Domanda 150 preferenze supplenze 2026: differenza tra preferenza sintetica e analitica

Dal 16 luglio (ore 14.00) al 29 luglio 2026 (ore 14.00) gli aspiranti inseriti nelle GPS e nelle GAE potranno presentare la domanda per l’attribuzione delle supplenze al 31 agosto e al 30 giugno.
Uno degli aspetti più importanti della compilazione riguarda la scelta tra preferenze analitiche e preferenze sintetiche. Comprendere la differenza è fondamentale, perché può incidere sulle possibilità di ottenere un incarico.
Preferenza analitica: si sceglie una singola scuola
Con la preferenza analitica il docente indica una specifica istituzione scolastica. L’algoritmo potrà assegnare la supplenza soltanto se, al momento del turno di nomina, sarà disponibile un posto che corrisponda contemporaneamente a:
la scuola indicata;
la tipologia di posto richiesta;
la durata dell’incarico selezionata.
Va ricordato che nella domanda si indica l’istituto principale, ma il servizio potrebbe essere svolto anche in una sede associata o distaccata facente parte della stessa istituzione scolastica, anche se situata in un altro comune.
Preferenza sintetica: comune, distretto o provincia
La preferenza sintetica amplia invece il numero delle sedi per le quali si manifesta disponibilità.
È possibile scegliere:
un comune;
un distretto;
l’intera provincia.
In questo caso il candidato accetta qualsiasi scuola compresa nell’area territoriale selezionata.
Come precisato dal Ministero nell’avviso dell’8 luglio 2026, quando viene espressa una preferenza sintetica, le scuole vengono considerate seguendo l’ordine alfanumerico del codice meccanografico e non in base alla vicinanza geografica o ad altri criteri.
L’ordine delle preferenze è fondamentale
Il sistema informatico esamina le preferenze nell’esatto ordine indicato dal candidato.
Quando trova la prima sede disponibile compatibile con le preferenze espresse e con il punteggio dell’aspirante, l’assegnazione si conclude e le preferenze successive non vengono più esaminate.
Per questo motivo è essenziale inserire scuole, comuni, distretti e province seguendo il proprio reale ordine di preferenza.
Attenzione alle conseguenze della rinuncia
La compilazione della domanda richiede particolare attenzione anche perché, una volta ottenuta l’assegnazione, la rinuncia può comportare le sanzioni previste dall’Ordinanza Ministeriale sulle supplenze, con effetti sulle successive possibilità di nomina.
Per questo motivo è consigliabile valutare attentamente se inserire preferenze molto ampie, come il comune o l’intera provincia, solo se si è realmente disponibili ad accettare qualsiasi sede ricompresa in tali preferenze.




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