Assegnazione dei docenti alle classi 2026/27: criteri, continuità didattica e poteri del dirigente scolastico
- Debora De Patto
- 4 ago
- Tempo di lettura: 8 min

Con l’avvicinarsi dell’anno scolastico 2026/27, molte istituzioni scolastiche stanno già avviando, almeno in via informale, le operazioni legate all’assegnazione dei docenti alle classi. Si tratta di una fase particolarmente delicata, strettamente connessa alla definizione dell’organico di fatto e all’esigenza di garantire un avvio ordinato delle lezioni.
La procedura coinvolge diversi soggetti e deve tenere insieme esigenze organizzative, continuità didattica, valorizzazione delle competenze professionali, equilibrio nella distribuzione dei carichi e interesse degli studenti. Per questo motivo, ogni anno emergono dubbi su chi abbia il potere di decidere, quali criteri debbano essere applicati e fino a che punto il dirigente scolastico possa modificare le assegnazioni.
Quando vengono assegnati i docenti alle classi
L’assegnazione deve essere completata prima dell’inizio delle lezioni, così da consentire il regolare avvio dell’attività didattica. La normativa, tuttavia, non stabilisce una data precisa entro cui il dirigente scolastico debba adottare il provvedimento.
Nella pratica, le assegnazioni vengono definite generalmente nei primi giorni di settembre, quando risultano concluse o comunque sufficientemente avanzate le principali operazioni riguardanti il personale, come immissioni in ruolo, mobilità, utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e prime nomine a tempo determinato.
Solo dopo questi passaggi il dirigente dispone di un quadro attendibile delle risorse professionali effettivamente presenti nella scuola e può procedere alla distribuzione dei docenti tra classi, sezioni e plessi.
La decisione finale spetta al dirigente scolastico
L’assegnazione dei docenti alle classi rientra tra i poteri organizzativi del dirigente scolastico. L’articolo 25 del D.lgs. 165/2001 e l’articolo 396 del D.lgs. 297/1994 attribuiscono infatti al dirigente la responsabilità della gestione delle risorse umane e dell’organizzazione dell’attività scolastica.
Il potere del dirigente, però, non è assoluto né può essere esercitato in modo arbitrario. L’articolo 396 del Testo Unico stabilisce che l’assegnazione debba avvenire sulla base dei criteri generali fissati dal Consiglio di Istituto e delle proposte formulate dal Collegio dei docenti.
La decisione conclusiva resta quindi in capo al dirigente, ma deve collocarsi all’interno di un procedimento collegiale ben definito.
L’iter corretto da seguire
La procedura si articola in tre fasi.
In primo luogo, il Consiglio di Istituto individua i criteri generali per l’assegnazione dei docenti alle classi, ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del D.lgs. 297/1994. Il Consiglio di Istituto non assegna direttamente i docenti alle classi, ma individua i criteri generali da applicare.
Successivamente, il Collegio dei docenti formula le proprie proposte, come previsto dall’articolo 7, comma 2, lettera b), dello stesso decreto.
Infine, il dirigente scolastico procede all’assegnazione concreta dei docenti, tenendo conto dei criteri deliberati e delle proposte ricevute.
Il rispetto di questo ordine è essenziale. La giurisprudenza ha più volte evidenziato che un procedimento svolto in modo inverso o senza il corretto coinvolgimento degli organi collegiali può rendere illegittimo il provvedimento finale.
Il dirigente può discostarsi dai criteri
Il dirigente scolastico non è vincolato in modo assoluto ai criteri del Consiglio di Istituto e alle proposte del Collegio dei docenti. Può discostarsene, ma deve farlo entro limiti precisi e fornendo una motivazione adeguata.
Ciò non significa, però, che i criteri possano essere ignorati. Essi rappresentano il parametro di riferimento dell’azione dirigenziale. Quando il dirigente decide di derogarvi, deve spiegare per iscritto le ragioni della scelta, dimostrando che la soluzione adottata risponde a esigenze concrete di natura organizzativa, didattica o funzionale.
Una decisione priva di motivazione o sostenuta da argomentazioni generiche potrebbe essere contestata dal docente interessato.
I criteri più utilizzati dalle scuole
La normativa non impone un elenco rigido di criteri, ma nella prassi ricorrono alcuni principi particolarmente rilevanti.
Il primo è la continuità didattica, considerata un valore da tutelare soprattutto nell’interesse degli studenti. Quando possibile, è opportuno evitare cambi frequenti di insegnante, salvo che vi siano ragioni organizzative o didattiche che giustifichino una diversa scelta.
