Docenti con incarico all’estero, cosa succede alla titolarità sulla scuola di servizio in Italia?
- Debora De Patto
- 1 giorno fa
- Tempo di lettura: 3 min

Accettare un incarico di insegnamento all’estero comporta conseguenze importanti anche sulla posizione che il docente occupa in Italia. Uno degli aspetti da conoscere prima della partenza riguarda infatti la titolarità sulla scuola di servizio.
Incarico all’estero: cosa succede alla scuola di titolarità
Il riferimento normativo è contenuto nel decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, che disciplina la scuola italiana all’estero e, tra gli altri aspetti, gli effetti della destinazione fuori dal territorio nazionale sul rapporto di lavoro.
La questione fondamentale riguarda la differenza tra il mantenimento del ruolo e la conservazione della specifica sede.
Con l’assegnazione all’estero il docente perde la titolarità sull’istituzione scolastica italiana nella quale era precedentemente titolare.
Di conseguenza, concluso l’incarico all’estero, non esiste un diritto automatico a riprendere servizio esattamente nella stessa scuola lasciata al momento della partenza.
È questo uno degli elementi che il personale interessato deve valutare attentamente prima di accettare l’incarico.
Il docente viene collocato nell’organico provinciale
Alla perdita della titolarità sulla singola scuola segue il collocamento del docente nell’organico della provincia di provenienza, secondo quanto stabilito dalla disciplina prevista per il personale destinato all’estero.
Il rapporto con il sistema scolastico nazionale, dunque, non viene meno. A cambiare è la posizione rispetto alla specifica istituzione scolastica precedentemente occupata.
In sostanza, la scuola lasciata prima della partenza non rimane “riservata” per tutta la durata dell’incarico all’estero.
Questo comporta che, al rientro, sarà necessario procedere all’assegnazione di una nuova sede.
Al rientro è prevista una precedenza
È proprio nella fase del rientro che interviene la principale garanzia riconosciuta al docente.
La perdita della precedente scuola di titolarità viene infatti accompagnata da una specifica precedenza per l’assegnazione della nuova sede.
La precedenza opera rispetto ai movimenti d’ufficio e ai trasferimenti dei docenti individuati come perdenti posto.
È possibile rientrare anche in un’altra provincia?
Un ulteriore aspetto interessante riguarda la provincia nella quale chiedere la nuova sede.
Il rientro dal servizio all’estero non implica necessariamente l’obbligo di tornare nella stessa provincia dalla quale il docente era partito.
Nel rispetto delle condizioni previste dalla disciplina della mobilità, il personale interessato può orientare la propria scelta anche verso una provincia differente.
La tutela prevista per il rientro può quindi diventare particolarmente importante per chi, dopo alcuni anni trascorsi all’estero, abbia esigenze personali o professionali diverse rispetto a quelle esistenti al momento della partenza.
Cosa deve valutare il docente prima di partire
La possibilità di svolgere un incarico nelle istituzioni scolastiche italiane all’estero rappresenta un’importante esperienza professionale, ma la decisione deve essere presa conoscendone anche le conseguenze sulla propria posizione in Italia.
Il docente deve mettere in conto di poter non tornare nell’istituto nel quale lavorava prima della partenza, mentre al rientro viene riconosciuta una posizione di particolare favore per ottenere una nuova sede, secondo le regole previste dalla normativa e dalla disciplina della mobilità applicabile.




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