Concorsi PNRR, l’elenco degli idonei del 30% resta in vigore tre anni

L’inserimento nell’elenco degli idonei dei concorsi PNRR, costituito nel limite del 30% dei posti banditi, non determina un diritto all’assunzione analogo a quello riconosciuto ai vincitori.
Il punto assume particolare rilievo considerando la durata triennale delle graduatorie e le prospettive di chi, pur avendo superato la procedura concorsuale, non rientra nel contingente dei vincitori.
Vincitori e idonei: cosa accade dopo tre anni
Alla scadenza del triennio occorre distinguere le due posizioni. Per i vincitori resta fermo il diritto all’assunzione, mentre per gli idonei inseriti nell’elenco del 30%, allo stato attuale della normativa, non è prevista la medesima tutela.
L’inserimento nell’elenco, dunque, non attribuisce agli idonei un diritto all’immissione in ruolo destinato a protrarsi oltre il periodo di validità previsto.
Per gli idonei servirebbe una modifica normativa
Per riconoscere agli idonei del 30% una tutela analoga a quella prevista per i vincitori sarebbe necessario un intervento normativo.
La questione, pertanto, non può essere risolta attraverso una diversa interpretazione della graduatoria: occorrerebbe una modifica delle disposizioni vigenti che riconosca espressamente agli idonei un diverso regime una volta trascorso il triennio.




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