conferma del contratto di supplenza.

La proroga spetta quando l’assenza del titolare prosegue senza soluzione di continuità, anche se tra un periodo e l’altro intervengono giorni festivi o giorni liberi. Anche il passaggio da una tipologia di assenza a un’altra, ad esempio dalla malattia al congedo parentale, non interrompe il diritto del supplente alla proroga.

La conferma del contratto si verifica quando tra due periodi di assenza del titolare si inserisce una sospensione delle lezioni, come le vacanze natalizie o pasquali, non formalmente coperta dall’assenza stessa. In tal caso il supplente ha diritto a un nuovo contratto a decorrere dal primo giorno di ripresa delle attività didattiche.


La differenza tra disponibilità prima e dopo il 31 dicembre

La data del 31 dicembre rappresenta un momento decisivo nella gestione delle supplenze.

Se un posto si rende disponibile entro tale data, la competenza rimane dell’Ufficio scolastico territoriale, che procede a una nuova nomina dalle GAE o dalle GPS con contratto al 30 giugno o al 31 agosto.

Quando invece la disponibilità nasce dopo il 31 dicembre, la competenza passa direttamente al dirigente scolastico. In questo caso il contratto mantiene natura temporanea e viene normalmente prorogato al supplente già in servizio fino al termine delle lezioni, senza trasformarsi in una supplenza annuale.


Differimento della presa di servizio

L’articolo 9 del D.P.R. n. 3/1957, richiamato dall’articolo 560 del D.Lgs. n. 297/1994, consente al docente nominato di differire la presa di servizio quando sussiste un giustificato motivo non dipendente dalla propria volontà.

Rientrano tra le cause riconosciute la malattia, l’infortunio, la maternità e gli altri impedimenti previsti dalla normativa.

In queste situazioni la nomina viene conservata, mentre gli effetti economici decorrono dal giorno dell’effettiva assunzione in servizio.


Incompatibilità con l’impiego scolastico

Al momento della presa di servizio il docente è tenuto a dichiarare di non trovarsi in situazioni di incompatibilità con l’impiego nella scuola.

Qualora emerga successivamente un’attività incompatibile già esistente al momento della nomina, il dirigente scolastico può procedere all’annullamento del contratto.

Le incompatibilità possono essere assolute, come nel caso di attività commerciali, oppure relative, quando l’attività può essere svolta solo previa autorizzazione del dirigente scolastico.

Sono invece normalmente compatibili alcune collaborazioni occasionali, attività derivanti dall'iscrizione a un albo professionale, le attività editoriali e gli incarichi che prevedano esclusivamente il rimborso delle spese sostenute.

Infine, la normativa chiarisce che il differimento della presa di servizio o l’aspettativa non possono essere utilizzati per proseguire un’attività incompatibile o per completare un periodo di prova presso un altro datore di lavoro. Tali richieste potranno essere eventualmente valutate solo dopo la regolare costituzione del rapporto di lavoro e la rimozione delle cause di incompatibilità.


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