Concorsi docenti, nuove tabelle di valutazione dei titoli: nessun effetto sulle graduatorie già approvate

Il confronto avviato tra Ministero dell’Istruzione e del Merito e organizzazioni sindacali sulla revisione delle tabelle di valutazione dei titoli per i concorsi docenti ha sollevato interrogativi soprattutto tra chi ha già partecipato alle recenti procedure concorsuali.
Uno dei dubbi più ricorrenti riguarda le graduatorie già formate e, in particolare, i vincitori dei concorsi PNRR: l’eventuale modifica dei punteggi attribuiti ai titoli potrebbe incidere sulle posizioni già acquisite?
Nessuna retroattività per le graduatorie già approvate
Le nuove disposizioni non avranno effetto retroattivo. Le graduatorie già pubblicate, le procedure concluse e i punteggi attribuiti sulla base dei precedenti decreti restano pertanto invariati.
La revisione riguarda le future procedure concorsuali e, allo stato attuale, è contenuta in una bozza che dovrà completare il previsto iter prima dell’adozione del decreto definitivo.
L’aggiornamento delle tabelle, inoltre, non costituisce di per sé l’annuncio di un nuovo concorso imminente: l’intervento punta ad adeguare i criteri di valutazione dei titoli alle modifiche normative intervenute negli ultimi anni.
Come cambierebbe la valutazione dei titoli
Percorsi abilitanti e specializzazioni sul sostegno
Lo schema di decreto interviene sui titoli accademici, sulle specializzazioni e sui percorsi abilitanti da valutare nei futuri concorsi ordinari per la scuola secondaria, primaria e dell’infanzia.
Tra le principali modifiche previste figura l’attribuzione di 12,50 punti alla specializzazione sul sostegno, compresi i nuovi percorsi INDIRE, e alle abilitazioni specifiche conseguite attraverso percorsi selettivi. Per le abilitazioni ottenute mediante percorsi non selettivi sono invece previsti 5 punti. Analogo criterio viene applicato ai titoli esteri riconosciuti, con una valutazione differenziata in relazione alla natura del percorso.
Scompare, inoltre, il riferimento ai 24 CFU, in coerenza con il superamento della precedente disciplina di accesso.
Per gli insegnanti tecnico-pratici (ITP) viene prevista un’armonizzazione con le tabelle relative alle altre classi di concorso della scuola secondaria, distinguendo anche in questo caso il valore dell’abilitazione in base al carattere selettivo o meno del percorso.
Concorsi precedenti e classi di concorso accorpate
Lo schema attribuisce 12,50 punti al superamento di un precedente concorso ordinario, con riferimento allo specifico grado di istruzione.
Un ulteriore intervento riguarda le classi di concorso accorpate dal DM 255/2023: vengono precisati i criteri da utilizzare per la valutazione sia dei concorsi precedentemente superati sia del servizio specifico svolto in uno dei due gradi interessati dall’accorpamento.
Più spazio a ricerca e certificazioni linguistiche
La bozza rivede anche il peso riconosciuto ad alcuni titoli di ricerca, tra cui Dottorato di ricerca, Abilitazione Scientifica Nazionale e inserimento nelle graduatorie AFAM, con l’obiettivo di riallineare le tabelle concorsuali a quelle utilizzate per le GPS.
Per la valutazione delle certificazioni linguistiche vengono riconosciuti 3,75 punti per il livello C1 e 5 punti per il C2. Alla specializzazione in italiano L2 vengono attribuiti 3,75 punti, mentre per i corsi CLIL viene precisato che devono essere erogati da enti universitari.
Le richieste sindacali ancora in discussione
Il testo non è ancora definitivo. Nel corso dell’informativa ministeriale le organizzazioni sindacali hanno avanzato alcune proposte di modifica sulle quali il confronto resta aperto.
In particolare, è stato richiesto di aumentare da 2 a 5 punti la valutazione del servizio specifico e di riconoscere un punteggio superiore agli attuali 12,50 punti per il superamento di precedenti concorsi ordinari o PNRR.
Si tratta di proposte ancora al vaglio. Il quadro definitivo sarà definito soltanto con la conclusione dell’iter e la pubblicazione del decreto finale.




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