Ordine di pedagogisti ed educatori: un solo albo con due sezioni. Ecco come funziona

Al Senato prosegue l’esame del disegno di legge governativo (A.S. 1712), presentato dal ministro della Giustizia Carlo Nordio, che interviene sulla legge n. 55 del 2024 per superare le criticità emerse nella fase di prima applicazione.
L’obiettivo è rendere la riforma attuabile, disciplinando gli aspetti organizzativi ancora mancanti per consentire la costituzione degli Ordini territoriali, degli albi professionali e l’elezione degli organi rappresentativi.
Perché è necessario un nuovo intervento normativo
La legge n. 55 del 2024 ha riconosciuto ufficialmente le professioni di pedagogista e di educatore socio-pedagogico, istituendo il relativo Ordine professionale.
Nella fase attuativa, tuttavia, sono emerse diverse difficoltà legate soprattutto all’assenza di regole dettagliate riguardanti:
la formazione dell’Albo;
la costituzione degli Ordini territoriali;
le procedure elettorali;
il funzionamento del Consiglio nazionale;
il sistema disciplinare;
la gestione della fase transitoria.
Il nuovo disegno di legge nasce proprio per colmare queste lacune e consentire l’effettiva partenza dell’Ordine.
Un unico Albo articolato in due sezioni
Il testo prevede l’istituzione di un unico Albo delle professioni pedagogiche ed educative, suddiviso però in due sezioni distinte:
sezione dei pedagogisti;
sezione degli educatori professionali socio-pedagogici e degli educatori dei servizi educativi per l’infanzia.
Per chi possiede i requisiti previsti sarà possibile iscriversi a entrambe le sezioni versando un unico contributo annuale.
L’educatore dei servizi educativi per l’infanzia
Il disegno di legge introduce anche una disciplina più precisa per l’educatore dei servizi educativi per l’infanzia.
Pur rimanendo nella stessa sezione dell’Albo degli educatori socio-pedagogici, questa figura viene distinta per percorso universitario, titoli di accesso, contesti lavorativi e funzioni svolte.
L’educatore dei servizi educativi per l’infanzia opera prevalentemente nei servizi destinati ai bambini da zero a tre anni, mentre l’educatore socio-pedagogico continua ad avere un ambito di attività più ampio.
Il testo chiarisce inoltre che l’educatore dell’infanzia potrà svolgere anche le funzioni proprie dell’educatore socio-pedagogico quando ricorrono le condizioni previste dalla normativa vigente.
Nascono gli Ordini territoriali e il Consiglio nazionale
Il provvedimento disciplina anche l’organizzazione dell’Ordine.
Gli Ordini territoriali avranno dimensione regionale, oppure provinciale nelle Province autonome di Trento e Bolzano, e saranno chiamati a svolgere funzioni quali:
gestione dell’Albo;
verifica dei requisiti professionali;
promozione della formazione continua;
vigilanza sul rispetto delle norme deontologiche;
gestione dei procedimenti disciplinari;
partecipazione, nei limiti previsti dalla legge, alla programmazione del fabbisogno professionale.
Sono inoltre previsti gli organi interni dell’Ordine: presidente, consiglio, collegio dei revisori e consiglio di disciplina.
A livello nazionale sarà istituito il Consiglio nazionale dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, composto da venticinque membri eletti dagli Ordini territoriali.
Regole per le elezioni
Il disegno di legge stabilisce:
tempi delle elezioni;
modalità di presentazione delle liste;
requisiti dei candidati;
criteri per l’equilibrio di genere;
composizione dei seggi;
scrutinio;
proclamazione degli eletti;
sistema dei ricorsi.
Il testo apre inoltre alla possibilità di introdurre, in futuro, il voto telematico, subordinandolo però all’adozione di uno specifico regolamento del Ministero della Giustizia.
Sistema disciplinare
Per la prima volta vengono disciplinati in maniera completa anche gli aspetti deontologici della professione.
Il provvedimento introduce il consiglio di disciplina, il procedimento disciplinare, le cause di astensione e ricusazione, le sanzioni e il sistema dei ricorsi.
Le sanzioni previste sono:
censura;
sospensione dall’esercizio professionale;
radiazione dall’Albo.
La radiazione potrà essere revocata solo dopo almeno quattro anni, previa nuova valutazione dell’Ordine territoriale competente.
Fase transitoria
Uno degli interventi più attesi riguarda la fase di prima costituzione dell’Albo.
Il Governo propone di consentire una nuova finestra di iscrizione per coloro che possiedono i requisiti previsti dalla legge, ma non avevano presentato domanda entro il termine originariamente fissato al 31 marzo 2025.
Per gestire questa fase sarà istituita una commissione nazionale nominata dal Ministero della Giustizia, incaricata di verificare i requisiti degli aspiranti iscritti, predisporre l’Albo nazionale provvisorio e organizzare le prime elezioni degli Ordini territoriali.
È previsto anche un contributo straordinario di 50 euro destinato a finanziare le operazioni iniziali.
Percorso semplificato per gli educatori già in servizio
Per gli educatori già in servizio da almeno tre anni, in possesso della laurea L-19 ma privi dell’indirizzo specifico richiesto per operare nei servizi per l’infanzia, sarà possibile accedere a un percorso universitario integrativo.
Il successivo decreto ministeriale potrà prevedere un percorso semplificato, con un numero ridotto di crediti formativi e la possibilità di valorizzare l’esperienza professionale maturata, anche in sostituzione del tirocinio.
Il provvedimento è ancora all’esame del Parlamento e dovrà completare l’iter legislativo prima di diventare definitivo.
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