Supplenze da interpello: quando è possibile rinunciare per accettarne un’altra da graduatoria d’istituto
- Debora De Patto
- 17 nov
- Tempo di lettura: 1 min

La gestione delle supplenze scolastiche continua a sollevare dubbi, in particolare riguardo alle nomine assegnate tramite interpello.
Una delle questioni più ricorrenti riguarda la possibilità di rinunciare a una supplenza ottenuta tramite interpello per accettarne un’altra, più favorevole, da graduatoria di istituto nella stessa provincia.
Secondo quanto stabilito dall’articolo 13, comma 23, dell’Ordinanza Ministeriale 88/2024, le supplenze conferite tramite interpello sono soggette alle stesse regole e sanzioni previste per le nomine da GPS (Graduatorie Provinciali per le Supplenze) e da graduatorie di istituto.
Ciò significa che è possibile lasciare una supplenza temporanea per accettarne una con scadenza al 30 giugno o al 31 agosto, in base a quanto stabilito dall’articolo 14, comma 3, della stessa ordinanza.
La normativa, dunque, consente il passaggio verso incarichi annuali o fino al termine delle attività didattiche, considerati di maggiore stabilità.
Al contrario, non è consentito abbandonare una supplenza temporanea per assumerne un’altra della stessa tipologia e con pari durata. Tale comportamento è sanzionabile, poiché non giustificato da un miglioramento del contratto.
La normativa permette, dunque, il cambio di incarico solo quando questo comporta un effettivo avanzamento contrattuale; in caso contrario, l’abbandono della supplenza non è ammesso e può comportare penalizzazioni.




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