Riconferma del docente di sostegno: cosa accade se l’alunno cambia scuola?
- Debora De Patto
- 8 giu
- Tempo di lettura: 1 min

Una delle domande più frequenti riguarda la conferma del docente di sostegno per l’anno scolastico 2026/27 quando, dopo la richiesta di continuità da parte della famiglia, l’alunno cambia scuola.
La risposta dipende dal momento in cui avviene il trasferimento.
Se il cambio di istituto avviene prima delle operazioni di attribuzione delle supplenze, e quindi prima della pubblicazione degli esiti prevista entro il 31 agosto, la continuità non potrà essere perfezionata. In questo caso il docente non sarà confermato sul posto e parteciperà alle nomine secondo la propria posizione in graduatoria, purché abbia presentato correttamente la domanda per le 150 preferenze.
Diversa la situazione se il trasferimento dell’alunno avviene dopo il 1° settembre, quando il docente ha già assunto servizio e il contratto è stato formalizzato.
A seconda delle disposizioni adottate attraverso i contratti integrativi regionali, può essere consentito il trasferimento della conferma del docente presso il nuovo istituto frequentato dall’alunno oppure il mantenimento della supplenza nella scuola di assegnazione, dove il docente potrà essere utilizzato per altre esigenze di sostegno o organizzative.
Per questo motivo è sempre opportuno verificare quanto previsto dal contratto integrativo della propria regione, poiché le modalità applicative possono variare da territorio a territorio.




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