Immissione in ruolo dal 1° settembre, docente in maternità : bisogna presentarsi a scuola per la presa di servizio?
- Debora De Patto
- 2 ore fa
- Tempo di lettura: 2 min

Le docenti che ottengono l’immissione in ruolo ma si trovano in congedo di maternità obbligatorio oppure in interdizione anticipata dal lavoro per gravi complicanze della gravidanza, sono tenute a presentarsi fisicamente a scuola il 1° settembre per effettuare la presa di servizio?
Il rapporto di lavoro si perfeziona comunque e il contratto decorre regolarmente senza alcuna penalizzazione?
Il contratto decorre regolarmente
In queste situazioni la docente può sottoscrivere il contratto individuale di lavoro senza assumere immediatamente servizio presso la scuola assegnata.
L’orientamento è stato chiarito dall’ARAN, che richiama consolidati pronunciamenti della giurisprudenza amministrativa. Secondo tali orientamenti, l’astensione obbligatoria è un diritto indisponibile della lavoratrice e l’instaurazione del rapporto di lavoro coincide con l’accettazione della nomina, non con l’effettivo inizio della prestazione lavorativa.
Di conseguenza, l’amministrazione scolastica non può rinviare l’assunzione fino al termine del congedo, ma deve procedere immediatamente alla stipula del contratto, riconoscendo alla docente tutti i diritti previsti durante il periodo di maternità .
Nessun obbligo di recarsi a scuola
La docente non è quindi tenuta a raggiungere l’istituzione scolastica il 1° settembre esclusivamente per formalizzare la presa di servizio.
È comunque necessario informare tempestivamente il dirigente scolastico della propria situazione e trasmettere la documentazione sanitaria prevista, come il certificato con l’indicazione della data presunta del parto o gli altri documenti richiesti dalla normativa.
La decorrenza dell’assunzione rimane fissata al 1° settembre sia sotto il profilo giuridico sia sotto quello economico.
Retribuzione piena durante il congedo
Durante il periodo di astensione obbligatoria la docente continua a percepire l’intera retribuzione fissa mensile, oltre alle componenti accessorie aventi carattere fisso e continuativo, come previsto dall’articolo 34 del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021.
Il congedo obbligatorio di maternità ha una durata complessiva di cinque mesi e può essere fruito secondo le modalità previste dalla normativa vigente: due mesi prima del parto e tre dopo, un mese prima e quattro dopo oppure, nei casi consentiti, interamente dopo la nascita entro i successivi cinque mesi.
Il periodo vale come servizio
Il periodo di maternità obbligatoria è riconosciuto a tutti gli effetti come servizio prestato. La docente, pertanto, non subisce alcuna conseguenza sulla carriera, sull’anzianità o sul trattamento economico per il fatto di non poter prendere servizio il 1° settembre a causa del congedo di maternità .
L’orientamento è confermato sia dall’ARAN sia dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui la tutela della maternità prevale sull’obbligo di presenza in servizio e non può determinare effetti negativi sull’assunzione della lavoratrice.
