Max 150 ore di permessi retribuiti per Diritto allo Studio 2026: domande entro il 15 novembre per docenti e ATA
- Debora De Patto
- 7 ott
- Tempo di lettura: 4 min

Il diritto allo studio resta una preziosa opportunità per il personale della scuola che intende migliorare la propria formazione o conseguire nuovi titoli. Ma serve attenzione: ogni regione può prevedere modalità e modulistica diverse.
La scadenza ministeriale per la presentazione delle domande di permesso per il Diritto allo Studio relative all’anno solare 2026 è fissata al 15 novembre, ma alcuni Uffici Scolastici Regionali (USR) possono prevedere termini anticipati.
Il personale assunto dopo il 15 novembre può comunque avere la possibilità di presentare la domanda per i permessi per il diritto allo studio. In genere, gli Uffici Scolastici concedono un termine di cinque giorni dall’assunzione per l’invio della richiesta. Tuttavia è sempre consigliabile contattare l’Ufficio Scolastico competente per verificare modalità e scadenze specifiche.
Alcuni Uffici Scolastici consentono di presentare la domanda con riserva, nel caso in cui il personale sia in attesa dell’attivazione di specifici corsi.
Come ogni anno, gli Uffici pubblicheranno il contingente di personale che potrà beneficiare dei permessi per il diritto allo studio per l’anno scolastico 2025/2026, suddiviso per ordine e grado di scuola.
Chi può presentare domanda
I permessi possono essere richiesti sia da personale a tempo indeterminato (a tempo pieno o part-time) sia da personale a tempo determinato con contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche. In caso di orario ridotto, il numero di ore riconosciute viene proporzionato alla durata del contratto.
Possono fare richiesta:
il personale docente ed educativo,
il personale ATA,
e il personale con incarico annuale per l’insegnamento della religione cattolica.
Quante ore spettano
Tali permessi retribuiti possono essere concessi fino a un massimo di 150 ore annue individuali, da utilizzare nel periodo compreso tra 1° gennaio e 31 dicembre 2026. Si tratta di un tetto massimo, che viene proporzionato in base all’orario di servizio e alla durata del contratto — ad esempio nei casi in cui l’incarico termini il 30 giugno.
Attenzione però: in queste settimane alcuni Uffici Scolastici stanno ancora autorizzando permessi studio validi fino al 31 dicembre 2025, relativi quindi alla disponibilità 2024/2025. La domanda per il 2025/2026 costituisce invece una procedura distinta e autonoma.
Come presentare la domanda
La richiesta va consegnata alla segreteria della scuola di servizio, che la inoltrerà al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale (USP). Chi presta servizio in più istituti deve presentare la domanda alla scuola che gestisce la parte amministrativa del contratto, inviandone copia per conoscenza anche alle altre sedi.
Se l’Ufficio Scolastico Provinciale della propria provincia non pubblica il modello di domanda, è possibile richiederlo direttamente alla scuola di servizio o, in alternativa, adattare uno dei modelli già disponibili.
Oltre alla normativa nazionale, occorre fare riferimento ai contratti integrativi regionali, che possono introdurre differenze nelle modalità di fruizione.
Come viene determinato il contingente
Il personale beneficiario non può superare complessivamente il 3% del personale in servizio all’inizio dell’anno scolastico nella provincia di riferimento (con arrotondamento all’unità superiore). Gli Uffici Scolastici pubblicano di norma entro il 15 ottobre il numero massimo dei permessi concedibili per ogni ordine di scuola.
Quali corsi danno diritto ai permessi
I permessi per il diritto allo studio possono essere utilizzati per la frequenza dei corsi comprendendo anche il tempo necessario per raggiungere la sede delle lezioni o delle attività formative.
I permessi possono essere richiesti per:
corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio relativi alla qualifica di appartenenza;
corsi di abilitazione o specializzazione (inclusi TFA sostegno, corsi di riconversione professionale e percorsi abilitanti);
lauree, diplomi universitari, master, corsi di istruzione secondaria e post-universitari.
In base all’articolo 14 del D.P.R. n. 275/1999, spetta ai Dirigenti Scolastici la competenza esclusiva di verificare i requisiti dei singoli richiedenti e, di conseguenza, concedere o negare i permessi per il diritto allo studio.
La frequenza deve essere sempre certificata: dopo ogni utilizzo del permesso, il personale è tenuto a presentare la documentazione giustificativa entro i termini stabiliti dalla scuola.
In caso di mancata presentazione della certificazione, i periodi di assenza verranno riconosciuti come aspettativa per motivi di famiglia senza retribuzione, con il conseguente recupero delle somme già corrisposte da parte dell’amministrazione.
I permessi per il diritto allo studio non possono essere utilizzati per un corso diverso da quello indicato nella domanda, salvo esplicita autorizzazione da parte dell’Ufficio Scolastico Provinciale.
Permessi per corsi online: quando sono validi
La Funzione Pubblica ha chiarito che i permessi per il diritto allo studio possono essere concessi anche per la frequenza di corsi in modalità online, ma solo a determinate condizioni.
In particolare, il dipendente deve poter presentare la documentazione che attesti l’iscrizione al corso e gli esami sostenuti, oltre a fornire un’attestazione di partecipazione alle lezioni, che certifichi l’effettivo collegamento durante l’orario di lavoro con l’università o l’ente formativo.
Tali indicazioni sono state ribadite dalla circolare n. 12/2011 della Funzione Pubblica, che ha fissato i criteri di validità per i corsi telematici ai fini della concessione dei permessi studio.
Permessi non validi per lo studio individuale
La circolare n. 12/2011 della Funzione Pubblica esclude la possibilità di utilizzare i permessi per il diritto allo studio per la mera attività di studio personale.
Secondo il documento, le ore di permesso possono essere concesse solo per la partecipazione alle attività didattiche o per sostenere esami che si svolgano durante l’orario di lavoro. Non spettano, invece, per lo studio preparatorio svolto autonomamente.
Questa interpretazione è supportata sia dal tenore delle clausole contrattuali, sia dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Lav. n. 10344/2008) e dalle indicazioni dell’ARAN.
In sintesi, la “frequenza” deve essere intesa come partecipazione attiva alle lezioni, escludendo lo studio individuale e le lezioni asincrone.
Modalità di fruizione dei permessi
La fruizione dei permessi per il diritto allo studio può essere articolata in due modalità:
permessi orari, utilizzando solo una parte dell’orario giornaliero di servizio;
permessi giornalieri, che coprono l’intera giornata lavorativa.
Permessi e anno di prova
I permessi fruiti a giorni interi non vengono conteggiati ai fini del computo dei giorni di servizio utili per il superamento dell’anno di prova. Diversamente, i permessi utilizzati ad ore non incidono sul calcolo complessivo e sono quindi pienamente validi ai fini dell’anno di prova.
Dopo ogni utilizzo, il personale deve certificare la frequenza; in caso contrario, le giornate verranno considerate aspettativa non retribuita.




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