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Supplenze da interpello: quando è possibile rinunciare per accettarne un’altra da graduatoria d’istituto

  • Immagine del redattore: Debora De Patto
    Debora De Patto
  • 17 nov
  • Tempo di lettura: 1 min
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La gestione delle supplenze scolastiche continua a sollevare dubbi, in particolare riguardo alle nomine assegnate tramite interpello.

Una delle questioni più ricorrenti riguarda la possibilità di rinunciare a una supplenza ottenuta tramite interpello per accettarne un’altra, più favorevole, da graduatoria di istituto nella stessa provincia.


Secondo quanto stabilito dall’articolo 13, comma 23, dell’Ordinanza Ministeriale 88/2024, le supplenze conferite tramite interpello sono soggette alle stesse regole e sanzioni previste per le nomine da GPS (Graduatorie Provinciali per le Supplenze) e da graduatorie di istituto.


Ciò significa che è possibile lasciare una supplenza temporanea per accettarne una con scadenza al 30 giugno o al 31 agosto, in base a quanto stabilito dall’articolo 14, comma 3, della stessa ordinanza.


La normativa, dunque, consente il passaggio verso incarichi annuali o fino al termine delle attività didattiche, considerati di maggiore stabilità.


Al contrario, non è consentito abbandonare una supplenza temporanea per assumerne un’altra della stessa tipologia e con pari durata. Tale comportamento è sanzionabile, poiché non giustificato da un miglioramento del contratto.


La normativa permette, dunque, il cambio di incarico solo quando questo comporta un effettivo avanzamento contrattuale; in caso contrario, l’abbandono della supplenza non è ammesso e può comportare penalizzazioni.

 
 
 

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