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Cambio del pannolino a scuola: quando spetta al collaboratore scolastico e quando può rifiutare

Immagine del redattore: Debora De Patto
Debora De Patto
2 giorni fa
Tempo di lettura: 5 min
Cambio del pannolino a scuola

Il cambio del pannolino a scuola è una delle questioni che genera più dubbi tra personale ATA, famiglie e dirigenti. Il collaboratore scolastico è tenuto a occuparsene? Può rifiutarsi perché non ha ricevuto un incarico specifico, non percepisce un compenso aggiuntivo o non ha frequentato un corso?

Il quadro contrattuale consente di distinguere l’ordinaria assistenza igienica dalle attività di carattere sanitario o specialistico.



Cosa prevede il CCNL

Il CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, sottoscritto il 18 gennaio 2024, comprende tra i compiti del collaboratore scolastico l’assistenza agli alunni nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale.

Per gli alunni con disabilità è inoltre previsto l’ausilio materiale non specialistico nell’accesso e nell’utilizzo dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale.

Si tratta, dunque, di attività che, nei casi previsti dal contratto, fanno parte del profilo professionale del collaboratore scolastico.



ARAN: nell’assistenza igienica può rientrare anche il cambio del pannolino

Sul punto è intervenuta anche l’ARAN con l’orientamento applicativo CIRS124 del 5 novembre 2024.

L’Agenzia ha chiarito che l’assistenza nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale può comprendere operazioni come la pulizia, il lavaggio e anche il cambio del pannolino.

Pertanto, quando il cambio costituisce una normale attività di assistenza igienica, non può essere considerato automaticamente una prestazione sanitaria estranea alle mansioni del collaboratore.



Assistenza igienica e prestazioni sanitarie non sono la stessa cosa

È però necessario distinguere le attività di assistenza materiale dalle procedure che richiedono competenze sanitarie.

Accompagnare l’alunno in bagno, aiutarlo nell’igiene personale, provvedere alla pulizia o al cambio del pannolino può rientrare nell’assistenza di base.

Diversa è la situazione quando vengono richieste procedure invasive, sanitarie o specialistiche. In questi casi occorre valutare la prestazione concretamente richiesta e individuare modalità e figure adeguate.



La presenza di altre figure non trasferisce automaticamente il compito

Soprattutto nel caso degli alunni con disabilità, l’assistenza igienica e di base rappresenta un elemento importante del processo di inclusione.

La presenza dell’insegnante di sostegno o dell’assistente all’autonomia e alla comunicazione non comporta automaticamente il trasferimento a queste figure delle mansioni attribuite dal contratto ai collaboratori scolastici.

Allo stesso modo, non può diventare la soluzione ordinaria chiamare sistematicamente la famiglia affinché un genitore raggiunga la scuola per provvedere all’igiene del figlio quando l’assistenza deve essere garantita dall’istituzione scolastica.



Serve un compenso aggiuntivo?

Occorre distinguere tra mansione prevista dal profilo professionale e eventuale incarico specifico accompagnato da un compenso accessorio.

L’eventuale remunerazione aggiuntiva può essere collegata all’organizzazione del servizio e alle condizioni previste dalla contrattazione, ma non è il compenso accessorio a creare una mansione già ricompresa nel profilo professionale.

Di conseguenza, l’affermazione «se non ricevo un compenso aggiuntivo non devo farlo» non può essere considerata valida in termini assoluti.



E se manca un incarico scritto?

Anche l’ordine di servizio deve essere distinto dalla fonte della mansione.

L’ordine scritto può essere importante per stabilire chi deve intervenire, le turnazioni, le sostituzioni e le modalità organizzative. Tuttavia, se un’attività è prevista dal profilo professionale, non è l’ordine di servizio del dirigente a farla diventare una mansione del collaboratore.

Questo non esonera DS e DSGA dall’obbligo di predisporre un’organizzazione chiara, soprattutto quando le necessità assistenziali dell’alunno sono già conosciute.