Un altro criterio riguarda la valorizzazione delle competenze professionali. Il dirigente può tenere conto dell’esperienza maturata, delle specializzazioni, delle competenze metodologiche e delle caratteristiche delle classi, cercando di assegnare i docenti nei contesti in cui possono offrire il contributo più efficace.
Rileva anche la distribuzione equilibrata dei carichi didattici. È opportuno evitare che le situazioni più complesse siano concentrate sempre sugli stessi insegnanti o che le classi meno impegnative vengano attribuite sistematicamente ai medesimi docenti.
Devono inoltre essere considerate le esigenze organizzative della scuola, come la presenza di più plessi, la composizione delle cattedre, i rapporti di lavoro a tempo parziale, l’organico effettivamente disponibile e la necessità di garantire il regolare funzionamento dell’istituto.
La continuità didattica non è un diritto assoluto
La continuità didattica è uno dei criteri più importanti, ma non costituisce un obbligo inderogabile.
Il Consiglio di Istituto non è obbligato a inserirla tra i criteri generali e, anche quando viene prevista, il dirigente può discostarsene con una motivazione puntuale.
La tutela della continuità deve infatti essere bilanciata con altre esigenze, come l’organizzazione del servizio, la contrazione dell’organico, la presenza di incompatibilità relazionali o la necessità di utilizzare competenze specifiche.
I casi in cui la continuità può essere interrotta
La deroga alla continuità può essere giustificata da numerose situazioni.
Un primo caso è rappresentato dall’impossibilità oggettiva, ad esempio quando il docente dell’anno precedente è trasferito, collocato in congedo, assente per un lungo periodo o ha ottenuto il part-time. In tali circostanze può rendersi necessaria una riorganizzazione complessiva delle cattedre.
Un’altra ipotesi riguarda il rientro da utilizzazione, assegnazione provvisoria o aspettativa. Il docente che torna nella scuola dopo un’assenza annuale non ha diritto automatico a riottenere le medesime classi, soprattutto quando la continuità è stata garantita da un altro insegnante durante l’anno precedente.
La continuità può essere interrotta anche in presenza di gravi incompatibilità relazionali, purché documentate. Segnalazioni formali di famiglie, studenti o componenti del Consiglio di classe possono giustificare una nuova assegnazione quando il permanere della situazione rischia di compromettere il clima educativo.
Può inoltre rendersi necessario riequilibrare i carichi di lavoro. Un docente che abbia seguito più classi terminali potrebbe, ad esempio, riceverne un numero inferiore nell’anno successivo, per evitare un carico eccessivo legato agli Esami di maturità.
Anche la contrazione dell’organico, l’accorpamento di classi o la riduzione delle sezioni possono rendere impossibile mantenere tutte le precedenti assegnazioni.
Ulteriori deroghe possono dipendere dall’attivazione di progetti sperimentali, percorsi innovativi o attività interdisciplinari che richiedano competenze professionali specifiche.
Le assegnazioni possono cambiare durante l’anno
Il provvedimento adottato prima dell’inizio delle lezioni non è necessariamente immutabile.
Nel corso dell’anno scolastico possono verificarsi situazioni che rendono necessaria una revisione delle assegnazioni. Può accadere in seguito a nomine tardive, rettifiche dell’organico, arrivo di docenti in utilizzazione o assegnazione provvisoria, assenze prolungate o ulteriori esigenze organizzative.
Anche in questi casi il dirigente può intervenire, purché la decisione sia motivata e coerente con i criteri deliberati dalla scuola.
Il docente può esprimere una preferenza
Un insegnante può chiedere di essere assegnato a una determinata classe, sezione o plesso, indicando ragioni didattiche, organizzative o personali.
Questa richiesta non attribuisce però alcun diritto alla scelta della classe.
Il dirigente può prenderla in considerazione quando è compatibile con la continuità didattica, con la distribuzione equilibrata delle risorse e con le esigenze complessive dell’istituto. Può anche respingerla quando il suo accoglimento comprometterebbe l’organizzazione del servizio o altri interessi ritenuti prevalenti.
Il docente ha quindi il diritto di formulare una richiesta, ma non quello di ottenere automaticamente l’assegnazione indicata.
Classi prime e classi terminali
Non esiste un divieto che impedisca al dirigente di assegnare prevalentemente a un docente le classi prime o quelle terminali.
Una simile scelta può essere motivata, ad esempio, dall’esperienza nell’accoglienza degli studenti o dalla capacità di preparare le classi quinte all’Esame di maturità.
Non esiste quindi un diritto del docente a insegnare nelle classi iniziali o terminali, ma la scelta del dirigente deve essere ragionevole e coerente con i criteri adottati dalla scuola.
Passaggio tra attività curricolari e potenziamento
Il dirigente può assegnare un docente dal potenziamento all’insegnamento curricolare e viceversa.
