Sostegno INDIRE, secondo ciclo: escluso il 2025/26. Servono tre anni negli ultimi otto entro il 31 agosto 2025
- Debora De Patto
- 4 ore fa
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Per accedere al secondo ciclo dei percorsi di specializzazione sul sostegno organizzati da INDIRE e dalle università per l’anno scolastico 2025/27, resta fermo un punto:
l’anno scolastico 2025/26 non sarà conteggiato tra i requisiti di servizio.
Il riferimento normativo è il Decreto Scuola n. 127/2025, approvato definitivamente lo scorso 29 ottobre, che ha modificato gli articoli 6 e 7 del DL 71/2024, aprendo alla possibilità di attivare, fino al 31 dicembre 2026, nuovi percorsi abbreviati destinati a specifiche categorie di docenti.
I percorsi si articolano in due canali:
articolo 6, riservato ai docenti con tre anni di servizio su sostegno;
articolo 7, destinato ai candidati con titolo conseguito all’estero.
Articolo 6: i requisiti per i “triennalisti”
Per accedere al secondo ciclo, i docenti devono essere in possesso del titolo di accesso previsto per il grado di istruzione e aver maturato almeno tre annualità di servizio su posto di sostegno nelle scuole statali o paritarie, anche non consecutive.
Il servizio deve riferirsi allo stesso grado di istruzione per il quale si intende conseguire la specializzazione. Restano esclusi i servizi prestati nell’istruzione professionale.
Il titolo di accesso dovrà essere posseduto entro la scadenza della domanda.
Cosa si intende per annualità
Ai fini del requisito, un anno scolastico è considerato valido se:
sono stati prestati almeno 180 giorni di servizio;
oppure il servizio è stato svolto ininterrottamente dal 1° febbraio fino agli scrutini finali;
per la scuola dell’infanzia, è valido anche il servizio svolto fino al 30 giugno.
Gli otto anni di riferimento
Il requisito dei tre anni deve essere maturato negli ultimi otto anni scolastici, calcolati a ritroso a partire dal 2024/25. Il periodo utile è quindi il seguente:
dall'anno scolastico 2017/18 all'anno scolastico 2024/25
Resta escluso l’anno scolastico 2025/26, anche nel caso in cui, al momento della domanda, il docente abbia già maturato un’ulteriore annualità utile.





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