Bambino cade durante la ricreazione, è colpa dell'insegnante!
- Confronto Scuola
- 19 ott
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Alunno cade durante la ricreazione, il Tribunale condanna la scuola: “Mancata vigilanza, dovuto il risarcimento”
A volte, tra una campanella e l’altra, le scuole imparano una lezione che non si trova nei libri: quella della responsabilità.È proprio ciò che emerge dalla sentenza del Tribunale di Perugia (n. 676/2025, pubblicata il 6 giugno), che ha stabilito un principio chiaro: quando un alunno si fa male durante l’orario scolastico, la scuola deve dimostrare di aver fatto davvero tutto il possibile per evitare l’incidente e non solo...
Cosa è successo?
Durante l’intervallo nel giardino di una scuola primaria, un bambino dell’ultimo anno è caduto mentre correva con i compagni, procurandosi una distorsione e poi una frattura alla mano destra. La diagnosi è arrivata solo due giorni dopo, al pronto soccorso, e la famiglia ha deciso di fare causa all’istituto scolastico, sostenendo che in quel momento non ci fosse una vigilanza adeguata. Secondo i genitori, l’incidente era prevedibile: in ricreazione, quando i bambini giocano e corrono, serve una sorveglianza più attenta.
Le posizioni delle parti
La scuola si è difesa negando ogni responsabilità. Ha parlato di “caso fortuito” — un evento imprevedibile, anche l’assicurazione ha sostenuto che l’incidente non poteva essere evitato e che la richiesta di risarcimento fosse eccessiva.
Ma il Tribunale non ha condiviso questa tesi. Dopo aver ascoltato testimoni e consulenti medici, il giudice ha chiarito che la scuola ha una vera e propria obbligazione contrattuale (art. 1218 c.c.): quando un alunno è affidato ai docenti, la scuola deve garantirne la sicurezza, adottando misure proporzionate al rischio delle attività svolte.
Le motivazioni della sentenza
Il giudice ha ricordato che la responsabilità dei docenti e della scuola non si limita ai danni causati a terzi (art. 2048 c.c.), ma comprende anche la vigilanza sugli stessi alunni. Nel caso specifico, la caduta era un evento prevedibile: i bambini corrono, giocano, si spingono. Per questo motivo la semplice presenza “formale” di un insegnante o un richiamo verbale non bastano: serve un controllo effettivo e costante.
La mancanza di prove di un “caso fortuito” — cioè di un evento imprevedibile e inevitabile — ha portato alla condanna della scuola, obbligata a risarcire oltre 4.200 euro per i danni biologici, più circa 100 euro di spese mediche e le spese legali. L’assicurazione dovrà coprire l’importo in virtù della polizza di responsabilità civile.
Il principio ribadito
Con questa sentenza, il Tribunale di Perugia manda un messaggio chiaro:la vigilanza sugli alunni non è un adempimento formale, ma un dovere reale, da esercitare con attenzione e proporzionalità rispetto al contesto.Ogni momento della giornata scolastica, soprattutto quelli più “vivaci” come la ricreazione, richiede una presenza attiva e concreta da parte del personale.
In sintesi: se un alunno si fa male a scuola, non basta dire “è stato un incidente”.Serve dimostrare che la scuola ha vigilato davvero.




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