top of page

PEI, cosa cambia dal 1° ottobre 2026: nuove scadenze, ore di sostegno, GLO e rapporto con il Progetto di vita

Immagine del redattore: Debora De Patto
Debora De Patto
5 ore fa
Tempo di lettura: 10 min
PEI, cosa cambia dal 1° ottobre 2026

Dal 1° ottobre 2026 sono entrate in vigore importanti modifiche alla disciplina del Piano educativo individualizzato. Il decreto-legge n. 170 del 30 settembre 2026 interviene sul decreto legislativo n. 66 del 2017 e, per alcuni aspetti relativi al GLO, anche sulla legge n. 104 del 1992.

Le novità riguardano soprattutto le scadenze per la redazione del PEI, la continuità tra un anno scolastico e l’altro, la determinazione delle ore di sostegno e la possibilità di approvare il Piano anche quando una delle componenti del Gruppo di lavoro operativo non partecipa alla riunione, purché sia stata regolarmente convocata.

Il provvedimento ha immediatamente aperto un confronto tra associazioni, studiosi ed esperti del settore, che hanno evidenziato opportunità, criticità e aspetti che potrebbero essere chiariti durante la conversione parlamentare.

Il punto centrale, però, resta uno: il PEI non diventa un documento immutabile. Le verifiche periodiche durante l’anno scolastico restano previste e continuano a consentire modifiche e integrazioni quando necessarie.



Il PEI non è soltanto un documento da compilare

Per comprendere le novità occorre partire dalla funzione del PEI.

Non si tratta semplicemente di un modulo amministrativo, ma dello strumento attraverso il quale scuola, famiglia, servizi e altri soggetti coinvolti costruiscono il percorso educativo e didattico dell’alunno con disabilità.

Il Piano deve partire dall’osservazione del funzionamento della persona, individuare barriere e facilitatori, definire obiettivi, strategie, interventi, risorse e modalità di verifica.

La semplificazione, quindi, può essere positiva se evita di riscrivere ogni anno parti rimaste sostanzialmente identiche. Diventa invece problematica qualora venga interpretata come una riduzione della possibilità di verificare e modificare il percorso.

La questione non è quante volte venga riscritto il documento, ma quanto il progetto educativo riesca realmente a seguire l’evoluzione dello studente.



Il ruolo del decreto legislativo 66/2017

Il decreto legislativo n. 66 del 2017, successivamente modificato dal decreto legislativo n. 96 del 2019, ha riorganizzato il sistema dell’inclusione scolastica.

Il PEI tiene conto della condizione di disabilità e del Profilo di funzionamento, individua obiettivi educativi e didattici, strategie, modalità di sostegno, criteri di valutazione, risorse e interventi necessari.

Soprattutto, l’articolo 7 stabilisce che il Piano sia sottoposto a verifiche periodiche nel corso dell’anno scolastico per accertare il raggiungimento degli obiettivi e consentire eventuali modifiche e integrazioni.

Questa disposizione non è stata eliminata dal decreto del 2026.

Il rischio riguarda piuttosto l’interpretazione pratica della nuova disciplina.

Per questo, durante la conversione parlamentare, potrebbe essere utile chiarire espressamente che la continuità del Piano non limita le revisioni derivanti dall’evoluzione degli apprendimenti, delle autonomie, della partecipazione e del contesto.



Dal modello assistenziale al Progetto di vita

Le novità del 2026 si inseriscono in un percorso normativo molto più ampio.

La legge n. 104 del 1992 ha rappresentato uno dei principali punti di riferimento per l’integrazione scolastica delle persone con disabilità. Il DPR 24 febbraio 1994 ha poi disciplinato diagnosi funzionale, profilo dinamico funzionale e PEI, definendo quest’ultimo come lo strumento nel quale confluiscono gli interventi predisposti per garantire il diritto all’educazione e all’istruzione.

Con la legge n. 328 del 2000 il quadro si è ampliato attraverso il progetto individuale della persona con disabilità. La prospettiva non riguarda più soltanto la scuola, ma la vita complessiva della persona: famiglia, formazione, servizi, autonomia, partecipazione sociale e lavoro.

A questo processo si è aggiunto il modello bio-psico-sociale dell’ICF dell’Organizzazione mondiale della sanità.

La disabilità non viene letta soltanto attraverso la menomazione o la diagnosi, ma considerando l’interazione tra persona e ambiente. Diventano quindi fondamentali le capacità individuali, la partecipazione, le barriere e i facilitatori presenti nel contesto.

Anche la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ha contribuito a modificare profondamente questa prospettiva, ponendo al centro diritti, partecipazione, autonomia, accessibilità e autodeterminazione.