E se il collaboratore non ha frequentato un corso?

La mancata partecipazione a uno specifico corso di formazione non rende automaticamente facoltativa un’attività che appartiene al profilo professionale.

La scuola deve comunque assicurare adeguata informazione, formazione e condizioni di sicurezza, mettendo il personale nelle condizioni di svolgere correttamente le attività richieste.

Il discorso cambia quando si pretende dal lavoratore una procedura realmente sanitaria o specialistica, non riconducibile all’assistenza materiale prevista dal suo profilo.



Alunni con disabilità e PEI

Una particolare attenzione riguarda gli alunni con disabilità. Il D.Lgs. 66/2017 contempla l’intervento dei collaboratori scolastici nell’ambito dei compiti di assistenza previsti dal relativo profilo professionale.

Anche nel PEI devono essere considerate le esigenze connesse all’assistenza igienica e di base e gli interventi svolti dal personale ausiliario.

L’organizzazione deve quindi garantire concretamente il diritto dell’alunno alla frequenza e all’inclusione, nel rispetto della sua dignità.



Cosa accade in caso di rifiuto?

Sul tema è intervenuta anche la giurisprudenza penale.

La Cassazione penale, sentenza n. 22786 del 30 maggio 2016, ha esaminato un caso relativo al rifiuto dell’assistenza igienica nei confronti di una minore con disabilità, attribuendo rilievo agli obblighi di assistenza derivanti dalla disciplina contrattuale.

Più recentemente, la Cassazione penale n. 582 dell’8 gennaio 2025 ha nuovamente affrontato la possibile rilevanza penale del rifiuto di prestare le necessarie cure igieniche a un minore con disabilità quando sussista uno specifico obbligo di assistenza.

Ciò non significa, però, che ogni mancato cambio del pannolino costituisca automaticamente un reato. L’eventuale responsabilità deve essere accertata sulla base delle circostanze concrete e della presenza di tutti i presupposti previsti dalla legge. A seconda dei casi, il rifiuto può assumere anche rilievo sul piano disciplinare.



Quando il collaboratore può segnalare l’impossibilità a svolgere l’attività

Il fatto che l’assistenza igienica possa rientrare nel profilo professionale non significa che il lavoratore sia privo di tutele.

Una situazione differente può presentarsi quando esiste una limitazione sanitaria formalmente accertata, quando l’attività comporta rischi non adeguatamente gestiti, quando vengono richieste operazioni di natura sanitaria o quando mancano strumenti, ausili o condizioni indispensabili per operare in sicurezza.

In presenza di queste circostanze, il problema deve essere formalmente rappresentato alla dirigenza affinché vengano adottate le necessarie misure organizzative.



Il ruolo di dirigente scolastico e DSGA

L’assistenza non dovrebbe essere organizzata soltanto quando si presenta l’emergenza. DS e DSGA devono predisporre preventivamente il servizio, definendo modalità operative, turnazioni e sostituzioni e tenendo conto delle esigenze degli alunni.

La scuola deve inoltre assicurare condizioni ambientali adeguate, strumenti necessari, formazione del personale, rispetto delle eventuali limitazioni sanitarie e tutela della privacy e della dignità dell’alunno.



Cambio del pannolino: non basta dire semplicemente “spetta” o “non spetta”

Il punto centrale è distinguere la normale assistenza igienica dalle prestazioni di natura sanitaria.

Quando il cambio del pannolino costituisce ordinaria assistenza all’igiene personale e ricorrono le condizioni previste dal profilo professionale, può rientrare tra i compiti del collaboratore scolastico. La scuola, però, deve organizzare il servizio e garantire condizioni adeguate affinché l’attività possa essere svolta correttamente e in sicurezza.

Il principio da salvaguardare è duplice: garantire all’alunno assistenza, dignità e piena inclusione scolastica e, nello stesso tempo, tutelare sicurezza e diritti del personale ATA.



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