PEI, cambiano le regole per ore di sostegno, scadenze, aggiornamenti e per il GLO

Il Decreto-Legge 30 settembre 2026, n. 170, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227, interviene sulla disciplina dell’inclusione scolastica modificando alcuni passaggi del decreto legislativo 66/2017 e della legge 104/1992.
Le novità riguardano soprattutto la quantificazione delle ore di sostegno, le scadenze per la predisposizione del PEI, la continuità delle ore già riconosciute, l’aggiornamento del documento e il funzionamento del GLO.
Ore di sostegno: non più una semplice proposta
Uno degli interventi più significativi riguarda il numero delle ore di sostegno.
La precedente formulazione dell’articolo 7 del decreto legislativo 66/2017 attribuiva al PEI il compito di formulare una proposta sul numero di ore di sostegno alla classe. Con il nuovo decreto cambia l’impostazione: il PEI definisce, con adeguata motivazione, il numero di ore di sostegno da assegnare alla classe.
Si rafforza, dunque, il peso della valutazione compiuta nell’ambito del Piano educativo individualizzato, pur restando distinto il successivo procedimento amministrativo relativo all’attribuzione delle risorse.
PEI, cambiano le scadenze: cosa succede nei diversi casi
Il decreto modifica i tempi di predisposizione del PEI e introduce regole diverse a seconda della situazione dell’alunno.
Per gli alunni di nuova iscrizione o con una nuova certificazione, entro giugno deve essere predisposto un PEI provvisorio. Il PEI definitivo dovrà poi essere approvato entro il 15 ottobre.
La procedura cambia per gli alunni con disabilità già frequentanti e che proseguono nella stessa scuola. In questo caso non si attende ottobre: il PEI definitivo deve essere predisposto entro giugno. Nei primi quindici giorni di ottobre potranno comunque essere apportate eventuali correzioni, integrazioni o aggiornamenti.
Il documento potrà essere modificato anche successivamente, qualora emergano nuove condizioni relative al funzionamento dell’alunno che rendano necessario rivedere quanto stabilito.
Ore di sostegno: priorità alla continuità
Il decreto interviene anche sulle ore di sostegno da un anno scolastico all’altro.
Per gli alunni che proseguono il proprio percorso, deve essere valutato prioritariamente il mantenimento del numero di ore di sostegno previsto nell’anno precedente, fermo restando l’organico assegnato.
Questo significa che le ore dell’anno precedente rappresentano il punto di riferimento per l’anno successivo, ma non vengono confermate automaticamente. Il numero può essere modificato quando intervengono nuove condizioni che giustifichino una diversa quantificazione del sostegno.
Cosa succede quando l’alunno cambia grado di scuola
Una regola specifica riguarda il passaggio da un grado di istruzione al successivo, ad esempio dalla primaria alla secondaria di primo grado o dalla secondaria di primo grado alla secondaria di secondo grado.
In questi casi il PEI deve essere aggiornato e deve essere nuovamente definito, limitatamente al passaggio, anche il numero delle ore di sostegno da attribuire alla classe.
L’aggiornamento è previsto anche quando, indipendentemente dal cambio di grado, sopraggiungano nuove condizioni dell’alunno o cambiamenti del contesto che incidano sulle sue esigenze.
La distinzione, dunque, è questa: quando il percorso prosegue senza un cambio di grado, viene data priorità alla continuità delle ore già previste; quando invece si passa a un nuovo grado di istruzione, il PEI viene aggiornato e le ore di sostegno sono oggetto di una nuova valutazione.
GLO: il PEI può essere approvato anche se manca una componente
Il decreto interviene anche sulle regole di funzionamento del Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione (GLO).
La novità prevede che il PEI possa essere approvato anche se una delle componenti del GLO non partecipa alla riunione, a condizione che sia stata regolarmente convocata e che la sua assenza rischi di impedire l’approvazione del documento entro i termini previsti.
In sostanza, l’assenza di una componente regolarmente convocata non potrà bloccare l’adozione del PEI, fermo restando il rispetto delle garanzie di partecipazione previste dalla normativa.




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