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Diritto allo studio 2026, fino a 150 ore di permessi per docenti e ATA: ecco gli avvisi degli Uffici Scolastici e le scadenze regionali [elenco in aggiornamento]

  • Immagine del redattore: Debora De Patto
    Debora De Patto
  • 3 nov
  • Tempo di lettura: 3 min

Aggiornamento: 5 nov

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Gli Uffici Scolastici Regionali hanno reso note le modalità per richiedere i permessi per il diritto allo studio relativi all’anno solare 2026, destinati a docenti, personale educativo e ATA. La scadenza ufficiale per la presentazione delle domande è fissata al 15 novembre 2025, anche se alcune province potrebbero anticiparla o posticiparla.

Bisogna quindi fare riferimento al sito dell’Ufficio Scolastico di riferimento.



Chi può presentare domanda


I beneficiari includono:

·       personale docente ed educativo;

·       personale ATA;

·       insegnanti di religione cattolica;

·       personale a tempo indeterminato e determinato, sia a tempo pieno che part-time.


Le domande vanno presentate alla scuola di servizio, che provvederà a inoltrarle all’Ufficio Scolastico Provinciale. Chi lavora in più scuole deve presentarla solo all’istituto che gestisce la propria posizione amministrativa, per conoscenza alle altre.



Durata e contingente dei permessi


Il diritto allo studio prevede permessi straordinari retribuiti fino a 150 ore annue, proporzionati all’orario di servizio e alla durata del contratto.


Alcuni Uffici Scolastici stanno ancora concedendo permessi studio riferiti alla disponibilità 2024/25. Quella del 2025/26 è invece una domanda distinta.


Ogni provincia stabilisce un contingente massimo: il personale beneficiario non può superare il 3% di tutti i dipendenti in servizio all’inizio dell’anno scolastico.

Gli uffici scolastici pubblicano entro metà ottobre il numero di permessi disponibili per ordine di scuola. Eventuali posti non assegnati possono essere ridistribuiti ad altri settori.



Presentazione domanda 2025/26


Abruzzo 

 

Basilicata

 

Calabria


Campania

 

Emilia-Romagna

 

Friuli-Venezia Giulia 


Lazio

 

Lombardia 


Marche 

 

Molise 

 

Puglia 

 

Sardegna

 

Sicilia 

 

Toscana


Umbria

 

MOLISE 


Veneto 



Decorrenza e fruizione


I permessi sono validi per l’anno solare, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, e non possono essere utilizzati prima di tale data, salvo casi eccezionali autorizzati dagli USR per corsi già attivi nel 2025, come TFA sostegno o percorsi abilitanti.


Le ore possono essere fruite:

  • a ore, utilizzando parzialmente l’orario di servizio;

  • a giornata intera, utilizzando l’intera giornata lavorativa.


I permessi per diritto allo studio non valgono per il computo dei giorni ai fini dell’anno di prova se vengono fruiti a giorni interi. Non incidono invece sul computo se vengono fruiti ad ore.


La partecipazione ai corsi deve essere attiva e certificabile. In assenza di certificazione, le ore saranno considerate come aspettativa non retribuita.



Tipologia di corsi


I permessi possono essere richiesti per la frequenza di:

  • corsi per il conseguimento del titolo di studio legato alla propria qualifica;

  • corsi di abilitazione, specializzazione o riconversione professionale;

  • diplomi universitari o secondari;

  • titoli post-universitari.


Non sono inclusi corsi online asincroni o attività di studio individuale.

La partecipazione deve essere dimostrabile tramite attestati di frequenza o collegamenti alle lezioni in tempo reale.



Altri aspetti pratici

  • Le domande possono essere presentate entro 5 giorni dall’assunzione per chi entra in servizio dopo il 15 novembre.

  • Alcuni USR permettono la domanda con riserva in attesa dell’attivazione dei corsi.

  • I permessi devono essere utilizzati per il corso indicato nella domanda, salvo autorizzazione esplicita.

    Le modalità di fruizione sono definite dai contratti integrativi regionali, compatibilmente con le esigenze di servizio.



Personale delle scuole non statali


Anche docenti delle scuole paritarie hanno diritto ai permessi, secondo i rispettivi contratti nazionali (art. 58 FISM, art.70 AGIDAE, art. 48 ANINSEI).



Riferimenti normativi


Le disposizioni si basano su:

  • DPR 395/98, art. 3

  • Circolari ministeriali (CM 266/88, CM n. 236/1989, CM n. 319/1991, CM n. 130/2000)

  • CCNL 29.11.2007, art. 4, comma 4

  • Contratti integrativi regionali in vigore per ciascuna regione (2021-2028).


In caso di assenza del modello di domanda pubblicato dall’Ufficio Scolastico Provinciale, è possibile richiederlo direttamente alla propria scuola o adattare uno dei modelli esistenti.

 
 
 

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