Graduatorie concorsi straordinari e GAE, cancellazioni entro il 30 ottobre: GPS e concorsi ordinari esclusi. Ecco chi è coinvolto

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha fornito agli Uffici scolastici regionali le indicazioni per procedere all’aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento (GAE) e delle graduatorie relative ad alcune procedure concorsuali straordinarie, in vista dell’anno scolastico 2026/27.
La nota della Direzione generale per il personale scolastico, datata 9 settembre 2026, individua i casi nei quali deve essere disposta la cancellazione e fissa al 30 ottobre 2026 il termine per completare le operazioni.
Restano invece fuori dalla procedura le GPS e, secondo il nuovo quadro normativo, le graduatorie dei concorsi ordinari.
Rinuncia al ruolo: quando scatta la cancellazione
Il primo caso preso in esame riguarda i docenti che rinunciano a una proposta di assunzione a tempo indeterminato.
Ai fini dell’individuazione dei rinunciatari, il Ministero indica di considerare i candidati collocati in graduatoria in posizione precedente rispetto all’ultimo aspirante non riservista destinatario della nomina.
La cancellazione opera con riferimento alla specifica classe di concorso o tipologia di posto interessata.
Conferma in ruolo dopo il periodo di prova
Un’altra situazione riguarda i docenti che hanno concluso positivamente il percorso annuale di formazione e prova.
La nota richiama l’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 59/2017, come modificato dal decreto-legge n. 144 del 7 agosto 2026.
Per l’applicazione della cancellazione devono verificarsi congiuntamente queste condizioni:
immissione in ruolo, oppure contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo, nell’anno scolastico 2025/26 o in un anno precedente;
svolgimento del periodo di prova nell’anno scolastico 2025/26;
conferma in ruolo con decorrenza dall’anno scolastico 2026/27.
La procedura interessa quindi una platea ben definita e richiede la presenza contemporanea dei requisiti indicati dal Ministero.
Le GPS non sono interessate
Particolare attenzione va riservata alle Graduatorie provinciali per le supplenze.
La procedura illustrata nella nota ministeriale non comporta la cancellazione dalle GPS dei docenti interessati dalla conferma in ruolo.
Si tratta di un chiarimento importante, perché circoscrive gli interventi richiesti agli Uffici scolastici ed evita di estendere automaticamente gli effetti della disposizione a tutte le graduatorie nelle quali il docente risulta inserito.
Escluse anche le graduatorie dei concorsi ordinari
Dal nuovo quadro normativo deriva un’ulteriore esclusione: per l’anno scolastico 2026/27 la cancellazione conseguente alla conferma in ruolo non si applica alle graduatorie di merito dei concorsi ordinari.
Gli interventi richiesti dalla nota riguardano pertanto le GAE e le graduatorie delle procedure straordinarie espressamente individuate dal Ministero.
Quali concorsi straordinari sono coinvolti
Nel documento ministeriale vengono richiamate specifiche procedure concorsuali straordinarie.
Tra i provvedimenti indicati figurano:
D.D.G. 1° febbraio 2018, n. 85;
D.D. 23 aprile 2020, n. 510;
D.D.G. 6 maggio 2022, n. 1081;
le ulteriori procedure espressamente richiamate nella nota.
Non si tratta, dunque, di una cancellazione generalizzata da qualsiasi graduatoria di merito: occorre verificare la procedura concorsuale dalla quale deriva l’inserimento del docente.
Scadenza fissata al 30 ottobre 2026
Gli Uffici scolastici regionali dovranno concludere le operazioni di cancellazione entro il 30 ottobre 2026.
Una particolare priorità dovrà essere riservata alle graduatorie ancora utilizzate per gli scorrimenti finalizzati alle immissioni in ruolo, così da coordinare l’aggiornamento degli elenchi con le procedure di assunzione ancora in corso.
Entro il 2 novembre 2026, gli Uffici dovranno inoltre comunicare alla Direzione generale per il personale scolastico l’avvenuto completamento delle operazioni.
In sintesi: chi viene cancellato e da dove
La nota ministeriale interviene quindi su due situazioni principali: rinuncia alla nomina in ruolo e conferma in ruolo dopo il superamento del periodo di prova, secondo i requisiti previsti dalla normativa.
L’effetto non si estende indistintamente a tutte le graduatorie: per le operazioni indicate dal Ministero sono interessate GAE e specifiche graduatorie dei concorsi straordinari, mentre GPS e graduatorie dei concorsi ordinari restano escluse.




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