L’organico dell’autonomia costituisce infatti un insieme unitario, all’interno del quale confluiscono docenti curricolari, di sostegno, di potenziamento e personale impiegato in attività di coordinamento o progettazione.
La distribuzione degli incarichi può quindi essere modificata in funzione delle esigenze dell’istituto, purché nel rispetto dei criteri organizzativi e delle competenze professionali.
L’anzianità non attribuisce il diritto di scegliere
L’anzianità di servizio non consente automaticamente di scegliere le classi.
Diversamente da quanto avviene nella mobilità o nella graduatoria interna di istituto, nell’assegnazione alle classi il punteggio e l’anzianità non hanno un valore prioritario, salvo che siano espressamente inseriti tra i criteri adottati dalla scuola.
Non può quindi essere considerata una preferenza automatica in favore del docente con maggiore servizio.
L’assegnazione ai plessi
I diversi plessi fanno parte della stessa istituzione scolastica e il dirigente può assegnare un docente anche a più sedi, quando ciò sia necessario per garantire il servizio.
È opportuno contenere gli spostamenti eccessivi, ma non esiste un divieto assoluto di assegnazione su più plessi.
L’orario non deve comunque determinare un aggravio irragionevole o difficoltà organizzative non giustificate.
Per i docenti che beneficiano delle tutele previste dalla legge 104/1992 devono essere rispettate le specifiche garanzie relative alla sede più vicina alla persona da assistere e al trasferimento senza consenso.
L’incidenza del part-time
Il rapporto di lavoro a tempo parziale può incidere sulla composizione delle cattedre e sulla distribuzione delle classi.
Il dirigente deve tenere conto dell’orario ridotto nella definizione del servizio, ma il part-time non attribuisce il diritto a una determinata classe, a un particolare plesso o a uno specifico orario.
Anche in questo caso prevalgono le esigenze complessive dell’organizzazione scolastica, nel rispetto della disciplina del rapporto di lavoro.
L’assegnazione dei docenti di religione
Per i docenti di religione cattolica si applicano criteri simili a quelli previsti per gli insegnamenti curricolari.
La peculiarità riguarda il possesso dell’idoneità rilasciata dall’autorità ecclesiastica e la natura annuale dell’incarico.
Il docente può esprimere preferenze, ma non ha un diritto soggettivo alla scelta della classe o della sezione.
Le particolarità del sostegno
Per i docenti di sostegno l’assegnazione richiede valutazioni ulteriori rispetto alle discipline curricolari.
La scelta deve essere coerente con il PEI e con i bisogni degli studenti. La continuità didattica assume un rilievo particolare, ma può venire meno quando cessa la certificazione, la famiglia rinuncia al sostegno o scompare il presupposto che collegava il docente al gruppo classe.
Anche incompatibilità relazionali documentate possono giustificare un cambio.
Può inoltre essere necessario assegnare un determinato docente a una classe in ragione di competenze specifiche, come la conoscenza della LIS o del Braille, soprattutto quando si tratta dell’unico insegnante dell’istituto in possesso di tali competenze.
Nei casi ordinari, restano applicabili i criteri generali previsti per gli altri docenti.
Il caso del cambiamento nell’assetto delle discipline
Particolare attenzione meritano le situazioni in cui, nel passaggio da una classe all’altra, cambia l’assetto delle discipline previsto dall’ordinamento scolastico.
Può accadere, infatti, che negli anni successivi alcune discipline non siano più presenti, vengano accorpate oppure siano assegnate in modo diverso rispetto agli anni precedenti. In questi casi può verificarsi che più docenti possano legittimamente richiamare il principio della continuità didattica.
Non esiste una regola che risolva il conflitto in modo predeterminato.
La decisione spetta al dirigente scolastico, il quale deve effettuare l’assegnazione applicando i criteri generali deliberati dagli organi collegiali, valutando le esigenze organizzative e didattiche della scuola e motivando adeguatamente la scelta adottata.
Lo stesso principio si applica in tutte le situazioni analoghe in cui il mantenimento della continuità didattica coinvolga più docenti contemporaneamente.
Il punto centrale
Il dirigente scolastico è chiamato a compiere una valutazione complessiva, tenendo conto dei criteri fissati dagli organi collegiali, delle competenze professionali, delle esigenze organizzative e dell’interesse degli studenti.
Il docente può avanzare richieste e manifestare preferenze, ma la decisione finale resta in capo al dirigente. Allo stesso tempo, il dirigente non può ignorare i criteri della scuola o adottare decisioni arbitrarie: ogni eventuale scostamento deve essere sostenuto da motivazioni concrete, ragionevoli e verificabili.




Commenti