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Continuità didattica da GPS: chi la richiede deve compilare anche le 150 preferenze per le supplenze. Ecco perché

  • Immagine del redattore: Debora De Patto
    Debora De Patto
  • 5 ore fa
  • Tempo di lettura: 4 min
Continuità didattica da GPS: chi la richiede deve compilare anche tutte le 150 preferenze. Ecco perché

I docenti che possono beneficiare della continuità didattica nella domanda per le supplenze GPS 2026/27 devono prestare particolare attenzione alla compilazione dell’istanza. Un errore molto frequente consiste nel pensare che sia sufficiente indicare come prima (o unica) preferenza la scuola nella quale si è prestato servizio nell’anno scolastico precedente.

In realtà non è così. La richiesta di continuità segue un percorso specifico all’interno della domanda e non sostituisce la normale compilazione delle 150 preferenze.


La continuità va confermata nell’apposita sezione

Il primo passaggio consiste nel compilare la sezione dedicata alla continuità didattica.

Qui il docente deve esprimere formalmente la propria disponibilità alla riconferma, indicando anche le tipologie di contratto che è disposto ad accettare. Si tratta di una scelta particolarmente importante perché il Ministero precisa che tale volontà è definitiva e irrevocabile.


Nelle istruzioni ministeriali si legge infatti:

“Si ricorda che l’espressione di volontà relativa alla continuità didattica effettuata nella presente sezione è definitiva e irrevocabile e che la verifica della nominabilità avverrà sulla base delle preferenze espresse nella domanda ordinaria di supplenza al punto 5.”

Proprio quest’ultima precisazione chiarisce un aspetto fondamentale: la continuità viene verificata utilizzando anche le preferenze inserite nella sezione ordinaria della domanda.


Le 150 preferenze devono essere compilate normalmente

Dopo aver espresso la disponibilità alla continuità, il docente deve compilare integralmente la sezione delle supplenze, inserendo le preferenze secondo la propria strategia. Non bisogna limitarsi alla scuola nella quale si è già lavorato.

Le preferenze devono essere compilate esattamente come farebbe qualsiasi altro aspirante, indicando tutte le sedi, i comuni o i distretti che si è realmente disposti ad accettare. In questo modo si mantengono aperte tutte le possibilità di ottenere un incarico qualora la continuità non possa essere riconosciuta.


Quando viene riconosciuta la continuità

La conferma sullo stesso posto non opera automaticamente.

La continuità didattica viene presa in considerazione soltanto se il posto risulta ancora disponibile dopo le operazioni di immissione in ruolo e di mobilità annuale e se il docente risulta destinatario di nomina nella propria provincia durante il cosiddetto “bollettino zero”, ossia la simulazione del primo turno delle nomine informatizzate.

Solo in presenza di queste condizioni il sistema può attribuire la conferma sul medesimo posto.


Cosa succede se viene assegnata la continuità

Se il docente ottiene la nomina per continuità didattica, la procedura si conclude in quel momento.

Il suo nominativo non parteciperà infatti alla successiva elaborazione delle supplenze tramite l’algoritmo delle 150 preferenze, poiché l’incarico è già stato assegnato.

Se invece la continuità non può essere attribuita, il docente verrà regolarmente esaminato dall’algoritmo sulla base delle preferenze espresse nella domanda ordinaria.


Il rischio di indicare una sola scuola

Inserire esclusivamente la scuola dell’anno precedente rappresenta una scelta assolutamente rischiosa e da non fare.

Se la continuità non dovesse essere riconosciuta e quella scuola non fosse disponibile per una nomina ordinaria, il docente potrebbe rimanere senza incarico pur avendo avuto la possibilità di indicare molte altre sedi.

Per questo motivo è consigliabile confermare la disponibilità alla continuità nell’apposita sezione e, successivamente, compilare in modo completo la domanda delle 150 preferenze, inserendo esclusivamente le sedi che si è realmente disposti ad accettare.

Occorre ricordare, infatti, che le preferenze espresse sono vincolanti: indicare sedi o tipologie di posto che poi non si intendono accettare può comportare l’applicazione delle sanzioni previste dall’Ordinanza Ministeriale in caso di rinuncia o mancata presa di servizio.


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