Visite fiscali per docenti e personale ATA: fasce di reperibilità, sanzioni per irreperibilità ingiustificata e casi di assenze giustificate
- Debora De Patto
- 5 ore fa
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Quando un docente o un membro del personale ATA è assente per malattia, è tenuto a rispettare precise regole di reperibilità stabilite dalla normativa. L’obbligo vale per tutto il periodo coperto dal certificato medico e riguarda indistintamente giorni feriali e festivi.
Il lavoratore deve rendersi disponibile all’indirizzo comunicato all’INPS in due fasce orarie quotidiane:
dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.
In questi intervalli possono essere disposti controlli medici domiciliari, indipendentemente dall’orario di servizio o dal calendario scolastico.
Cosa succede in caso di assenza alla visita fiscale
Quando il medico incaricato non riesce a effettuare la visita domiciliare a causa dell’assenza o del rifiuto del lavoratore, trasmette immediata segnalazione all’INPS. Contestualmente, lascia al dipendente una convocazione per sottoporsi a visita ambulatoriale il primo giorno utile non festivo.
La visita dovrà svolgersi presso la sede indicata; qualora questa non sia facilmente raggiungibile, il lavoratore potrà presentarsi presso una struttura sanitaria pubblica alternativa, come specificato nella convocazione stessa.
La mancata presentazione alla visita ambulatoriale è equiparata a una seconda irreperibilità. Se il dipendente non si presenta, l’INPS provvede inoltre a informare il datore di lavoro. A partire da quel momento, il lavoratore ha a disposizione dieci giorni per fornire eventuali giustificazioni.
È importante evidenziare che il mancato rispetto delle fasce di reperibilità comporta conseguenze indipendentemente dalla reale condizione di malattia: anche in presenza di uno stato patologico certificato, la violazione degli obblighi può essere sanzionata.
Cosa fare in caso di assenza alla visita fiscale
In caso di mancata reperibilità durante la visita fiscale, è opportuno attivarsi tempestivamente, informando sia l’INPS sia il datore di lavoro sulle motivazioni dell’assenza.
È inoltre necessario fornire eventuale documentazione giustificativa, come certificazioni mediche o altri elementi utili a dimostrare l’impossibilità di essere presenti al momento del controllo.
Le principali conseguenze:
Sanzioni disciplinari da parte del datore di lavoro, che possono variare in base al contratto e, nei casi più gravi, arrivare fino al licenziamento per giusta causa, come stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 24681/2016;
Attivazione di ulteriori controlli, sia tramite nuove visite fiscali sia attraverso verifiche più approfondite sulla posizione del lavoratore;
Decurtazione o perdita dell’indennità di malattia, totale o parziale, in relazione alla gravità e alla reiterazione dell’assenza:
- alla prima irreperibilità ingiustificata, è prevista la perdita dell’indennità fino a un massimo di dieci giorni, a decorrere dall’inizio della malattia;
- alla seconda irreperibilità ingiustificata, il trattamento economico viene ridotto del 50% per il periodo successivo al decimo fino al termine della malattia;
- alla terza irreperibilità ingiustificata, si determina la sospensione totale dell’indennità a partire dal giorno di questo ulteriore episodio di assenza.
Quando non si applica l’obbligo di reperibilità
Sono previste alcune situazioni in cui i controlli domiciliari non vengono effettuati:
Patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
Infortuni sul lavoro;
Malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;
Stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta se questa è pari o superiore al 67%.
Assenze durante le fasce di reperibilità: quando sono giustificate
Prassi amministrativa e orientamenti giurisprudenziali riconoscono alcune circostanze in cui l’allontanamento può essere ritenuto legittimo.
Tra queste rientrano:
visite mediche non differibili e non programmabili al di fuori delle fasce di reperibilità;
trattamenti sanitari connessi alla patologia certificata, come terapie iniettive;
ritiro di esami diagnostici strettamente collegati alla malattia in atto;
cure odontoiatriche urgenti;
necessità inderogabili, come l’accesso in farmacia per motivi legati allo stato di salute.
Ulteriori casi sono stati riconosciuti dalla giurisprudenza, purché compatibili con lo stato di malattia del lavoratore. Tra questi:
lo svolgimento di attività di volontariato, se non pregiudica il percorso di guarigione;
la visita a familiari ricoverati, qualora coincida con gli orari delle fasce di reperibilità e non sia diversamente organizzabile.
Il rispetto delle regole sulle visite fiscali rappresenta un elemento essenziale nella gestione delle assenze per malattia.
Le conseguenze di un’assenza ingiustificata possono incidere sia sul piano economico sia su quello disciplinare, rendendo fondamentale un comportamento corretto e consapevole da parte del lavoratore. Allo stesso tempo, anche le amministrazioni e i datori di lavoro sono chiamati a garantire una gestione chiara e trasparente delle procedure, favorendo una corretta informazione sui diritti e sugli obblighi previsti.




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