Elenchi regionali per il ruolo docenti 2026/27: come saranno formate le graduatorie e cosa succede in caso di parità di punteggio
- Debora De Patto
- 3 giu
- Tempo di lettura: 4 min

Dopo la chiusura delle domande avvenuta il 25 maggio scorso, si attende ora la pubblicazione degli elenchi regionali che saranno utilizzati per le assunzioni in ruolo dell’anno scolastico 2026/27.
Si tratta di una procedura prevista dal DM n. 68 del 22 aprile 2026 e destinata a coprire eventuali posti ancora vacanti dopo le ordinarie operazioni di reclutamento da Graduatorie ad Esaurimento e graduatorie concorsuali.
Come saranno formate le graduatorie regionali
Gli elenchi saranno predisposti per ciascuna classe di concorso, purché nella regione interessata siano state presentate domande di inserimento.
Ogni graduatoria sarà articolata in due sezioni distinte:
una prima sezione, riservata agli aspiranti che hanno presentato domanda nella stessa regione in cui hanno superato il concorso;
una seconda sezione, destinata agli aspiranti che hanno scelto una regione diversa da quella nella quale hanno conseguito l’idoneità.
Le assunzioni saranno effettuate seguendo quest’ordine di priorità, attingendo prima dalla prima sezione e successivamente dalla seconda.
Il punteggio: contano solo prova scritta e prova orale
Uno degli aspetti più rilevanti riguarda i criteri di formazione delle graduatorie.
A differenza delle graduatorie concorsuali di provenienza, negli elenchi regionali il posizionamento dei candidati sarà determinato esclusivamente dai risultati ottenuti nelle prove concorsuali.
Saranno infatti considerati unicamente:
il punteggio conseguito nella prova scritta;
il punteggio conseguito nella prova orale.
Non verranno invece presi in considerazione i titoli culturali, i servizi prestati, le riserve o gli altri elementi che hanno contribuito alla formazione della graduatoria originaria del concorso.
Per questo motivo gli elenchi regionali potrebbero presentare una composizione sensibilmente diversa rispetto alle graduatorie di merito da cui derivano.
Cosa succede in caso di parità di punteggio
Nel caso in cui due o più candidati ottengano lo stesso punteggio complessivo, trovano applicazione i titoli di preferenza previsti dall’articolo 5, comma 4, del DPR n. 487 del 1994, come modificato dal DPR n. 82 del 2023.
Le preferenze seguono un preciso ordine gerarchico. Ciò significa che il candidato in possesso di una preferenza collocata prima nell’elenco precede chi possiede una preferenza successiva.
A parita' di merito i titoli di preferenza sono:
insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;
mutilati e invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
orfani dei caduti e figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti in seguito all’infezione da SarsCov-2 contratta nell’esercizio della propria attività;
coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell’amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscano di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;
maggior numero di figli a carico;
invalidi e mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b);
militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;
avere svolto, con esito positivo, l’ulteriore periodo di perfezionamento presso l’ufficio per il processo ai sensi dell’articolo 50, comma 1-quater, del DL n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014;
avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’articolo 37/11 del DL 6 n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011, pur non facendo parte dell’ufficio per il processo, ai sensi dell’articolo 50, comma 1-quinques, del DL n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014;
avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’articolo 73/14, del DL n. 69/2013, convertito dalla legge n. 98/2013;
essere titolare o avere svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A., in attuazione di quanto disposto dall’articolo 12/3 del DL 4/2019, convertito dalla legge n. 26/2019;
appartenenza al genere meno rappresentato nell’amministrazione che bandisce la procedura in relazione alla qualifica per la quale il candidato concorre, secondo quanto previsto dall’articolo 6;
minore età anagrafica
Minore età anagrafica come criterio finale
Solo dopo aver verificato l’eventuale possesso di tutti i titoli di preferenza previsti dalla normativa si potrà ricorrere al criterio residuale della minore età anagrafica.
Pertanto il candidato più giovane precederà quello più anziano esclusivamente quando tutti gli altri criteri risultino equivalenti.
Il criterio del genere meno rappresentato
Tra le novità introdotte dal DPR n. 82 del 2023 figura anche il criterio relativo al genere meno rappresentato.
In caso di parità di punteggio e in assenza di preferenze prioritarie, precede infatti il candidato appartenente al genere meno rappresentato nell’amministrazione che bandisce la procedura, con riferimento alla qualifica per la quale si concorre.
La riserva dei posti
Le assunzioni effettuate attraverso gli elenchi regionali dovranno comunque rispettare le quote di riserva previste dalla Legge n. 68 del 1999 a favore delle categorie protette.
Quando saranno pubblicati gli elenchi regionali
Il DM n. 68 del 22 aprile 2026 prevede espressamente la pubblicazione degli elenchi regionali, ma gli USR non hanno ancora avviato le relative procedure operative.
Al momento non sono state comunicate date ufficiali.
Ricordiamo che gli elenchi regionali rappresentano una fase avanzata del piano assunzionale e saranno utilizzati soltanto per l’assegnazione degli eventuali posti ancora disponibili dopo le immissioni in ruolo effettuate da Graduatorie a Esaurimento e graduatorie concorsuali.




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