Lo studente non dovrebbe essere soltanto destinatario del proprio progetto educativo, ma partecipare progressivamente alla sua costruzione.



Il modello nazionale introdotto dal D.I. 182/2020

Con il decreto interministeriale n. 182 del 29 dicembre 2020 è stato introdotto il modello nazionale di PEI, differenziato per i vari gradi scolastici.

Il modello ha cercato di tradurre concretamente la prospettiva bio-psico-sociale, mettendo in relazione il funzionamento della persona con il contesto e introducendo una lettura sistematica di barriere e facilitatori.

Il decreto prevede inoltre verifiche periodiche durante l’anno scolastico e almeno una riunione del GLO tra novembre e aprile dedicata alla verifica intermedia e alle eventuali revisioni.

Il D.I. 182 è stato interessato da un articolato contenzioso amministrativo e successivamente modificato dal D.I. n. 153 del 1° agosto 2023, che ha apportato correttivi ai modelli e alle Linee guida.

Il percorso dimostra come la normativa sull’inclusione sia stata progressivamente affinata attraverso applicazione concreta, giurisprudenza e successive modifiche.



La riforma della disabilità e il Progetto di vita

Un altro passaggio fondamentale è rappresentato dal decreto legislativo n. 62 del 2024.

La riforma introduce la valutazione multidimensionale e rafforza il Progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato.

L’attenzione non è più concentrata esclusivamente sulle prestazioni da erogare, ma sulla persona, sui suoi bisogni, desideri, aspettative, preferenze, aspirazioni e obiettivi.

Il Progetto di vita deve essere individuale perché riguarda quella specifica persona, personalizzato perché deve adattarsi alle sue caratteristiche e partecipato perché non può essere costruito senza il suo coinvolgimento.

Deve inoltre essere dinamico, proprio perché la vita cambia.

Anche il Manuale sul Progetto di vita promosso dalla Ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli si inserisce in questa evoluzione e punta ad accompagnare concretamente professionisti e istituzioni nell’attuazione del nuovo paradigma.

Per la scuola questo significa guardare oltre l’anno scolastico.

“Pensami adulto” è una formula che sintetizza efficacemente questa prospettiva: costruire autonomie, capacità di scelta, orientamento, comunicazione, relazioni e competenze che possano essere utilizzate anche nella vita adulta.



Il GLO e la corresponsabilità educativa

Il PEI viene elaborato e approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione.

Il GLO rappresenta il luogo nel quale devono incontrarsi le diverse responsabilità educative.

Il PEI non appartiene esclusivamente al docente di sostegno. L’alunno è responsabilità dell’intero team docente o consiglio di classe. La famiglia partecipa al processo e non dovrebbe limitarsi a ricevere decisioni già prese. Anche i servizi e i professionisti coinvolti contribuiscono secondo le rispettive competenze.

Sempre maggiore attenzione dovrebbe inoltre essere attribuita alla partecipazione dello stesso studente, secondo l’età, le capacità comunicative e le modalità più appropriate.



Dal 1° ottobre il PEI “definisce” le ore di sostegno

Una delle novità più rilevanti del decreto-legge n. 170 riguarda le ore di sostegno.

In precedenza il PEI conteneva la proposta del numero di ore di sostegno alla classe.

La nuova formulazione prevede invece che il PEI definisca, con adeguata motivazione, il numero di ore di sostegno da assegnare alla classe.

Il passaggio da “propone” a “definisce” attribuisce maggiore peso alla determinazione contenuta nel Piano.

Resta però fondamentale la motivazione.

Le ore devono essere collegate al funzionamento dell’alunno, agli obiettivi, alle barriere presenti, ai facilitatori e agli interventi necessari per garantire partecipazione e apprendimento.

La norma continua inoltre a parlare di ore assegnate alla classe.

Il docente di sostegno rimane quindi docente della classe e non insegnante esclusivamente assegnato all’alunno con disabilità.



Nuove iscrizioni e nuove certificazioni

Per gli alunni di nuova iscrizione o di nuova certificazione il PEI viene predisposto in via provvisoria entro giugno e definitivamente entro il 15 ottobre.

La previsione cerca di conciliare due esigenze: programmare per tempo le risorse necessarie e consentire alla scuola di osservare concretamente lo studente nel nuovo contesto.

Proprio per questo la progettazione iniziale deve poter essere successivamente verificata e, se necessario, modificata.



Per gli alunni già frequentanti PEI definitivo entro giugno

Per gli studenti già inseriti nel percorso di inclusione e iscritti nella stessa scuola il nuovo sistema prevede invece che il PEI venga definito entro giugno.

Nelle prime due settimane di ottobre potranno essere effettuati aggiornamenti, correttivi e integrazioni.

