Servizio nelle scuole paritarie, la Cassazione dice no al riconoscimento per mobilità e ricostruzione di carriera

Il servizio svolto nelle scuole paritarie prima dell’immissione in ruolo nella scuola statale non può essere equiparato a quello prestato nelle scuole statali ai fini della mobilità e della ricostruzione di carriera.
A ribadire questo orientamento è la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 24243/2026, che si inserisce in un quadro giurisprudenziale già consolidato sul mancato riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato nelle istituzioni paritarie.
Il caso esaminato dalla Cassazione
La vicenda nasce dal ricorso presentato da un docente che chiedeva il riconoscimento del servizio svolto nelle scuole paritarie prima dell’assunzione a tempo indeterminato nella scuola statale.
In primo grado la richiesta era stata accolta parzialmente: al docente era stato riconosciuto il diritto alla valutazione del servizio sia ai fini della mobilità sia per la ricostruzione di carriera, nei limiti previsti dall’articolo 485 del decreto legislativo 297/1994.
La decisione era stata però successivamente ribaltata dalla Corte d’Appello, che aveva escluso l’equiparazione tra il servizio svolto nelle paritarie e quello prestato nelle scuole statali ai fini dell’inquadramento e del trattamento economico.
La questione è quindi arrivata davanti alla Cassazione, che ha confermato l’orientamento sfavorevole al riconoscimento.
Perché il servizio nelle paritarie non viene equiparato a quello statale
Nella propria decisione la Cassazione richiama anche quanto stabilito dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea il 4 settembre 2025 nella causa C-543/23.
La Corte europea ha ritenuto compatibile con il diritto dell’Unione una normativa nazionale che non considera, ai fini dell’anzianità e della retribuzione al momento dell’assunzione nella scuola statale, determinati periodi di servizio precedentemente svolti presso istituzioni scolastiche non appartenenti all’organizzazione statale, anche quando queste siano equiparate dalla normativa nazionale alle scuole statali.
Il principio richiamato dalla Cassazione è quindi che non esiste una piena sovrapponibilità tra il servizio prestato nella scuola statale e quello svolto nella scuola paritaria.
La parità scolastica, di conseguenza, non comporta automaticamente l’equiparazione dei servizi sotto ogni profilo relativo alla carriera del personale.
Cosa significa per i docenti
La conseguenza riguarda soprattutto chi, dopo aver lavorato per uno o più anni in una scuola paritaria, viene successivamente assunto a tempo indeterminato nella scuola statale.
Secondo l’orientamento ribadito dalla Cassazione, il docente non può pretendere il riconoscimento integrale di quel servizio ai fini della ricostruzione di carriera o della mobilità, in assenza di una specifica disposizione legislativa che ne preveda la valutazione.
La Suprema Corte richiama inoltre precedenti pronunce, tra cui la sentenza n. 34163/2023, evidenziando come conclusioni analoghe siano state raggiunte anche dalla giurisprudenza amministrativa in relazione alle disposizioni che regolano le operazioni di mobilità.
L’ordinanza n. 24243/2026 conferma quindi un orientamento che, allo stato attuale, resta sfavorevole all’equiparazione generalizzata del servizio svolto nelle scuole paritarie con quello prestato nelle scuole statali.
Perché il quadro possa cambiare sarebbe necessario un diverso intervento legislativo oppure un nuovo orientamento giurisprudenziale.
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