CONFERMA SU POSTO SOSTEGNO PER IL 2026/27: PER OTTENERE LA CONFERMA DEVO RIENTRARE NECESSARIAMENTE NEL “BOLLETTINO ZERO”?
- Debora De Patto
- 21 ore fa
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Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato la nota ufficiale (prot. 7766 del 26 marzo 2026) che disciplina la conferma dei docenti supplenti su posto di sostegno per l’anno scolastico 2026/2027.
Tra i quesiti più ricorrenti, emerge quello relativo al cosiddetto “bollettino zero”: è necessario rientrarvi per ottenere la conferma?
Conferma e pubblicizzazione dell’incarico
La risposta va letta alla luce della Nota DGPER prot. 7766 del 26 marzo 2026. Al punto B.4, relativo alle fasi della procedura, in particolare in riferimento alla conferma e pubblicizzazione dell’incarico, si legge:
“l’Ufficio territorialmente competente procederà alla conferma del docente con precedenza assoluta rispetto alle operazioni informatizzate di individuazione dei destinatari delle supplenze di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sulla sede assegnata l’anno precedente, improrogabilmente entro il 31 agosto 2026, con l’adozione di un formale provvedimento di conferma e pubblicizzazione dell’esito delle operazioni sull’albo on line dell’Ufficio medesimo”
Che cos’è il “bollettino zero”
Il cosiddetto “bollettino zero” non è un atto ufficiale pubblicato, ma una simulazione interna effettuata dagli Uffici scolastici territoriali.
Serve a verificare se il docente, partecipando alle normali operazioni di nomina, avrebbe ottenuto un incarico già nel primo turno. In caso positivo, il docente viene:
escluso dal primo bollettino ordinario;
confermato direttamente sulla sede dell’anno precedente.
Ciò che viene pubblicato non è il bollettino zero, ma il decreto di conferma con indicazione della sede e delle ore assegnate.
È obbligatorio rientrare nel bollettino zero?
Di fatto, sì.
La logica della procedura è chiara: la conferma può avvenire solo per i docenti che, nella simulazione del primo turno di nomina, risultano destinatari di incarico. Questo perché la normativa impone che tutte le conferme siano definite entro il 31 agosto 2026, prima dell’avvio delle nomine ordinarie.
Cosa succede se si rientra nei turni successivi
Se un docente risulta destinatario di incarico solo in un bollettino successivo al primo, non può essere confermato, ma potrà comunque concorrere all’ottenimento di una supplenza nei bollettini successivi.
In questi casi, infatti, verrebbe meno il requisito temporale: la normativa impone che le conferme avvengano entro il 31 agosto; quindi, la conferma non può essere agganciata a scorrimenti successivi e solo chi rientra nel “bollettino zero” può essere confermato.




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