Successivamente il Piano potrà essere modificato in presenza di nuove o sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.

Questa formulazione è stata al centro delle principali preoccupazioni espresse da associazioni ed esperti.



Attenzione ai passaggi tra diversi gradi scolastici

Predisporre entro giugno un PEI destinato a uno studente che pochi mesi dopo passerà in un’altra scuola significa progettare per un ambiente che potrebbe essere profondamente diverso.

Il decreto affronta la questione prevedendo l’aggiornamento del PEI in occasione del passaggio tra gradi di istruzione, compresa la ridefinizione delle ore di sostegno.

Il principio è coerente con il modello bio-psico-sociale: cambiando ambiente possono modificarsi anche le condizioni di funzionamento.

Il problema riguarda l’immediata applicazione delle nuove scadenze nell’anno scolastico 2026/2027.

La norma è entrata in vigore il 1° ottobre, quando il termine di giugno previsto dalla nuova disciplina era già trascorso.

Per questa prima fase applicativa appaiono quindi opportune indicazioni amministrative specifiche che evitino interpretazioni differenti tra le scuole.



Il nodo dell’organico

Attenzione all’espressione “fatta salva l’assegnazione dell’organico”.

Il rischio sarebbe quello di far dipendere il bisogno educativo dalle risorse già disponibili.

Il principio dovrebbe invece essere opposto: prima si individua e si motiva il fabbisogno della persona, poi l’amministrazione organizza le risorse necessarie secondo le procedure previste.

Il PEI non dovrebbe essere costruito sulla base di ciò che è già disponibile, ma sulla base degli interventi necessari a garantire effettivamente il diritto all’inclusione.



Il GLO può approvare il PEI anche in assenza di una componente

Il PEI può essere approvato anche quando una delle componenti previste non partecipa, a condizione che sia stata regolarmente convocata e che l’assenza rischi di impedire il rispetto dei termini previsti.

La disposizione mira a evitare che la mancata partecipazione di un componente paralizzi il procedimento.

Non dovrebbe però trasformarsi in uno strumento per ridurre il coinvolgimento della famiglia o degli altri soggetti.

La convocazione deve essere effettiva, con un preavviso adeguato, e l’approvazione in assenza di una componente dovrebbe rimanere una soluzione legata alla necessità di rispettare i termini.

Già il D.I. 182/2020 prevedeva, peraltro, la possibilità di costituire validamente il GLO anche quando non tutte le componenti avessero espresso una propria rappresentanza.



Più spazio all’autodeterminazione dello studente

Il nuovo paradigma del Progetto di vita richiede inoltre di rafforzare il ruolo della persona nella progettazione.

Lo studente non può essere sempre soltanto destinatario delle decisioni prese dagli adulti.

La partecipazione cambia naturalmente in base all’età e alle modalità comunicative, ma può assumere molte forme: scegliere tra attività, esprimere preferenze, segnalare situazioni di benessere o disagio, partecipare ad alcune fasi del GLO o indicare obiettivi significativi per il proprio futuro.

In questo senso il PEI può diventare anche uno strumento di educazione alla cittadinanza e all’autodeterminazione.



Orientamento e vita adulta

Il collegamento con il Progetto di vita impone inoltre di anticipare l’orientamento.

Non è sufficiente interrogarsi sul futuro dello studente soltanto nell’ultimo anno di scuola.

Occorre osservare nel tempo interessi, autonomie, modalità di relazione, capacità operative, contesti nei quali la persona funziona meglio e sostegni che ne favoriscono la partecipazione.

Nella scuola secondaria di secondo grado anche i PCTO possono avere un ruolo importante.

Le esperienze svolte fuori dalla classe permettono di osservare lo studente in contesti differenti, individuando competenze, interessi, nuove barriere e possibili prospettive per la vita adulta.

Queste informazioni devono poter incidere sulla progettazione educativa.



Inclusione non significa soltanto ore di sostegno

Il dibattito non dovrebbe concentrarsi esclusivamente sul numero delle ore.

Il sostegno didattico è fondamentale, ma rappresenta solo una parte del sistema.

Possono essere necessari anche assistenza all’autonomia e alla comunicazione, assistenza di base, tecnologie, adattamenti ambientali, strategie didattiche inclusive, organizzazione degli spazi, peer tutoring, formazione dei docenti, collaborazione con i servizi e accomodamenti ragionevoli.

La domanda non dovrebbe quindi essere soltanto “quante ore servono?”, ma “quale risultato vogliamo rendere possibile e quali sostegni sono necessari per raggiungerlo?”.



La formazione delle scuole sarà decisiva

La buona riuscita della riforma dipenderà anche dalla formazione.

