top of page

CONCORSO DOCENTI PNRR 3 — CHI PUÒ PARTECIPARE CON RISERVA SU POSTO COMUNE E SOSTEGNO: CHIARIMENTI

  • Immagine del redattore: Debora De Patto
    Debora De Patto
  • 10 ott
  • Tempo di lettura: 4 min
ree

Il nuovo articolo 4 del decreto concorsuale disciplina con precisione chi può accedere alle procedure per posti comuni e di sostegno.Vediamo nel dettaglio cosa prevedono i commi 4, 5, 7 e 8, che stanno creando parecchi dubbi tra i candidati 👇



Art. 4, comma 4


Sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto per i posti di sostegno, con riferimento alle procedure distinte per la secondaria di primo o secondo grado, i candidati che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbiano superato i percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità conseguito ai sensi della normativa vigente o analogo titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.

Accesso ai posti di sostegno


Possono partecipare al concorso per i posti di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado i candidati che:

  • abbiano già conseguito in Italia la specializzazione sul sostegno entro la data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al concorso,

  • oppure possiedano un titolo di specializzazione conseguito all’estero, ma riconosciuto ufficialmente in Italia ai sensi della normativa vigente.


👉 In pratica, serve la specializzazione già conseguita e valida alla data di scadenza del bando.



Art. 4, comma 5


Sono ammessi con riserva, nelle more della conclusione dell’istruttoria sul riconoscimento dei titoli, coloro che, avendo conseguito all’estero i titoli di cui ai commi precedenti, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento, ai sensi della normativa vigente, entro e non oltre il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale.

Titoli esteri in fase di riconoscimento


Questo comma riguarda chi ha ottenuto titoli all’estero ma non ha ancora concluso il processo di riconoscimento in Italia.

Tali candidati possono comunque presentare domanda “con riserva”, a patto di aver già presentato la domanda di riconoscimento del titolo prima della scadenza per la partecipazione al concorso.


👉 Significa che se il titolo è in corso di riconoscimento, si può partecipare.



Art. 4, comma 7


Con riferimento ai titoli di accesso previsti ai commi 1 e 2, in considerazione della tempistica di conclusione da parte delle università dei percorsi di formazione iniziale del personale docente di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2023 relativi all’anno accademico 2024/2025, possono partecipare con riserva alle procedure relative ai posti comuni coloro che sono iscritti per l’anno accademico 2024/2025 ai percorsi di abilitazione di cui all’articolo 2-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. La riserva è sciolta positivamente qualora l’abilitazione sia conseguita entro il 31 gennaio 2026. A tal fine, le dichiarazioni di avvenuto conseguimento del titolo potranno essere presentate a partire dalle ore 9.00 del 15 dicembre 2025 e fino alle 23.59 del 2 febbraio 2026 tramite un’apposita istanza on-line. Il mancato conseguimento dell’abilitazione entro il termine sopra indicato comporta l’esclusione dalla procedura. Nelle more dello scioglimento della riserva, i candidati non sono convocabili alle prove orali.

Partecipazione con riserva ai posti comuni


Questo comma si applica a chi vuole concorrere per i posti comuni.

  • Possono partecipare con riserva coloro che nell’anno accademico 2024/2025 sono iscritti ai percorsi di abilitazione da 60 CFU (articolo 2-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59).

  • La riserva viene sciolta positivamente se l’abilitazione viene conseguita entro il 31 gennaio 2026.

  • La dichiarazione di avvenuto conseguimento del titolo potrà essere presentata online dal 15 dicembre 2025 (ore 9.00) fino al 2 febbraio 2026 (ore 23.59).


⚠️ Se l’abilitazione non viene conseguita entro il termine, il candidato è escluso dal concorso. Nel frattempo, non potrà essere convocato all’orale finché la riserva non sarà sciolta.



Art. 4, comma 8


Con riferimento ai titoli di accesso previsti al comma 4 – in considerazione della tempistica di svolgimento dei percorsi di cui agli articoli 6 e 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106 – possono partecipare con riserva alle procedure relative ai posti di sostegno coloro che sono iscritti ai percorsi di specializzazione sul sostegno previsti dalla normativa vigente. La riserva è sciolta positivamente qualora la specializzazione sia conseguita entro il 31 gennaio 2026. A tal fine, le dichiarazioni di avvenuto conseguimento del titolo potranno essere presentate a partire dalle ore 9.00 del 15 dicembre 2025 e fino alle 23.59 del 2 febbraio 2026 tramite un’apposita istanza on-line. Il. mancato conseguimento della specializzazione entro il termine sopra indicato comporta l’esclusione dalla procedura. Nelle more dello scioglimento della riserva, i candidati non sono convocabili alle prove orali.

Partecipazione con riserva ai posti di sostegno


Questo comma estende la stessa logica del comma 7 ai candidati che stanno conseguendo la specializzazione sul sostegno tramite INDIRE.

Chi è attualmente iscritto ai corsi INDIRE sul sostegno per triennalisti e specializzati all'estero (articoli 6 e 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71) può partecipare con riserva. Anche qui, la specializzazione deve essere conseguita entro il 31 gennaio 2026, con la stessa finestra per la dichiarazione online (dal 15 dicembre 2025 al 2 febbraio 2026).


👉Se non si ottiene la specializzazione entro quella data, la partecipazione decade. Fino ad allora, il candidato non può essere chiamato per la prova orale.



 
 
 

Commenti


bottom of page