Si può lasciare l’incarico da interpello per una nomina da GPS? Dipende dal contratto

Un docente che ha già preso servizio dopo essere stato individuato tramite interpello può accettare una successiva nomina da GPS?
Non esiste una risposta unica: bisogna verificare quale contratto sia stato sottoscritto con la scuola. Il punto determinante, infatti, non è l’interpello in sé, ma la durata della supplenza ottenuta e le regole applicabili in caso di abbandono dell’incarico.
La questione richiama la disciplina contenuta nell’articolo 15 dell’OM n. 27/2026.
Contratto da interpello al 30 giugno o 31 agosto
Partiamo dal caso più delicato. Se il docente ha ottenuto attraverso interpello un posto con contratto fino al 30 giugno o al 31 agosto, non è libero di interrompere il rapporto di lavoro per prendere servizio su una successiva nomina GPS.
L’eventuale abbandono dell’incarico deve essere valutato tenendo conto delle conseguenze previste dall’Ordinanza ministeriale.
Cosa cambia con una supplenza temporanea
La situazione è differente quando l’interpello ha portato all’assegnazione di una supplenza temporanea. Se successivamente arriva una nomina GPS al 30 giugno o al 31 agosto, il docente può lasciare l’incarico temporaneo per assumere quello di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche.
È quindi la scadenza del primo contratto a fare la differenza.
Quali incarichi possono essere lasciati per una supplenza più lunga e quali no
Sul tema dei passaggi da una supplenza all’altra, il vademecum di UIL Scuola riepiloga alcune delle situazioni più frequenti.
Quando si può lasciare la supplenza
Chi ha accettato una supplenza breve da graduatoria di istituto (GI) può lasciarla
per accettare una supplenza al 30 giugno o al 31 agosto, proveniente da:
• GAE o GPS;
• altra graduatoria di istituto.
Quando non è possibile lasciare la supplenza
Non è invece consentito abbandonare:
una supplenza da GAE/GPS per un incarico da graduatoria di istituto;
una supplenza da GAE/GPS al 30 giugno per un’altra da GAE/GPS al 31 agosto;
una supplenza da GI al 30/6 o 31/8 per un incarico da GAE/GPS;
una supplenza da GI al 30 giugno per un’altra da GI al 31 agosto.
Inoltre, una supplenza breve da GI non può essere lasciata:
per un’altra supplenza breve da GI, anche se con più ore o più lunga;
per una supplenza “fino al termine delle lezioni” sempre da GI;
nella scuola dell’infanzia e primaria, per un’altra supplenza da GI superiore a 10 giorni.
Interpello e GPS: attenzione alla scadenza indicata nel contratto
Prima di interrompere il servizio è quindi necessario controllare la scadenza dell’incarico e le disposizioni dell’articolo 15 dell’OM n. 27/2026, perché un abbandono non consentito può comportare l’applicazione delle relative sanzioni.




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