Dirigenti, docenti curricolari, insegnanti di sostegno, educatori, assistenti all’autonomia e alla comunicazione e professionisti dei servizi devono poter condividere un linguaggio comune.

Serve conoscere il modello ICF, saper individuare barriere e facilitatori, distinguere obiettivi e attività, verificare gli esiti e comprendere il significato del Progetto di vita e dell’autodeterminazione.

Senza adeguato accompagnamento potrebbe emergere un sistema a due velocità: scuole capaci di utilizzare la continuità per ridurre la burocrazia e migliorare la progettazione, e altre che potrebbero limitarsi a riproporre automaticamente il PEI precedente.



Cosa resta da chiarire

Occorre comprendere con maggiore precisione come coordinare le nuove regole sulla continuità del PEI con le verifiche periodiche già previste dal d.lgs. 66/2017.

Andrebbe chiarito quanto sia ampio il concetto di nuove o sopravvenute condizioni di funzionamento e come evitare che venga interpretato in senso esclusivamente clinico.

Servono garanzie affinché le ore dell’anno precedente non diventino un limite quando il fabbisogno aumenta.

È necessario disciplinare la prima applicazione nell’anno scolastico 2026/2027 e definire modalità capaci di garantire la partecipazione al GLO senza consentire che un’assenza paralizzi il procedimento.

Soprattutto, resta da costruire un raccordo operativo sempre più forte tra PEI e Progetto di vita.



Il vero obiettivo: meno burocrazia e più progettazione

La conversione parlamentare può diventare l’occasione per ascoltare associazioni, studiosi, famiglie, scuole e persone con disabilità e chiarire i punti ancora controversi.

Le preoccupazioni espresse da AIPD e Anffas possono aiutare a rafforzare le garanzie sulle risorse.

Le osservazioni di CoorDown e Federazione Osservatorio182 richiamano la necessità di preservare la qualità educativa del Piano.

FISH pone l’accento sulla possibilità di coniugare semplificazione e partecipazione.

Ianes richiama la natura dinamica della progettazione e il valore dell’autodeterminazione.

Fogarolo evidenzia problemi applicativi concreti, dalle transizioni scolastiche alle nuove scadenze.

Sono contributi che possono essere utilizzati per migliorare il testo durante la conversione.

Il quadro generale della riforma della disabilità resta infatti molto più ampio: dalla certificazione alla valutazione multidimensionale, dalla semplice erogazione di prestazioni al Progetto di vita, dalla persona considerata destinataria degli interventi alla persona protagonista delle proprie scelte.

È questa la direzione che anche il PEI dovrebbe seguire.

Non una progettazione immobile, ma una struttura capace di garantire continuità senza perdere la capacità di adattarsi.

Perché un documento può essere riscritto ogni anno e risultare comunque inutile, mentre un PEI può mantenere alcune parti per più anni ed essere perfettamente adeguato.

La qualità non dipende da quante volte viene modificato il file.

Dipende dalla capacità della scuola di accorgersi quando è necessario cambiare il progetto.

Ed è qui che PEI e Progetto di vita possono realmente incontrarsi: stabilità dei diritti, continuità degli obiettivi e possibilità di modificare il percorso ogni volta che la crescita della persona lo richiede.



DEVI ISCRIVERTI A UN PERCORSO ABILITANTE da 60, 30 o 36 CFU?

SCIVI A info@confrontoscuola.it LA TUA CLASSE DI CONCORSO E TI CONTATTEREMO QUANDO I BANDI SARANNO APERTI!



Percorso abilitante 30 CFU ex art. 13, aperte le iscrizioni 👉 COMPILA IL SEGUENTE  MODULO  e iscriviti con Confronto Scuola:

ti offriamo una CONSULENZA GRATUITA sul tuo nuovo punteggio e sulla tua nuova posizione negli elenchi aggiuntivi.



Sei stato un docente precario negli ultimi 5 anni?

Recupera la Carta del docente e ottieni fino a 2.500 euro, compila il MODULO e avvia subito il RICORSO GRATUITO



Hai ottenuto in tribunale il riconoscimento del diritto alla carta del docente, ma non ti hanno ancora accreditato il bonus dopo mesi di attesa?

Compila il MODULO e recupera GRATUITAMENTE quanto ti spetta



Sei un docente e negli ultimi 10 anni hai avuto contratti a tempo determinato fino al 30 giugno?

Potresti avere diritto a un risarcimento fino a 10.000 € per le ferie non godute maturate durante gli anni di servizio.

Compila subito il MODULO per verificare gratuitamente la tua posizione e scoprire se puoi richiedere quanto ti spetta.

Commenti


Non perdere nessuna scadenza

Ricevi aggiornamenti, scadenze importanti e news su scuola, GPS e concorsi"

bottom of page