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Graduatorie ad esaurimento (GaE): dal 15 giugno al 2 luglio le domande per scioglimento della riserva e riserva Legge 68/99

Immagine del redattore: Debora De Patto
Debora De Patto
12 giu
Tempo di lettura: 2 min
    Graduatorie GaE 2026, domande per scioglimento della riserva e Legge 68/99

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato l’AVVISO relativo alle operazioni annuali riguardanti le Graduatorie ad esaurimento (GaE) per l’anno scolastico 2026/27.

Le funzioni telematiche saranno disponibili sulla piattaforma Istanze Online dal 15 giugno al 2 luglio 2026.


Nel periodo indicato gli aspiranti potranno presentare domanda per lo scioglimento della riserva a seguito del conseguimento, entro il 30 giugno 2026, dell’abilitazione all’insegnamento, della specializzazione sul sostegno oppure dei titoli di specializzazione relativi ai metodi didattici differenziati.


Sarà inoltre possibile richiedere l’inserimento della riserva dei posti prevista dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e dall’articolo 6, comma 3-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, purché il relativo requisito sia posseduto entro il 2 luglio 2026.

Gli interessati dovranno dichiarare, all’interno dell’istanza, il titolo che dà diritto alla riserva e l’iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio previsti dall’articolo 8 della legge n. 68/1999 alla data di scadenza della domanda.

Nel caso in cui la provincia destinataria dell’istanza sia diversa da quella di residenza, sarà necessario indicare gli estremi della documentazione attestante il diritto alla riserva oppure l’amministrazione pubblica che ne è in possesso.

Le domande dovranno essere indirizzate all’USR territorialmente competente che ha gestito la domanda di aggiornamento delle GaE per il biennio 2026/27 e 2027/28.


Il richiamo del Ministero sul rapporto tra GaE e GPS

Nell’avviso il Ministero richiama quanto previsto dall’articolo 3, comma 4, dell’Ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2025. La norma stabilisce che, qualora la provincia di inserimento nelle GaE coincida con quella delle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), non è consentita l’iscrizione nelle GPS per le medesime classi di concorso o tipologie di posto per le quali l’aspirante risulta inserito a pieno titolo nelle GaE.

La limitazione non si applica agli aspiranti inseriti con riserva nelle GaE in virtù di un provvedimento giurisdizionale oppure in attesa del conseguimento del titolo di abilitazione.

Di conseguenza, chi è già inserito a pieno titolo nella prima fascia GPS della stessa provincia e intende sciogliere la riserva nelle GaE o iscriversi negli elenchi del sostegno potrà presentare regolarmente l’istanza. Tuttavia, una volta perfezionato l’inserimento nelle GaE, sarà cancellato dal corrispondente insegnamento presente nelle GPS.


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