Immissioni in ruolo 2026, dopo le rinunce possono scorrere ancora gli elenchi regionali? Ecco quando è possibile

Le rinunce alle immissioni in ruolo possono lasciare posti ancora vacanti anche dopo lo scorrimento delle graduatorie. In questi casi molti aspiranti si chiedono se gli elenchi regionali possano essere utilizzati nuovamente per effettuare ulteriori nomine.
Il dubbio nasce anche dal fatto che, durante la presentazione delle domande per gli elenchi regionali, questo aspetto non era stato chiarito in modo definitivo.
È possibile un nuovo scorrimento
Gli Uffici scolastici regionali possono procedere con un ulteriore scorrimento degli elenchi regionali quando, a seguito delle rinunce, rimangono ancora posti disponibili.
La possibilità, però, non è automatica: tutto dipende dal rispetto delle tempistiche previste dal Ministero per le assunzioni.
In sostanza, se il calendario delle operazioni lo consente, gli USR possono convocare nuovi aspiranti per coprire i posti rimasti vacanti.
Le scadenze fissate dal Ministero
L’Allegato A alle istruzioni operative stabilisce le tempistiche entro cui devono concludersi le immissioni in ruolo.
Per i posti comuni, lo scorrimento di GaE, graduatorie di merito dei concorsi ed elenchi regionali deve concludersi entro il 30 luglio 2026, fatti salvi gli eventuali ulteriori scorrimenti necessari a coprire i posti lasciati liberi dalle rinunce.
Per i posti di sostegno, le operazioni di scorrimento di GaE, graduatorie concorsuali ed elenchi regionali devono anch’esse concludersi entro il 30 luglio 2026, comprese le eventuali convocazioni dovute alle rinunce.
Sul sostegno i tempi sono ancora più stretti
La gestione delle rinunce assume particolare importanza per i posti di sostegno.
Una volta terminate le assunzioni da GaE, graduatorie di merito dei concorsi ed elenchi regionali, gli Uffici scolastici devono infatti avviare le successive procedure di reclutamento, che riguardano:
le assunzioni finalizzate al ruolo dalla GPS sostegno di prima fascia;
la mini call veloce, riservata ai docenti specializzati ancora privi di nomina.
Proprio per questo motivo gli USR dispongono di un margine di tempo molto limitato per effettuare eventuali ulteriori scorrimenti degli elenchi regionali.
Nessun automatismo
La presenza di rinunce non comporta automaticamente una nuova convocazione.
Lo scorrimento aggiuntivo può essere disposto soltanto se:
restano posti effettivamente disponibili;
vi sono ancora candidati utilmente collocati negli elenchi regionali;
le operazioni sono compatibili con il cronoprogramma nazionale delle immissioni in ruolo.
In presenza di queste condizioni, gli Uffici scolastici regionali possono procedere con ulteriori convocazioni per coprire i posti rimasti vacanti, evitando che restino inutilizzati prima dell’avvio delle successive procedure di reclutamento.




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