Esame di terza media, il Tar conferma il 9 assegnato allo studente: «La valutazione dei docenti è insindacabile». Rigettato il ricorso dei genitori
- Debora De Patto
- 10 ore fa
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Un voto di 9 su 10 all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo rappresenta per la maggior parte degli studenti un risultato di assoluto rilievo. Non è stato così, però, per la famiglia di un ragazzo campano, convinta che il figlio meritasse il massimo dei voti.
Da qui la decisione di impugnare davanti al Tribunale amministrativo regionale della Campania la valutazione della commissione d’esame.
Con la sentenza n. 1147/2026, depositata il 15 giugno 2026, il Tar ha respinto il ricorso, dichiarandolo anzitutto irricevibile perché notificato oltre il termine previsto dalla legge e, nel merito, ribadendo un principio consolidato della giurisprudenza amministrativa: la valutazione tecnica espressa dalla commissione d’esame può essere sindacata dal giudice solo in presenza di errori manifesti, illogicità evidenti o travisamento dei fatti, circostanze che nel caso concreto non sono state riscontrate.
Il caso in questione
Lo studente aveva sostenuto l’esame di terza media nell’estate del 2025. La commissione aveva attribuito 9/10 in italiano, matematica e lingua straniera, 10/10 al colloquio orale e un voto di ammissione pari a 9,125. La media aritmetica dei cinque valori, calcolata secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 62 del 2017, aveva determinato il voto finale di 9/10.
I genitori hanno contestato l’esito dell’esame sostenendo che tutte e tre le prove scritte meritassero il punteggio massimo. Nel ricorso hanno analizzato nel dettaglio le griglie di valutazione, evidenziando quelle che ritenevano incongruenze nell’attribuzione dei punteggi e chiedendo l’annullamento della valutazione finale.
L’Amministrazione scolastica si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Ricorso presentato fuori termine
Prima ancora di affrontare il merito della controversia, il Tar ha rilevato un vizio processuale ritenuto decisivo.
Secondo il Collegio, il ricorso è stato notificato il trentunesimo giorno successivo alla pubblicazione dei risultati dell’esame, superando il termine decadenziale di 30 giorni previsto per impugnare gli atti relativi agli esami di Stato.
I risultati erano stati pubblicati il 30 giugno 2025, mentre la notifica del ricorso è avvenuta oltre il termine utile. Per questo motivo il ricorso è stato dichiarato irricevibile.
La valutazione dei docenti non può essere sostituita da quella del giudice
Pur potendo fermarsi all’aspetto processuale, il Tar ha comunque esaminato le contestazioni formulate dai genitori.
La sentenza richiama il consolidato principio secondo cui la valutazione degli elaborati scolastici costituisce espressione della discrezionalità tecnica della commissione d’esame. Si tratta di un giudizio che il giudice amministrativo non può sostituire con una propria diversa valutazione, salvo la presenza di evidenti errori, manifesta illogicità o travisamento dei fatti. Nel caso esaminato, tali presupposti non sono stati ravvisati.
Italiano: errori grammaticali e conoscenze non approfondite
Per la prova di italiano i ricorrenti contestavano il punteggio assegnato alla voce relativa alla correttezza grammaticale, sostenendo che lo studente avrebbe dovuto ottenere il massimo.
Il Tar ha ritenuto invece pienamente giustificata la valutazione della commissione, che aveva rilevato nell’elaborato errori nell’uso delle lettere maiuscole e minuscole, alcune imprecisioni lessicali e contenutistiche, oltre alla presenza di frasi, considerate indice di una conoscenza non sufficientemente approfondita dell’argomento.
Le stesse osservazioni hanno giustificato anche il mancato riconoscimento del punteggio massimo nella voce relativa alla pertinenza e alla padronanza dei contenuti.
Matematica: formule errate e rappresentazione non corretta
Anche le contestazioni sulla prova di matematica sono state respinte.
Secondo il Tar, la commissione ha motivato adeguatamente il punteggio attribuito evidenziando rappresentazioni grafiche imprecise, una scarsa cura nella disposizione dei calcoli sul foglio quadrettato, ritenuta significativa ai fini della corretta esposizione del ragionamento matematico, e soprattutto un errore sostanziale nello svolgimento del problema.
La sentenza sottolinea infatti che non era stata applicata correttamente la formula per il calcolo dell’altezza, con conseguente errata determinazione del volume e del peso richiesti dall’esercizio.
Elementi che, secondo il Collegio, giustificavano pienamente il punteggio assegnato dalla commissione.
La prova di lingua non avrebbe cambiato il voto finale
Diversa la valutazione relativa alla prova di lingua straniera.
Il Tar ha dichiarato improcedibili le censure osservando che, anche ipotizzando l’attribuzione del 10 al posto del 9, la media finale dell’esame non avrebbe comunque raggiunto la soglia necessaria per l’arrotondamento al voto di 10/10.
Di conseguenza, anche un eventuale accoglimento di questa parte del ricorso non avrebbe prodotto alcun effetto concreto sul risultato finale.
La decisione
La sentenza conferma quindi che le valutazioni espresse dalle commissioni d’esame restano affidate alla competenza professionale dei docenti e possono essere messe in discussione davanti al giudice amministrativo soltanto in presenza di vizi particolarmente gravi ed evidenti.
Nel caso esaminato, oltre alla tardività del ricorso, il Tar ha ritenuto che i punteggi attribuiti nelle prove scritte trovassero puntuale riscontro negli elaborati dello studente, escludendo qualsiasi irregolarità nell’operato della commissione. Il voto finale di 9/10 è pertanto rimasto definitivamente confermato.




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