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FINE DELLE LEZIONI: QUALI OBBLIGHI HANNO I DOCENTI FINO AL 30 GIUGNO 

Immagine del redattore: Debora De Patto
Debora De Patto
16 giu
Tempo di lettura: 3 min
Docenti in ferie

Con la conclusione delle attività didattiche e il completamento degli scrutini finali, molti docenti si pongono la stessa domanda: quali sono gli obblighi di servizio nel periodo che intercorre tra la fine delle lezioni e il 30 giugno?

Si tratta di una fase che spesso genera dubbi e interpretazioni contrastanti.

Da un lato c’è chi ritiene di essere già in ferie una volta terminata l’attività in classe; dall’altro chi pensa che il dirigente scolastico possa imporre la presenza quotidiana a scuola fino alla scadenza dell’anno scolastico. In realtà, nessuna delle due posizioni trova fondamento nella normativa vigente.


Cosa cambia dopo la fine delle lezioni

Con la conclusione delle attività didattiche termina automaticamente l’obbligo relativo all’orario settimanale di insegnamento previsto per ciascun ordine e grado di scuola. In assenza degli alunni, infatti, non vi sono lezioni da svolgere.

Ciò non significa, tuttavia, che il docente sia già in ferie o completamente libero da ogni obbligo. Fino alla scadenza del contratto o all’inizio del periodo di ferie, il personale docente resta formalmente in servizio. Essere in servizio, però, non equivale a dover garantire una presenza quotidiana presso l’istituto scolastico.


Le attività che possono essere richieste

Nel periodo successivo alla conclusione delle lezioni, il dirigente scolastico può convocare i docenti esclusivamente per attività previste dalla normativa e dagli atti organizzativi della scuola.

Rientrano tra queste:

  • gli scrutini;

  • gli esami di maturità, per il personale coinvolto;

  • le attività funzionali all’insegnamento, come collegi docenti, incontri di programmazione e altre riunioni previste dal Piano Annuale delle Attività.


È importante ricordare che tali attività devono essere state preventivamente programmate e deliberate dagli organi competenti. Inoltre, il loro svolgimento deve rispettare i limiti orari previsti dal Contratto Collettivo Nazionale, che stabilisce il tetto delle 40 ore per le attività collegiali e delle ulteriori 40 ore per consigli di classe, interclasse e intersezione.

Al di fuori di queste ipotesi non esiste un obbligo generalizzato di permanenza a scuola. Pertanto, eventuali disposizioni che impongano ai docenti di osservare l’intero orario settimanale di servizio anche dopo la fine delle lezioni rischiano di risultare prive di fondamento contrattuale.


Ferie: non scattano automaticamente

Un altro tema particolarmente dibattuto riguarda la fruizione delle ferie.

Le ferie non decorrono in modo automatico con la conclusione delle lezioni, ma devono essere formalmente richieste dal dipendente. La normativa riconosce generalmente 30 giorni di ferie annuali, che diventano 32 dopo tre anni di servizio, ai quali si aggiungono le quattro giornate di festività soppresse.


La gestione delle ferie varia però in base alla tipologia di contratto.

Per i docenti di ruolo e per i supplenti con contratto al 31 agosto, le ferie devono essere fruite durante il periodo estivo e non possono essere sostituite da un’indennità economica.

Per i docenti con contratto al 30 giugno o con supplenze temporanee i periodi di sospensione delle attività didattiche già maturati nel corso dell’a.s. vengono computati ai fini delle ferie e incidono sul calcolo delle giornate eventualmente residue.


Monetizzazione delle ferie non godute

Sul tema della monetizzazione delle ferie residue, la giurisprudenza ha più volte chiarito che il docente supplente non perde automaticamente il diritto all’indennità economica per il semplice fatto di non aver presentato richiesta di ferie.

Affinché tale diritto venga meno, è necessario che il dirigente scolastico abbia invitato formalmente il lavoratore a usufruire delle ferie maturate, informandolo in maniera chiara e preventiva delle conseguenze derivanti dalla mancata fruizione.

In assenza di una comunicazione scritta che contenga tale avvertimento, le ferie non utilizzate devono essere liquidate economicamente alla cessazione del rapporto di lavoro.


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