Supplenze docenti, si può lasciare un incarico breve per una supplenza fino al termine delle lezioni?

Un docente già in servizio con una supplenza temporanea può lasciare l’incarico per accettare una nomina con scadenza al 30 giugno o al 31 agosto. Non può invece farlo per passare a una supplenza fino al termine delle lezioni, anche se quest’ultima avrebbe una durata maggiore.
La distinzione è prevista dall’OM n. 27 del 16 febbraio 2026 e dipende dalla tipologia giuridica del contratto, non semplicemente dalla sua durata.
Quando si può lasciare la supplenza breve
L’articolo 15, comma 3, dell’Ordinanza consente al personale già in servizio su una supplenza temporanea di lasciarla per accettare:
una supplenza annuale fino al 31 agosto;
una supplenza fino al termine delle attività didattiche, con scadenza al 30 giugno.
In questi casi il passaggio è consentito e non comporta le sanzioni previste per l’abbandono del servizio.
La possibilità vale sia quando il nuovo incarico arriva dalle GPS sia quando viene attribuito tramite le graduatorie di istituto, purché la nuova supplenza abbia scadenza al 30 giugno o al 31 agosto.
Perché non si può lasciare per una supplenza fino al termine delle lezioni
Attenzione a non confondere il termine delle attività didattiche, che corrisponde al 30 giugno, con il termine delle lezioni, la cui data viene stabilita dal calendario scolastico regionale.
Una supplenza fino al termine delle lezioni, anche se può coprire gran parte dell’anno scolastico, è considerata dalla normativa una supplenza temporanea.
Di conseguenza, non è possibile lasciare una supplenza breve già in corso per accettare un altro incarico di questo tipo.
Cosa prevede l’OM 27/2026
L’articolo 2, comma 6, distingue le supplenze in tre categorie: annuali al 31 agosto, fino al termine delle attività didattiche al 30 giugno e supplenze temporanee.
L’articolo 15, comma 3, consente il passaggio da una supplenza temporanea esclusivamente a una delle prime due tipologie.
In sostanza, non conta che il nuovo contratto sia più lungo: per poter lasciare la supplenza breve senza incorrere nelle conseguenze previste per l’abbandono, il nuovo incarico deve avere scadenza al 30 giugno o al 31 agosto.




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