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Supplenze 2026/27, conferma sostegno e primo bollettino: l’accettazione avviene con la presa di servizio, il link serve per rinunciare

Immagine del redattore: Debora De Patto
Debora De Patto
30 ago
Tempo di lettura: 2 min
l’accettazione avviene con la presa di servizio, il link serve per rinunciare

Con l’avvio delle nomine per le supplenze dell’anno scolastico 2026/27, è importante chiarire come funzionano accettazione, rinuncia e differimento della presa di servizio.

Per le supplenze da GPS e GAE non è prevista una procedura di accettazione analoga a quella del ruolo: non ci sono cinque giorni di tempo per decidere e non esiste un link per accettare la nomina.



L’accettazione si perfeziona con la presa di servizio

La supplenza si considera accettata con la presa di servizio nella scuola assegnata, il 1° settembre o entro il diverso termine indicato nel decreto di nomina.

È quindi opportuno consultare il sito dell’istituto o contattare la segreteria per verificare orari e adempimenti previsti.



Il link serve per rinunciare

Chi non intende accettare la supplenza può utilizzare il link di rinuncia indicato nel decreto di nomina.

Anche la mancata presentazione entro il termine previsto equivale a rinuncia e comporta le conseguenze previste dall’articolo 15, comma 1, lettera a), dell’O.M. n. 27 del 16 febbraio 2026.

La sanzione riguarda le supplenze al 31 agosto e al 30 giugno per il biennio 2026/27 e 2027/28, secondo quanto previsto dall’ordinanza.



Quando si può differire la presa di servizio

Il differimento è possibile solo in presenza di motivi documentati, come maternità, malattia o infortunio, secondo le indicazioni contenute nella circolare sulle supplenze n. 11814 del 6 maggio 2026.

In questi casi è necessario contattare tempestivamente la scuola e trasmettere la relativa documentazione.



Nessuna sanzione per le preferenze non inserite

La mancata indicazione, nella domanda informatizzata, di sedi o preferenze ulteriori rispetto a quelle scelte dal candidato non comporta sanzioni.

La sanzione scatta solo dopo l’attribuzione di una supplenza, in caso di rinuncia espressa o mancata presa di servizio.



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