PEI, la famiglia non firma: il documento è ugualmente valido? È possibile fare rettifiche successive?

La partecipazione della famiglia rappresenta un elemento centrale nella predisposizione del Piano Educativo Individualizzato. Può tuttavia accadere che i genitori non condividano alcune decisioni assunte durante il GLO o decidano di non sottoscrivere il documento.
La mancata firma della famiglia, però, non determina automaticamente l’invalidità del PEI. Occorre distinguere, infatti, tra la partecipazione dei genitori al procedimento e l’approvazione formale del Piano da parte del Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione.
Chi approva il PEI
Il riferimento principale è il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. L’articolo 7, comma 2, lettera a), stabilisce che il PEI è «elaborato e approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione».
Il PEI non è quindi un documento predisposto unilateralmente dal docente di sostegno né un accordo privato tra scuola e famiglia. È il risultato del lavoro collegiale del GLO, al quale partecipano i soggetti individuati dalla normativa.
La famiglia è componente del GLO e deve essere posta nelle condizioni di partecipare effettivamente alla definizione del percorso educativo e didattico dell’alunno.
Cosa succede se i genitori non firmano il PEI?
La mancata firma dei genitori non comporta, di per sé, l’inefficacia del PEI regolarmente elaborato e approvato dal GLO.
Le Linee guida allegate al Decreto Interministeriale n. 182/2020 prevedono la raccolta delle firme dei partecipanti, ma il dissenso della famiglia non attribuisce ai genitori un potere di veto sulle decisioni del GLO.
Ciò non significa, però, che le osservazioni della famiglia possano essere ignorate.
L’articolo 3, comma 9, del DI 182/2020 stabilisce infatti:
«Il GLO elabora e approva il PEI tenendo in massima considerazione ogni apporto fornito da coloro che, in base al presente articolo, sono ammessi alla partecipazione ai suoi lavori, motivando le decisioni adottate in particolare quando esse si discostano dalle proposte formulate dai soggetti partecipanti».
Se la famiglia esprime il proprio dissenso, le osservazioni formulate devono quindi essere adeguatamente considerate e riportate nella documentazione della riunione. Quando il GLO assume decisioni differenti rispetto alle proposte avanzate, deve darne adeguata motivazione.
Il rifiuto di sottoscrivere il documento può pertanto attestare il dissenso della famiglia, ma non determina automaticamente la nullità del PEI approvato dal GLO.
Chi firma il verbale del GLO?
L’articolo 4, comma 8, del DI 182/2020 stabilisce:
«Nel corso di ciascuna riunione è redatto apposito verbale, firmato da chi la presiede e da un segretario verbalizzante, di volta in volta individuato tra i presenti».
Le firme previste per il verbale sono dunque quelle del presidente della riunione e del segretario verbalizzante.
Il verbale assume particolare importanza anche quando emergono posizioni differenti all’interno del GLO, perché consente di documentare il confronto avvenuto, le osservazioni formulate dai componenti e le decisioni successivamente assunte.
È possibile chiedere la rettifica del verbale?
Sì. I componenti del GLO devono poter esaminare il verbale e, quando necessario, chiedere correzioni o integrazioni.
Le Linee guida allegate al DI 182/2020 precisano:
«Il verbale dell’incontro, firmato da chi lo presiede e da chi verbalizza, certifica la regolarità delle procedure e delle decisioni assunte. L’istituzione scolastica indica modalità adeguate a consentire in tempi rapidi l’approvazione da parte dei membri e l’eventuale rettifica dei verbali proposti».
Spetta quindi alla scuola individuare modalità organizzative che consentano ai componenti del GLO di prendere visione del testo e segnalare tempestivamente eventuali inesattezze.
Il verbale può, ad esempio, essere letto e approvato al termine della riunione oppure trasmesso successivamente ai componenti secondo le procedure stabilite dall’istituzione scolastica.
La richiesta di rettifica non equivale, tuttavia, alla possibilità di modificare unilateralmente una decisione assunta dal GLO: serve innanzitutto a garantire che il verbale rappresenti correttamente quanto discusso e deliberato durante la riunione.
PEI e verbali devono essere accessibili ai componenti del GLO
La normativa tutela anche il diritto dei componenti del gruppo a conoscere la documentazione prodotta.
Il DI 182/2020 prevede infatti che «I membri del GLO hanno accesso al PEI discusso e approvato, nonché ai verbali».
La famiglia, in quanto componente del GLO, deve quindi poter conoscere il contenuto del Piano approvato e dei relativi verbali.
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