Supplenza da graduatoria di istituto: la successiva nomina GPS può essere rifiutata senza sanzioni?

Supplenze docenti 2026/27, cosa accade se un docente è già in servizio con un incarico conferito da graduatoria di istituto e riceve successivamente una nomina da GPS?
In questo caso il docente può scegliere se mantenere la supplenza già in corso oppure accettare il nuovo incarico. Se decide di restare sulla supplenza ottenuta da graduatoria di istituto, non si applica la sanzione prevista per la mancata presa di servizio sulla successiva nomina GPS.
Il riferimento è l’articolo 15, comma 3, dell’OM n. 27/2026
La disposizione stabilisce:
“Il personale in servizio su una supplenza di cui all’articolo 2, comma 6, lettera c), ha facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza ai sensi dell’articolo 2, comma 6, lettere a) e b). Gli effetti sanzionatori di cui al comma 1 non si producono per il personale che non eserciti detta facoltà, mantenendo l’incarico precedentemente conferito.”
Le supplenze richiamate dall’articolo 2, comma 6, lettera c), sono quelle conferite tramite graduatorie di istituto.
Il passaggio alla nomina GPS non è obbligatorio
Il termine utilizzato dall’Ordinanza è particolarmente chiaro: si tratta di una facoltà.
Il docente può quindi valutare se lasciare il contratto già in essere per assumere la nuova supplenza GPS, ad esempio in presenza di una sede, una durata o una consistenza oraria più favorevole.
Se invece sceglie di conservare l’incarico già conferito dalla scuola, la mancata assunzione della successiva nomina non produce gli effetti sanzionatori previsti dall’ordinaria rinuncia.
Quando si applica questa possibilità
La tutela prevista dall’articolo 15, comma 3, riguarda una situazione specifica: il docente deve essere già in servizio su una supplenza da graduatoria di istituto al momento in cui riceve la successiva nomina.
Prima di effettuare una scelta è quindi necessario verificare con attenzione la tipologia del contratto già in corso e quella del nuovo incarico assegnato, perché il regime delle sanzioni varia in base alla procedura da cui deriva la supplenza. Percorso abilitante 30 CFU ex art. 13, aperte le iscrizioni 👉 COMPILA IL SEGUENTE MODULO e iscriviti con Confronto Scuola al percorso 30 CFU (art. 13):




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