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Supplenze, continuità sul sostegno: la scuola dell’anno precedente deve essere la prima preferenza?

  • Immagine del redattore: Debora De Patto
    Debora De Patto
  • 27 lug
  • Tempo di lettura: 3 min

Aggiornamento: 28 lug

Supplenze, continuità sul sostegno

Tra i dubbi più frequenti nella compilazione della domanda per le 150 preferenze c’è quello relativo alla conferma del docente sullo stesso posto di sostegno.

Gli aspiranti inseriti nelle GaE e nelle GPS 2026/28 possono presentare l’istanza per le supplenze fino al 29 luglio 2026 alle ore 14:00, indicando anche l’eventuale disponibilità alla continuità sul sostegno.


La scuola della continuità va inserita come prima preferenza?

La risposta è no.

Non esiste alcun obbligo di collocare la scuola dell’anno precedente come prima preferenza tra le 150 disponibili.

È comunque consigliabile inserirla nell’elenco, anche nelle ultime posizioni, perché la sua presenza può agevolare la verifica della nominabilità nell’ambito della procedura di conferma.


Come funziona la procedura di continuità

Chi aderisce alla procedura compilando l’apposita sezione della domanda partecipa a una fase che precede le ordinarie nomine da GPS.

Dopo le immissioni in ruolo, le assegnazioni provvisorie, le utilizzazioni e l’attribuzione degli spezzoni pari o inferiori a sei ore ai docenti di ruolo, l’Ufficio scolastico verifica se il posto è ancora disponibile e se il docente possiede tutti i requisiti per la conferma.

Questa verifica avviene attraverso una procedura preliminare, effettuata prima del primo turno ordinario di attribuzione delle supplenze.


L’ordine delle preferenze influisce sulla continuità?

Se il docente ha espresso il consenso alla continuità e risulta nominabile, la verifica della conferma avviene prima che entri in funzione l’algoritmo delle supplenze.

Di conseguenza, non cambia nulla se la scuola della continuità è inserita come prima, sesta o centocinquantesima preferenza.


E se la continuità non viene assegnata?

In questo caso il docente partecipa normalmente all’assegnazione delle supplenze tramite algoritmo.

Solo a quel punto assume importanza l’ordine delle preferenze indicato nella domanda.

Ad esempio, un docente potrebbe inserire nelle prime posizioni alcune scuole dell’infanzia e soltanto successivamente la scuola primaria in cui ha svolto servizio l’anno precedente. Se non ottiene la conferma sulla continuità, l’algoritmo esaminerà prima tutte le preferenze relative all’infanzia e soltanto dopo quelle della primaria, rispettando l’ordine scelto dall’aspirante e verificando, per ciascuna preferenza, le tipologie di contratto e di posto richieste.


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