Alunno con disabilità costretto a uscire prima per l’assenza del docente di sostegno: la Cassazione condanna la scuola. “È discriminazione”
- Debora De Patto
- 2 giorni fa
- Tempo di lettura: 2 min
Aggiornamento: 20 minuti fa

La riduzione dell’orario scolastico di un alunno con disabilità non può essere giustificata dalla mancanza del docente di sostegno. A stabilirlo è la Corte di Cassazione, che ha accolto il ricorso della famiglia di un bambino con disturbo dello spettro autistico, condannando una scuola dell’infanzia paritaria del Trevigiano che lo faceva uscire ogni giorno alle 14:30 invece che al termine delle lezioni, previsto alle 16:00.
La scuola deve adattare la propria organizzazione, non l’alunno
Come riporta Il Corriere della Sera, secondo la Suprema Corte, imporre a un alunno con disabilità un orario ridotto esclusivamente perché il docente di sostegno non copre l’intera giornata scolastica costituisce una condotta discriminatoria.
I giudici affermano un principio chiaro: non è lo studente a doversi adattare alle carenze organizzative della scuola, ma è l’istituzione scolastica che deve organizzare il servizio in modo da garantire il pieno esercizio del diritto all’istruzione e all’inclusione.
Accompagnare sistematicamente un alunno fuori da scuola prima della fine delle lezioni, mentre tutti i compagni continuano regolarmente le attività didattiche, contrasta infatti con i principi di inclusione scolastica e con il diritto all’uguaglianza sancito dall’ordinamento.
La mancanza del docente di sostegno non giustifica l’uscita anticipata
Nel corso del giudizio, la scuola aveva sostenuto che la decisione fosse motivata dalla necessità di tutelare il bambino e gli altri alunni, ritenendo difficile gestire il suo comportamento nelle ore in cui mancava il docente di sostegno. Aveva inoltre richiamato il PEI, evidenziando che l’orario fosse collegato alle ore di sostegno e di assistenza previste dal piano educativo individualizzato (PEI).
La Cassazione ha però respinto questa interpretazione, precisando che una riduzione dell’orario scolastico può essere disposta solo in situazioni eccezionali, fondate su specifiche esigenze cliniche documentate e adottate esclusivamente nell’interesse del minore. Non può invece rappresentare una soluzione organizzativa per sopperire alla carenza di personale o per gestire situazioni ritenute complesse.
Il docente di sostegno non è un assistente personale
La sentenza richiama anche il ruolo del docente di sostegno, ribadendo un principio già consolidato nella normativa scolastica.
L’insegnante di sostegno è un docente contitolare della classe e partecipa alla progettazione educativa e didattica dell’intero gruppo classe. Non svolge esclusivamente funzioni di vigilanza nei confronti dell’alunno con disabilità e non può essere considerato un “sorvegliante speciale”.
Di conseguenza, la sua assenza durante alcune ore della giornata scolastica non può determinare automaticamente l’impossibilità per l’alunno di permanere a scuola fino al termine delle lezioni.
La vicenda giudiziaria
La controversia era iniziata nel 2023, quando il Tribunale di Treviso aveva riconosciuto il carattere discriminatorio della condotta della scuola, condannandola al risarcimento di 10.000 euro per il danno non patrimoniale subito dal minore e ordinando di cessare il comportamento.
Successivamente la Corte d’Appello di Venezia aveva ribaltato quella decisione, ritenendo che l’orario ridotto fosse compatibile con il PEI e con le condizioni del bambino.
La Cassazione ha ora annullato questa impostazione, riaffermando che il diritto all’inclusione scolastica non può essere limitato da esigenze organizzative dell’istituzione scolastica e che l’uscita anticipata sistematica, se non giustificata da motivate ragioni sanitarie, integra una forma di discriminazione nei confronti dell’alunno con disabilità.




Commenti